Sentenza n. 87 del 1991

 

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SENTENZA N. 87

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giovanni CONSO                                              Presidente

Prof. Ettore GALLO                                                   Giudice

Dott. Aldo CORASANITI                                              “

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promosso con ordinanza emessa il 30 maggio 1990 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Gabrieli Egidio e I.N.A.I.L., iscritta al n. 546 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 38, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione di Gabrieli Egidio e dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi l'avvocato Saverio Muccio per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Con ordinanza del 30 maggio 1990 il Pretore di Torino ha sollevato, su eccezione di parte, in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma e 38, secondo comma, Cost., una questione di legittimità costituzionale "del vigente sistema di assicurazione obbligatoria" contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali - ed in particolare degli artt. 3, 2 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - "nella parte in cui non prevede il risarcimento del danno c.d. biologico patito dal lavoratore nello svolgimento e a causa delle proprie mansioni".

Nel caso di specie, la rendita per malattia professionale era stata negata al ricorrente - infermiere addetto per più di quindici anni alla sala operatoria ed alla sterilizzazione della strumentazione medica con ossido di etilene - nonostante che fosse certa l'eziologia professionale (per l'esposizione a questo ed altri gas presenti nella sala operatoria) delle patologie riscontrategli. Di queste, la fotofobia comportava, infatti, un'inabilità del solo 5%, mentre la azoospermia (sterilità) non è causa di riduzione della capacità lavorativa.

Rilevato che il pregiudizio conseguente a quest'ultima affezione, se valutato in base alle tabelle concernenti il danno alla persona, andava quantificato nella misura del 30%, il giudice a quo assume che il diniego di tutela assicurativa - conseguente all'assenza di incidenza sulla capacità lavorativa - comporta violazione dei principi di tutela della salute, del lavoro e dell'effettività delle garanzie assicurative, nonché del più generale principio di ragionevolezza e di uguaglianza.

2. - La parte privata Gabrieli Egidio, costituitasi nel giudizio dinanzi a questa Corte, aderisce alla prospettazione del giudice a quo, assumendo che "l'ampliamento della tutela assicurativa contro gli infortuni e le malattie professionali anche in caso di menomazioni che non incidano direttamente sulla capacità di lavoro corrisponde a bisogni ormai largamente recepiti nel nostro ordinamento, stante il rilievo attribuito alle conseguenze patrimoniali del c.d. “danno biologico”. Propone, al riguardo, un'analogia tra la menomazione della capacità riproduttiva ed il danno estetico od "alla vita di relazione", rilevando che per quest'ultimo la giurisprudenza riconosce un'incidenza indiretta sulla capacità lavorativa. Sostiene, infine, che gli artt. 2 e 3 del d.P.R. n. 1124 del 1965 stabiliscono modalità di conseguimento della prestazione previdenziale tali da compromettere l'adeguamento alle esigenze di vita.

3. - Il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto tramite l'Avvocatura dello Stato, dopo aver rilevato che il danno estetico rileva ai fini assicurativi solo in quanto consista in menomazioni incidenti sulla capacità lavorativa, sostiene che la questione sarebbe inammissibile. Con esso, infatti, si richiede una pronuncia additiva che ampli l'ambito della tutela assicurativa contro gli infortuni sul lavoro, poggiante attualmente sul presupposto che il rischio assicurato sia quello che determina inabilità lavorativa. Ma poiché ciò comporta l'individuazione di una nuova nozione di rischio, riguardo alla quale possono farsi opzioni diverse e adottarsi soluzioni alternative - nessuna delle quali è logicamente necessitata - l'eventuale ampliamento non può che essere rimesso alla discrezionalità del legislatore.

La questione è comunque, secondo l'Avvocatura, manifestamente infondata, dato che l'art. 38 Cost. - "che sembra necessariamente presupporre una diminuzione della capacità lavorativa" - non impone un certo ambito di applicazione del sistema assicurativo. Né vi sarebbe, nella specie, lesione del diritto del lavoratore a percepire mezzi adeguati alle sue esigenze di vita, in quanto manca l'incidenza sulla capacità lavorativa e, quindi, sul guadagno.

4. - Nel giudizio si è costituito anche l'I.N.A.I.L. il quale, oltre a contestarne l'ammissibilità, sostiene l'infondatezza della questione, poiché, a suo avviso, nel vigente sistema assicurativo le malattie, pur se di sicura eziologia professionale, rilevano agli effetti dell'indennizzo solo in quanto comportano una risoluzione dell'attitudine al lavoro intesa come capacità biologica di guadagno: sicché con un indennizzo proporzionato all'entità di tale riduzione si prevede adeguatamente alle esigenze di vita dell'assicurato.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il Pretore di Torino dubita che gli artt. 2, 3 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124, contrastino con gli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui non prevedono il risarcimento del c.d. danno biologico patito dal lavoratore nello svolgimento e a causa delle proprie mansioni.

Le norme impugnate, infatti, considerano oggetto di copertura assicurativa soltanto le ipotesi in cui il lavoratore, a seguito di infortunio o malattia professionale, abbia subìto una riduzione della propria capacità lavorativa, escludendo perciò i casi in cui la menomazione dell'integrità psico-fisica, della quale sia peraltro accertata l'eziologia professionale, non abbia alcuna incidenza sull'attitudine al lavoro. Di qui la violazione dei principi di tutela della salute, del lavoro e dell'effettività delle garanzie assicurative, nonché del principio di eguaglianza e ragionevolezza.

L'Avvocatura dello Stato eccepisce l'inammissibilità della questione, sostenendo che essa si tradurrebbe nella richiesta alla Corte di un intervento ampliativo che, viceversa, implicando la scelta tra opzioni diverse e soluzioni alternative, sarebbe riservato al solo legislatore.

L'eccezione va accolta.

2. - Indubbiamente, l'esclusione dell'intervento pubblico per la riparazione del danno alla salute patito dal lavoratore in conseguenza di eventi connessi alla propria attività lavorativa non può dirsi in sintonia con la garanzia della salute come diritto fondamentale dell'individuo e interesse della collettività (art. 32 Cost.) e, ad un tempo, con la tutela privilegiata che la Carta costituzionale riconosce al lavoro come valore fondante della nostra forma di Stato (artt. 1, primo comma, 4, 35 e 38 Cost.), nel quadro dei più generali principi di solidarietà (art. 2 Cost.) e di eguaglianza, anche sostanziale (art. 3 Cost.).

È vero che il danno biologico, in sé considerato, deve ritenersi risarcibile da parte del datore di lavoro secondo le regole che governano la responsabilità civile di quest'ultimo.

Tuttavia, le stesse ragioni, che hanno indotto a giudicare non soddisfacente la tutela ordinaria e ad introdurre un sistema di assicurazione sociale obbligatoria contro il rischio per il lavoratore di infortuni e malattie professionali capaci di incidere sulla sua attitudine al lavoro, inducono a ritenere che anche il rischio della menomazione dell'integrità psico-fisica del lavoratore medesimo, prodottasi nello svolgimento e a causa delle sue mansioni, debba per sé stessa, e indipendentemente dalle sue conseguenze ulteriori, godere di una garanzia differenziata e più intensa, che consenta, mediante apposite modalità sostanziali e procedurali, quella effettiva, tempestiva ed automatica riparazione del danno che la disciplina comune non è in grado di apprestare.

Un simile ampliamento della tutela sarebbe pure in linea, per un verso, con la tendenza all'espansione della copertura assicurativa dei rischi del lavoratore, rivelata, per esempio, dall'abbandono del c.d. sistema tabellare delle malattie professionali (v. sentenza n. 179 del 1988); per altro verso, con il crescente impegno di meccanismi solidaristici per la reintegrazione di danni alla persona, autonomamente considerati (v. sentenze nn. 560 e 561 del 1987).

Tuttavia, deve ammettersi che il rafforzamento della tutela del lavoratore qui considerato comporterebbe una innovazione legislativa, e quindi la specificazione di modalità procedurali e tecniche, la cui effettuazione spetta al legislatore.

Di conseguenza, la questione deve essere dichiarata inammissibile. Non senza ricordare, però, come l'esigenza di adeguata tutela delle malattie professionali abbia indotto la Corte - di fronte alla prolungata inerzia del legislatore, ed in presenza di determinate condizioni - a pervenire alla declaratoria di illegittimità costituzionale del c.d. sistema tabellare, la cui revisione abbisognava anch'essa di specificazioni.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, 3 e 74 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (Testo unico delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), in riferimento agli artt. 3, 32, primo comma, 35, primo comma e 38, secondo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Torino con ordinanza del 30 maggio 1990 (r.o. n. 546/90).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.