Ordinanza n. 82 del 1991

 

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ORDINANZA N. 82

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giovanni CONSO                                              Presidente

Prof. Ettore GALLO                                                   Giudice

Dott. Aldo CORASANITI                                              “

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), promosso con ordinanza emessa il 14-28 giugno 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania sul ricorso proposto da Nani Vincenzo ed altra contro il Comune di Napoli, iscritta al n. 406 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Giovanni Conso;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con ordinanza emessa il 14-28 giugno 1989, ha sollevato, in riferimento all'art. 42 della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, nella parte in cui prevede l'acquisizione gratuita dell'area sulla quale insiste la costruzione abusiva al patrimonio indisponibile del comune;

che, secondo il giudice remittente, mentre l'acquisizione dell'opera abusiva rientrerebbe senz'altro "in una logica sanzionatoria", in quanto "si tratta di determinare, nel titolare dell'illecito compiuto la perdita dello stesso prodotto", non altrettanto potrebbe dirsi per l'acquisizione dell'area, non vedendosi "come quest'ultima possa rientrare nella detta logica", atteso che "la costruzione ha una sua individualità giuridica che non necessariamente si confonde con la individualità giuridica del suolo";

che, comunque, l'acquisizione dell'area sarebbe preordinata, secondo la norma che si impugna, all'utilizzazione del bene a fini pubblici, così da porsi "decisamente al di fuori del rapporto illiceità-sanzione", restando "quindi priva di un collegamento che la rende ragionevole";

che tale norma si troverebbe, pertanto, in contrasto con l'art. 42, terzo comma, della Costituzione, poiché configurerebbe un'espropriazione per pubblica utilità senza indennizzo;

che davanti alla Corte è intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, concludendo per l'infondatezza della questione;

considerato che l'acquisizione, a titolo gratuito, dell'area sulla quale insiste la costruzione abusiva al patrimonio indisponibile del comune rappresenta la reazione dell'ordinamento al duplice illecito posto in essere da chi, dapprima, esegue un'opera in totale difformità od in assenza della concessione e, poi, non adempie l'obbligo di demolire l'opera stessa entro il termine fissato dal sindaco;

che, di regola, l'ordinamento reagisce, oltre che sulle cose costituenti il "prodotto" dell'illecito, anche su quelle strumentalmente utilizzate per commetterlo;

che, quindi, l'acquisizione gratuita dell'area, ove non si sia adempiuto l'obbligo di demolizione, ha certamente natura sanzionatoria e che tale natura non muta solo perché il legislatore predetermina l'utilizzazione del bene acquisito "a fini pubblici, compresi quelli di edilizia residenziale";

che, alla stregua delle suddette considerazioni, l'istituto di cui all'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10, non può essere qualificato espropriazione, cosicché la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, terzo comma, della legge 28 gennaio 1977, n. 10 (Norme per la edificabilità dei suoli), sollevata in riferimento all'art. 42 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Campania, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria il 15 febbraio 1991.