Ordinanza n. 76 del 1991

 

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ORDINANZA N. 76

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giovanni CONSO                                              Presidente

Prof. Ettore GALLO                                                   Giudice

Dott. Aldo CORASANITI                                              “

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                       “

Dott. Francesco GRECO                                                 “

Prof. Gabriele PESCATORE                                           “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                    “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                               “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                     “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                       “

Avv. Mauro FERRI                                                         “

Prof. Luigi MENGONI                                                    “

Prof. Enzo CHELI                                                           “

Dott. Renato GRANATA                                                “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt.7 e seguenti del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 (Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra- comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S.), convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, promosso con ordinanza emessa il 18 luglio 1990 dal Tribunale di Torino nei procedimenti civili riuniti vertenti tra E.N.P.A.L.S. e Salomone Carlo ed altri, iscritta al n. 602 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nella camera di consiglio del 9 gennaio 1991 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Ritenuto che nel corso dei procedimenti civili riuniti promossi dall'E.N.P.A.L.S. nei confronti di Salomone Carlo ed altri, il Tribunale di Torino, con ordinanza del 18 luglio 1990, ha sollevato una questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e seguenti del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317, convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, "nelle parti in cui escludono le pensioni a carico dell'E.N.P.A.L.S. dagli aumenti di cui alla legge 15 aprile 1985, n. 140, artt. 5 e 10", per contrasto con gli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione;

che il giudice a quo premette che la norma applicabile ai pensionati E.N.P.A.L.S. in ordine ai miglioramenti previsti dalla legge n. 140 del 1985 è l'art. 10 di detta legge, il quale rimette a separati provvedimenti, da adottare entro il 30 giugno 1985, la rivalutazione delle pensioni a carico, tra l'altro, delle forme di previdenza sostitutive del regime generale dei lavoratori dipendenti, tra le quali, appunto, l'E.N.P.A.L.S.;

che lo stesso giudice a quo si duole del fatto che gli impugnati artt. 7 e seguenti del decreto-legge n. 317 del 1987 nell'attribuire distinti aumenti pensionistici (secondo un'ampia gamma di soluzioni relativamente agli importi e alle decorrenze) a carico di ciascuno dei fondi speciali gestiti dall'I.N.P.S. - nulla prevedano a favore dei pensionati E.N.P.A.L.S., così ingiustificatamente discriminando questi ultimi rispetto ai pensionati dei suddetti fondi speciali: né tale omissione sarebbe giustificabile invocando il criterio della necessaria gradualità dell'operazione di perequazione pensionistica (Corte cost. nn. 173 del 1986; 120 del 1989), poiché, ormai ampiamente superato il ragionevole termine posto dal già ricordato art. 10 legge n. 140 del 1985, il perdurare della sperequazione sarebbe divenuto intollerabile;

che le parti private non si sono costituite e che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in giudizio a mezzo dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha chiesto che la questione sia dichiarata inammissibile o infondata, ritenendo la materia rimessa alla discrezionalità del legislatore, nella specie peraltro correttamente esercitata.

Considerato che la omessa previsione lamentata dal Tribunale non può in alcun modo riconnettersi alle disposizioni peraltro genericamente indicate nell'ordinanza di rimessione, né, d'altra parte, potrebbe trovare rimedio in una pronunzia additiva, implicando all'evidenza scelte ampiamente discrezionali che esulano dai poteri di questa Corte.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 7 e seguenti del decreto-legge 31 luglio 1987, n. 317 (Norme in materia di tutela dei lavoratori italiani operanti nei Paesi extra-comunitari e di rivalutazione delle pensioni erogate dai fondi speciali gestiti dall'INPS), convertito nella legge 3 ottobre 1987, n. 398, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Torino con ordinanza del 18 luglio 1990.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 28 gennaio 1991.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria l'11 febbraio 1991.