Sentenza n. 93 del 1991

 

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SENTENZA N. 93

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Ettore GALLO                                                   Presidente

Dott. Aldo CORASANITI                                         Giudice

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica), promosso con ordinanza emessa il 1° giugno 1990 dal T.A.R. per il Lazio - Sezione staccata di Latina, sul ricorso proposto da Pignatti Carla ed altri contro il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica, iscritta al n. 668 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 44, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di costituzione di Pignatti Carla ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 29 gennaio 1991 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

Udito l'avvocato Giuseppe De Vergottini e l'Avvocato dello Stato Carlo Tonello per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Ritenuto in fatto

 

Con ordinanza emessa il 1° giugno 1990 (R.O. n. 668) il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio - Sezione staccata di Latina, sul ricorso proposto da Carla Pignatti ed altri contro il Ministero dell'Università e della Ricerca Scientifica ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) "nella parte in cui non contemplano i tecnici laureati fra i soggetti da ammettersi alla terza tornata dei giudizi di idoneità a professore associato, in tal modo introducendo una irrazionale disparità di trattamento con gli assistenti del ruolo ad esaurimento in possesso di requisiti didattici e scientifici da ritenere identici".

I ricorrenti avevano impugnato il decreto ministeriale 4 luglio 1989, recante l'indizione della terza tornata di giudizi idoneativi, nella parte in cui non include, appunto, i tecnici laureati tra i soggetti che possono partecipare alle predette prove.

Il Giudice remittente, considerato che restano esclusi dalla tornata i "tecnici laureati" ai quali l'art. 50 d.P.R. n. 382 del 1980 consente la partecipazione soltanto alle prime due, rileva che, come già evidenziato dalla Corte costituzionale con sentenza n. 89 del 1986, nelle "fasi anteriori e di avvio della riforma universitaria" si è verificata una situazione di sostanziale identità fra le figure dei "tecnici laureati" e degli "assistenti" e osserva che la descritta parità di trattamento è stata disattesa dal legislatore in relazione alla terza tornata, per la quale è prevista la partecipazione dei soli assistenti che abbiano maturato i requisiti dopo l'indizione della prima tornata, non anche dei tecnici laureati in pari situazione, risultati vincitori di concorsi espletati dopo tale data.

Ad avviso del Collegio, la descritta diversità di trattamento limitata alla sola terza tornata non troverebbe logica giustificazione e sicuramente vanifica la conclamata identità sostanziale fra le due categorie prese in considerazione.

Peraltro la ricordata sentenza (n. 89 del 1986) della Corte costituzionale ha avuto modo di porre in evidenza come "il precetto che consentì l'ammissione dei tecnici laureati non può cessare di esplicarsi fino a quando non abbia espresso tutta la sua energia operatrice"; all'incontro, secondo il Giudice a quo tale effetto non si è effettivamente verificato perché i tecnici laureati continuano a rimanere esclusi dalla terza tornata idoneativa: sicché gli articoli 5 della legge di delega 21 febbraio 1980 n. 28 e 50 del decreto delegato 11 luglio 1980 n. 382 appaiono, in tali limiti, elusivi dei precetti contenuti negli artt. 3 e 97 Cost.

Con atto depositato il 14 novembre 1990 è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, osservando che trattasi di una categoria che non può vantare posizioni di comparabilità rispetto alle altre previste dal bando di indizione della terza tornata, in quanto non chiamata a svolgere istituzionalmente attività didattico-scientifica.

Pertanto l'ammissione ai precedenti giudizi idoneativi in prima e in seconda tornata è avvenuta solo in via transitoria, in base a una mera identità di fatto.

In conseguenza, la questione non appare fondata.

Le parti private hanno insistito per l'accoglimento, in adesione ai contenuti dell'ordinanza di rimessione.

                                                                       

Considerato in diritto

 

1.1 - Con la legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) art. 5 ed il conseguente d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) art. 50 furono dettate norme per l'inquadramento, in prima applicazione e a domanda, nella fascia dei professori associati di specifiche categorie di soggetti esplicanti determinate attività universitarie. Tra i beneficiari, per quel che qui interessa, furono inseriti i tecnici laureati a condizione che - entro l'anno accademico 1979/80 - avessero svolto, debitamente documentato, un triennio di attività didattica e scientifica.

Furono così previste per le categorie ammesse - e anche per i tecnici laureati perciò - due tornate di giudizi idoneativi, da indirsi la prima entro 90 giorni dall'entrata in vigore della norma delegata (cioè, in astratto, entro il 30 ottobre 1980), entro il 31 dicembre 1982 la seconda: art. 52, terzo e quarto comma d.P.R. n. 382 del 1980.

Per coloro il cui diritto a partecipare al giudizio maturava successivamente alla prima tornata venne disposto, peraltro, lo svolgimento di una terza, "ad essi riservata" ai sensi dell'art. 52, quinto comma d.P.R. citato.

1.2 - Sul piano operativo, la categoria dei tecnici venne ammessa, pertanto, alla prima e alla seconda tornata di giudizi (rispettivamente indette con bandi pubblicati il 12 gennaio 1981 e il 10 agosto 1983) non però alla terza di cui al provvedimento pubblicato il 1° agosto 1989: si ritenne, infatti, dall'Amministrazione interessata che avendo ad essa titolo per il complesso delle disposizioni qui descritte (supra 1.1) solo coloro che maturavano il diritto successivamente alla prima tornata, la categoria dei tecnici ne restasse normativamente esclusa. In altre parole, l'esercizio del diritto - nonostante il titolo per la partecipazione fosse stato riconosciuto - sarebbe rimasto peraltro consunto in precedenza, per lo sbarramento alle valutazioni disposto col termine dell'anno 1979/80: coloro che fossero stati in possesso del detto requisito temporale avrebbero potuto già in partenza partecipare alla prima tornata, così precludendosi la terza.

1.3 - Il remittente dubita della esclusione sul piano della legittimità delle norme (art. 5 legge n. 28 e art. 50 d.P.R. n. 382) assumendo una irrazionale disparità di trattamento ex art. 3 della Costituzione con la conseguente violazione, nella distorta sequenza attuativa, anche dei principi del buon andamento organizzativo tutelato dal successivo art. 97.

2.1 - La questione non è fondata secondo quanto in appresso.

Va precisato, intanto, che il tertium comparationis nell'avanzata ipotesi di disparità non è tanto da ricercarsi nella comparazione con la categoria degli assistenti, l'equiparazione essendo già occorsa a monte, attraverso quelle ricordate previsioni normative che ebbero a consentire l'ammissione dei tecnici ai giudizi di prima e di seconda tornata.

L'indagine va meglio rivolta, così come la difesa delle parti private ha accennato oralmente, all'ambito interno della categoria, tra gli stessi tecnici ammessi cioè alle prime due tornate idoneative ma non alla terza: ciò per le preclusioni ostative sul piano temporale di cui si è discusso e le conseguenze relative (supra 1.2).

2.2 - Così circoscritta la vicenda per i fini di causa, rileva la Corte che l'anzidetto diritto all'usufruibilità del triennio (1979/80) riveste e poteva rivestire concreto significato sol quando riferibile alla prima tornata: tenuto conto della indizione di questa, secondo legge, per il finire del 1980, il triennio utile, in sostanza il più favorevole agli interessati abilitati a quella partecipazione, non poteva che concludersi con lo spirare dell'anno accademico immediatamente anteriore, il 1979/80 appunto: data questa la cui razionalità, così evidenziata, proiettava necessariamente i suoi effetti, nella meccanica del susseguirsi delle tornate, anche sulla seconda, correlata pressoché del tutto alla prima. Sicché tal data a fugar dubbi venne, in via d'interpretazione autentica, ripetuta e puntualizzata (legge 9 dicembre 1985, n. 705: art. 9).

2.3 - Diverso si presenta il meccanismo della terza tornata (riservata nei sensi più sopra indicati): mentre per la seconda, infatti, l'eventualità di maturazione del diritto in tempi successivi alla prima fu prevista come eccezione rispetto alla indizione per la generalità dei casi (e ad evitarsi difformità d'ordine temporale intervenne perciò, per uniforme trattamento, l'interpretazione fornita con l'art. 9 della legge n. 705 del 1985), la terza tornata fu prospettata in apice come riservata generalmente a coloro che il diritto avrebbero maturato in tempo successivo alla prima. A questo punto, considerandosi tutto quanto innanzi chiarito, lo sbarramento al 1979/80 venne a perdere significati concreti e attuali.

Conclusivamente, dalle norme impugnate, in certo senso complesse ma pur tuttavia organiche nella loro sequenza, non risulta l'esclusione dalla terza tornata dei tecnici laureati che hanno maturato il triennio successivamente al periodo anzidetto, per cui l'interpretazione delle norme in esame qui fornita non confligge, sul piano della legittimità costituzionale, con i parametri invocati.

Fermo restando per i tecnici laureati il requisito del triennio di attività scientifica e didattica, il compimento di esso può intendersi così compreso fra la scadenza dei termini per la presentazione delle domande di partecipazione fissati dal bando relativo alla prima tornata (13 aprile 1981) e quella dell'analogo bando per la terza.

Tutto ciò vale e può valere, ovviamente, solo nei confronti dei "tecnici laureati", per quei soggetti, cioè, ab origine così assunti nei ruoli secondo le disposizioni dettate per la categoria, con certa esclusione di soggetti che abbiano fruito di diversa diretta immissione in ruolo, a seguito del nuovo assetto retributivo-funzionale del personale dello Stato (legge 11 luglio 1980, n. 312 e provvedimenti successivi di attuazione nell'area universitaria).

                                                   

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 della legge 21 febbraio 1980, n. 28 (Delega al Governo per il riordinamento della docenza universitaria e relativa fascia di formazione e per la sperimentazione organizzativa e didattica) e 50 del d.P.R. 11 luglio 1980, n. 382 (Riordinamento della docenza universitaria, relativa fascia di formazione nonché sperimentazione organizzativa e didattica) sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo per il Lazio - Sezione staccata di Latina, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1991.

 

Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria il 16 febbraio 1991.