Sentenza n. 31 del 1991

 

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SENTENZA N.31

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giovanni CONSO                                  Presidente

Prof. Ettore GALLO                                       Giudice

Dott. Aldo CORASANITI                                  “

Dott. Francesco GRECO                                     “

Prof. Gabriele PESCATORE                               “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                        “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                   “

Prof. Antonio BALDASSARRE                         “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                           “

Avv. Mauro FERRI                                              “

Prof. Luigi MENGON                                         “                 I

Prof. Enzo CHELI                                               “

Dott. Renato GRANATA                                    “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 112 e 135 del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), promossi con n. 34 ordinanze emesse dal Pretore di Pisa nei procedimenti civili iscritti ai nn. da 570 a 588 e da 605 a 619 del registro ordinanze 1990 e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39 prima serie speciale dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione di Taruffi Giuseppe, Bonturi Giancarlo, Carrani Roberto, Donati Mauro, Balloni Amulio, Marconato Valentino, Barsotti Giancarlo, Meacci Luciano, Francione Roberto, Franceschi Luigi, Siragusa Bernardo, dell'I.N.A.I.L., nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nell'udienza pubblica dell'8 gennaio 1991 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

Udito l'avvocato Salvatore Cabibbo per Taruffi Giuseppe, Bonturi Giancarlo, Carrani Roberto, Donati Mauro, Balloni Amulio, Marconato Valentino, Barsotti Giancarlo, Meacci Luciano, Francione Roberto, Franceschi Luigi, gli avvocati Saverio Muccio e Antonino Catania per l'I.N.A.I.L. e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Nel giudizio promosso da Gozzoli Romano, per il riconoscimento del diritto alla rendita per inabilità permanente derivante da malattia professionale, il Pretore di Pisa, al fine di decidere sulla prescrizione, avendo accertato, mediante consulenza tecnica, che la malattia professionale aveva raggiunto il livello di indennizzabilità in epoca assai precedente rispetto alla data della visita medica, sicché al momento del deposito del ricorso era già maturato il termine triennale di prescrizione di cui all'art. 112, primo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 - decorrente, in forza della sentenza n. 116 del 1969 della Corte costituzionale, dal giorno del consolidamento dell'inabilità nel grado indennizzabile -, e ritenendo ormai inapplicabile, per effetto della declaratoria di illegittimità adottata dalla stessa Corte con la sentenza n. 206 del 1988, l'art. 135, secondo comma, del d.P.R. citato - che considerava verificata la manifestazione della malattia professionale dal giorno della presentazione della denuncia con il certificato medico - ha sollevato, con ordinanza emessa il 27 aprile 1990 (R.O. n. 570/1990), questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, degli artt. 112, primo comma, e 135, secondo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, nella parte in cui, nel loro combinato disposto, individuano come dies a quo per la decorrenza della prescrizione il momento in cui la malattia si è verificata o consolidata nel minimo indennizzabile e non già quello di presentazione della denuncia di malattia od altro di certa individuazione e comunque non ricollegato alla nozione naturalistica della verificazione della tecnopatia.

Osserva il giudice a quo che la caducazione del secondo comma dell'art. 135 non consente più di individuare con precisione il dies a quo del termine prescrizionale, poiché, in mancanza di una definizione legislativa, non può che ricorrersi alla nozione naturalistica di verificazione e manifestazione della malattia, che presenta inevitabilmente aspetti di incertezza e di opinabilità, o quantomeno finisce per riposare su affermazioni tecniche di mera probabilità. E ciò rende estremamente gravoso l'esercizio del diritto alla prestazione assicurativa, costringendo l'assicurato, pena la prescrizione del diritto, a richiedere giudizialmente il riconoscimento della malattia entro un termine breve, decorrente da un momento di difficile individuazione; ed è anche irragionevole, perché in concreto finirebbe per sollecitare l'esercizio dell'azione giudiziaria ai primi sintomi della malattia, magari per vedersi reiteratamente respingere la richiesta di rendita per non avere la malattia raggiunto il minimo indennizzabile e quindi per la carenza del diritto o dell'interesse all'azione di accertamento.

2. - Con altre 33 ordinanze, emesse il 27 aprile 1990, il 30 aprile 1990 ed il 24 maggio 1990 (R.O. nn. 571-588,  605-619/1990  605-619/1990 ), il Pretore di Pisa, con riferimento ad analoghe fattispecie, ha sollevato eguale questione di legittimità costituzionale.

3. - In tutti i giudizi avanti a questa Corte si è costituito l'I.N.A.I.L., contestando l'ammissibilità e la fondatezza della questione.

4. - Si sono altresì costituite le parti private Taruffi Giuseppe, Bonturi Giancarlo, Carrani Roberto, Donati Mauro, Balloni Amulio, Marconato Valentino, Barsotti Giancarlo, Meacci Luciano, Francione Roberto e Franceschi Luigi (rispettivamente nei giudizi relativi alle ordinanze n. 571, 573, 574, 581, 587, 607, 611, 612, 618 e 619/1990), rappresentate dall'avv. Salvatore Cabibbo, e Siragusa Roberto (nel giudizio relativo all'ordinanza n. 578/1990), rappresentato dall'avv. Anna Cannizzaro, concludendo per l'accoglimento della questione.

5. - È intervenuto in tutti i giudizi il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha dedotto l'inammissibilità della questione: ciò in quanto, come risulta dalla stessa ordinanza di remissione, la Corte costituzionale dovrebbe individuare il dies a quo della prescrizione operando una scelta tra più soluzioni possibili, riservata alla discrezionalità del legislatore.

La questione - ad avviso dell'Avvocatura dello Stato - è comunque manifestamente infondata.

A seguito della decisione della Corte n. 206 del 1988, la denunzia di malattia, come non può rilevare ai fini della decorrenza del termine di cui alla tabella allegato 4 del d.P.R. n. 1124 del 1965, così anche non può fungere da dies a quo per il decorso della prescrizione, in quanto il concetto di "manifestazione della malattia" deve essere unitario e non può essere diversificato a seconda delle varie ipotesi. Altro è il problema di definire un concetto di "manifestazione" della malattia professionale, ai fini della prescrizione, che non renda meramente teorico e eccessivamente disagevole l'esercizio del diritto: ma trattasi di un problema interpretativo la cui soluzione spetta al giudice rimettente.

6. - Hanno depositato memorie l'I.N.A.I.L. e l'avv. Cabibbo, per le parti private da lui rappresentate, ribadendo le rispettive posizioni.

 

Considerato in diritto

 

1. - La questione sollevata con tutte le ordinanze in epigrafe riguarda la legittimità, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, degli artt. 112, primo comma, e 135, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), nella parte in cui, nel loro combinato disposto, alla stregua delle decisioni n. 116 del 1969 e n. 206 del 1988 della Corte costituzionale, individuano come dies a quo per la decorrenza della prescrizione dell'azione per conseguire la rendita per inabilità permanente derivante da malattia professionale, il momento in cui la malattia si è consolidata nel minimo indennizzabile, e non più quello di presentazione della denuncia di malattia.

Secondo il giudice a quo, la caducazione del secondo comma dell'art. 135 non consente più di individuare con esattezza il dies a quo del termine prescrizionale, poiché, in mancanza di una definizione legislativa, non può che ricorrersi alla nozione naturalistica di manifestazione della malattia, che presenta notevoli aspetti di opinabilità. Tale risultato renderebbe assai gravoso l'esercizio del diritto, per essere l'assicurato costretto, pena la prescrizione, a richiedere il riconoscimento della malattia entro un termine breve, decorrente da un momento di difficile individuazione. E sarebbe anche irragionevole, per essere l'assicurato indotto ad esperire l'azione ai primi sintomi della malattia, col rischio di vedersi reiteratamente respingere la domanda a causa di mancato raggiungimento, da parte della malattia, del grado minimo indennizzabile.

Attesa l'identità della questione, i giudizi possono essere riuniti per la definizione con unica sentenza.

2. - Con la recente sentenza n. 544 del 1990 (sia pure al fine di decidere sulla decorrenza della prescrizione nella ipotesi particolare di una malattia professionale non diagnosticabile ante mortem), questa Corte ha già avuto modo di chiarire la portata della propria sentenza n. 116 del 1969, e di porre in evidenza come ingiustificatamente la giurisprudenza l'abbia intesa nel senso che la prescrizione in argomento decorre dalla data del consolidamento del grado minimo di indennizzabilità della malattia professionale, anche quando ciò si verifichi in epoca anteriore alla prima manifestazione della malattia ed alla sua denuncia (assunto dal quale muove il giudice a quo, sulla base di un indirizzo della Corte di cassazione, dal quale diverge, peraltro, la sentenza n. 124 del 1990 della predetta Corte).

Al riguardo questa Corte ha osservato che la sentenza n. 116 del 1969 si è limitata a dichiarare l'illegittimità costituzionale dell'art. 112, primo comma, del d.P.R. n. 1124 del 1965, in quanto consentiva il decorso del termine prescrizionale dal giorno della manifestazione della malattia professionale, anche quando quest'ultima - considerata come situazione patologica ingravescente - avesse raggiunto il livello minimo di indennizzabilità successivamente alla detta manifestazione: la sentenza n. 116 del 1969 ha quindi lasciato ferma la decorrenza della prescrizione dal giorno della manifestazione della malattia nell'ipotesi in cui il grado di indennizzabilità sia stato raggiunto anteriormente alla manifestazione stessa.

Ha altresì rilevato questa Corte che siffatta interpretazione non resta superata dalla dichiarazione di illegittimità costituzionale, ad opera della sentenza n. 206 del 1988, dell'art. 135, secondo comma, del d.P.R. n. 1224 del 1965, secondo il quale, ove la malattia non determini astensione dal lavoro ovvero si manifesti successivamente alla cessazione dalla prestazione d'opera nella lavorazione morbigena), la manifestazione si considera verificata nel giorno in cui è presentata la denuncia con il certificato medico: la caducazione della menzionata disposizione non impedisce invero che continui ad essere rilevante, ai fini del decorso del termine prescrizionale (ex art. 112, primo comma, d.P.R. suindicato), la manifestazione obbiettiva della malattia, individuabile mediante valutazioni medico-legali o per il tramite di presunzioni semplici ricollegate anche a comportamenti dell'assicurato (in tal senso, del resto, sembra essere la sentenza n. 124 del 1990 della Corte di cassazione).

3. - Ciò posto, la questione va dichiarata non fondata.

Non è lesivo dei precetti costituzionali invocati dal giudice a quo un sistema normativo che prevede il decorso della prescrizione dell'azione per il conseguimento della rendita dalla "manifestazione della malattia". Tale espressione è invero indicativa di ogni emersione della malattia, per segni o per sintomi, che sia univoca, e quindi idonea a rendere edotto l'assicurato dell'esistenza della malattia stessa e della sua incidenza sull'attitudine lavorativa, e a consentirgli quindi di poter utilmente far valere il proprio diritto.

Ed è ovvio che, nel caso di malattia che abbia raggiunto la soglia dell'indennizzabilità anteriormente alla sua manifestazione (ipotesi, questa, contemplata dalle ordinanze di rimessione), l'assicurato non corre di regola il rischio di sperimentare procedure inutili, cioè suscettive di concludersi con l'accertamento del mancato raggiungimento del grado minimo di indennizzabilità. Per quanto riguarda, invece, le ipotesi di consolidamento del grado predetto in epoca successiva alla manifestazione, il rischio di sperimentare procedure inutili ( situazione ovviamente diversa da quella di certezza dell'insuccesso della procedura considerata dalla sentenza n. 544 dianzi richiamata), ricorre, ma si tratta di un rischio normale e tollerabile, tanto più ove si tenga conto del favore che all'assicurato reca l'indirizzo inaugurato da questa Corte con la sentenza n. 116 del 1969, evitandogli l'altro e più grave rischio che la prescrizione del diritto inizi a decorrere prima che la malattia assurga al livello minimo di indennizzabilità.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, del combinato disposto degli artt. 112, primo comma, e 135, secondo comma, del d.P.R. 30 giugno 1965, n. 1124 (T.U. delle disposizioni per l'assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali), questione sollevata dal Pretore di Pisa con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.