Sentenza n. 26 del 1991

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SENTENZA N.26

 

ANNO 1991

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori:

 

Prof. Giovanni CONSO                                  Presidente

 

Prof. Ettore GALLO                                       Giudice

 

Dott. Aldo CORASANITI                                 “

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO                          “

 

Dott. Francesco GRECO                                    “

 

Prof. Gabriele PESCATORE                              “

 

Avv. Ugo SPAGNOLI                                       “

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                  “

 

Prof. Antonio BALDASSARRE                        “

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                          “

 

Prof. Luigi MENGONI                                       “

 

Prof. Enzo CHELI                                              “

 

Dott. Renato GRANATA                                   “

 

ha pronunciato la seguente

 

 

SENTENZA

 

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 7, comma terzo, e 36 della legge della Regione siciliana n. 510-423/A approvata il 19 luglio 1990 dall'Assemblea regionale siciliana, avente per oggetto: "Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio sanitario nazionale e istituzione dell'ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari", promosso con ricorso del Commissario dello Stato per la Regione siciliana, notificato il 26 luglio 1990, depositato in cancelleria il 3 agosto successivo ed iscritto al n. 56 del registro ricorsi 1990;

 

Visto l'atto di costituzione della Regione siciliana;

 

Udito nell'udienza pubblica dell'11 dicembre 1990 il Giudice relatore Enzo Cheli;

 

Udito l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio, per il ricorrente;

 

 

Ritenuto in fatto

 

 

1. - Con ricorso del 26 luglio 1990 il Commissario dello Stato per la Regione Siciliana impugna gli artt. 7, terzo comma, e 36 della legge regionale approvata il 19 luglio 1990 e recante "Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio sanitario nazionale e istituzione dell'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari".

 

La disposizione espressa nel terzo comma dell'art. 7 prevede che, ove il genitore, nell'esercizio della sua potestà, neghi il proprio consenso ad attività diagnostiche, terapeutiche o assistenziali, l'operatore sanitario che ritenga tale scelta gravemente pregiudizievole per la salute del minore può richiedere l'intervento del giudice minorile ai sensi degli artt. 333 del codice civile.

 

Secondo il ricorrente tale previsione sarebbe in contrasto con gli artt. 14 e 17 dello Statuto speciale della Regione siciliana, in quanto verrebbe a disciplinare una sfera di rapporti giuridici intercorrenti fra privati, esclusi dalla competenza legislativa regionale.

 

Il profilo di incostituzionalità riguarderebbe, in particolare, l'estensione all'operatore sanitario della facoltà di attivare dinanzi al Tribunale dei minorenni il procedimento previsto dall'art. 336 del codice civile, in contrasto con l'individuazione, operata tassativamente dal medesimo articolo del codice civile, dei soggetti legittimati a promuovere tale procedimento (genitori, parenti o pubblico ministero). L'estensione operata dalla norma impugnata configurerebbe una manifesta ingerenza nella sfera del diritto di famiglia e sarebbe fonte di regimi differenziati, a livello regionale, in una materia riservata alla competenza statale.

 

La seconda disposizione impugnata concerne l'art. 36 della medesima legge, dove si prevede l'imputazione degli oneri finanziari per l'attuazione del provvedimento legislativo in questione alla quota del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - assegnato alla Regione, senza fornire alcuna indicazione circa la quantificazione e la disponibilità di tale quota a finanziare la nuova spesa.

 

Ad avviso del ricorrente, l'assenza di quantificazione e di indicazioni sulla disponibilità della copertura della spesa verrebbe a ledere l'art. 81, quarto comma, Cost., mentre l'imputazione al Fondo sanitario nazionale di tale spesa - date le finalità sociali e non di assistenza sanitaria e ospedaliera della legge impugnata - comporterebbe una distrazione del finanziamento dalla destinazione imposta dalla legge statale, in violazione del principio di buona amministrazione di cui all'art. 97, primo comma, Cost.

 

2. - È intervenuta in giudizio la Regione siciliana, sostenendo l'infondatezza del ricorso.

 

In riferimento all'art. 7, terzo comma, della legge in oggetto, la Regione osserva che il ricorso risulta viziato da errore nella interpretazione della norma impugnata. Questa non stabilisce, infatti, che l'operatore del servizio sanitario può "proporre ricorso" ai sensi dell'art. 336 codice civile, ma si limita ad attribuire all'operatore stesso il potere di "chiedere l'intervento del giudice minorile ai sensi dell'art. 333 c.c.": pertanto, non si sarebbe realizzata un'estensione all'operatore delle facoltà spettanti ai soggetti indicati dall'art. 336 c.c. L'operatore sanitario potrebbe invece stimolare l'intervento del Tribunale dei minori nelle forme e attraverso i canali previsti dall'art. 336 c.c.: o sollecitando l'iniziativa del pubblico ministero o attivando, in caso di urgente necessità, i poteri d'ufficio del giudice.

 

Di conseguenza, secondo l'interveniente, la questione sarebbe infondata sia se prospettata sotto il profilo (non denunciato) della violazione della riserva statale in tema di giurisdizione, sia se sollevata sotto quello della invasione della riserva statale in tema di rapporti di diritto privato, che forma l'oggetto dell'impugnativa proposta. Infatti, la norma impugnata, lasciando inalterato il novero dei soggetti legittimati a ricorrere al Tribunale dei minori ex art. 336 c.c., esulerebbe dall'ambito dei rapporti di diritto privato, mentre il potere di chiedere l'intervento del giudice minorile andrebbe ricondotto ai poteri propri dell'operatore sanitario, risultando funzionale al fine pubblico della tutela della salute.

 

Con riferimento alla questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 36 della legge impugnata la Regione sostiene che, venendo in gioco spese modeste corrispondenti ad attività continuative e ricorrenti, dovrebbe ritenersi sufficiente, ai fini della copertura finanziaria, il rinvio alla quota regionale del Fondo sanitario nazionale e quindi alla legge di bilancio annuale che quantifica la spesa.

 

 

Considerato in diritto

 

 

1. - L'impugnativa che viene proposta dal Commissario dello Stato per la Regione siciliana concerne gli artt. 7, terzo comma, e 36 della legge approvata dall'Assemblea regionale il 19 luglio 1990, avente per oggetto "Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio sanitario nazionale ed istituzione dell'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari".

 

Ad avviso del ricorrente, la prima disposizione verrebbe a violare gli artt. 14 e 17 dello Statuto siciliano, per essere intervenuta in una sfera di rapporti attinenti al diritto privato, sottratta alla competenza del legislatore regionale; la seconda risulterebbe, invece, lesiva sia dell'art. 81, quarto comma, Cost., per avere previsto una nuova spesa imputata genericamente al Fondo sanitario nazionale, senza fornire indicazioni riguardo alla quantificazione degli oneri ed alla disponibilità della copertura; sia dell'art. 97, primo comma, Cost., per aver utilizzato detto Fondo per finalità sociali, diverse da quelle sanitarie ed ospedaliere contemplate dalla legge statale.

 

2. - Le questioni sollevate nel ricorso non sono fondate.

 

L'art. 7, terzo comma, della legge impugnata conferisce all'operatore sanitario addetto a servizi e presidi ubicati nel territorio siciliano il potere di "chiedere l'intervento del giudice minorile ai sensi dell'art. 333 del codice civile", nell'ipotesi in cui il genitore esercente la patria potestà neghi il proprio consenso ad attività diagnostiche, terapeutiche od assistenziali, ponendo in essere un comportamento che lo stesso operatore ritenga "gravemente pregiudizievole per la salute del minore".

 

Va in primo luogo osservato che - così come rilevato dalla difesa regionale - risulta agevole escludere che tale disposizione, nella sua formulazione letterale e nel suo contenuto logico, abbia inteso in alcun modo ampliare - pur rinviando all'art. 333 del codice civile ai fini dell'individuazione delle competenze del giudice minorile la sfera dei soggetti legittimati al "ricorso" per l'attivazione di tali competenze, soggetti che l'art. 336 dello stesso codice ha tassativamente individuato nei genitori, nei parenti e nel pubblico ministero. Nel prevedere che l'operatore sanitario può, in certi casi, ritenuti gravemente pregiudizievoli per la salute del minore, "chiedere l'intervento del giudice minorile", la disposizione stessa si è limitata, infatti, a richiamare un semplice potere di segnalazione o di denuncia dell'organo amministrativo nei confronti dell'autorità giudiziaria, potere che non comporta l'esercizio del diritto di azione di cui all'art. 336 cod. civ., ma che è diretto soltanto a sollecitare tale esercizio da parte di uno dei soggetti legittimati dalla stessa norma (pubblico ministero o, in casi di urgente necessità, giudice minorile). In ogni caso, trattandosi di semplice segnalazione o denuncia e non di ricorso, il potere in questione va ricondotto alla sfera degli ordinari poteri amministrativi spettanti all'operatore del servizio sanitario, in relazione al perseguimento delle finalità connesse alla tutela pubblicistica del diritto costituzionale alla salute.

 

Va, pertanto, escluso che la norma impugnata, nella sua corretta lettura, sia tale da interferire nella sfera del diritto privato afferente alla patria potestà e regolata dalle richiamate norme del codice civile.

 

3. - Del pari infondata si presenta la questione proposta nei confronti dell'art. 36 della legge regionale, dove si stabilisce che agli oneri derivanti dall'attuazione della legge "si provvede con la quota del Fondo sanitario nazionale - parte corrente - assegnato alla Regione".

 

Per quanto concerne l'asserita violazione dell'art. 81, quarto comma, Cost., va ricordato che la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto compatibile con tale norma costituzionale il fatto che una Regione ordinaria rinvii la quantificazione delle spese continuative e ricorrenti, nonché l'individuazione dei relativi mezzi di copertura, al momento della redazione e dell'approvazione del bilancio annuale: e questo in relazione a quanto espresso nella legge-quadro in materia di bilancio e contabilità regionale (legge 19 maggio 1976 n. 335), dove si prevede espressamente la possibilità di rinviare alla legge di bilancio la determinazione dell'entità delle spese relative ad attività o interventi continuativi e ricorrenti (art. 2), imponendosi contestualmente l'obbligo dell'equilibrio dei bilanci regionali (art. 4) (v. sent. 331 del 1988).

 

Tale principio può valere anche nei confronti della Regione siciliana, nel cui ambito la materia del bilancio e della contabilità risulta regolata dalla legge regionale 8 luglio 1977, n. 47. L'art. 7 di tale legge stabilisce, infatti, che le leggi regionali che autorizzano spese pluriennali determinano "di norma" l'ammontare complessivo della spesa per tutto il periodo della loro efficacia nonché la quota del primo anno, lasciando pertanto aperta la possibilità di adottare, se del caso, anche la diversa soluzione prevista dalla legge-quadro statale, consistente nel rinvio della quantificazione della spesa e della copertura degli oneri alla legge annuale di bilancio.

 

Con riferimento infine, alla doglianza relativa all'art. 97, primo comma, Cost., si osserva che la legge impugnata prevede misure diverse, finalizzate ad assicurare la regolarità e l'efficacia delle prestazioni sanitarie offerte all'utente. In questa ottica, la tutela dell'utenza viene perseguita dalla stessa legge sia regolando specificamente alcuni comportamenti degli operatori del servizio sanitario regionale (ad es. obblighi di informazione, di riservatezza etc.), sia prevedendo norme sul funzionamento delle strutture ospedaliere (ad es. orari di servizio, visite ai ricoverati, etc.). Deve quindi escludersi che i finanziamenti provenienti dal Fondo sanitario nazionale siano utilizzati, in base alla norma impugnata, per finalità sociali che esulano dagli obiettivi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale: al contrario, gli interventi previsti dalla legge in questione costituiscono attuazione degli articoli 1 e 2 della stessa legge n. 833/1978, in riferimento alla tutela della salute intesa come diritto fondamentale della persona e interesse della collettività.

 

 

per questi motivi

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

Dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate, con il ricorso di cui in epigrafe, nei confronti dell'art. 7, terzo comma, e dell'art. 36 della legge della Regione siciliana approvata il 19 luglio 1990, recante "Norme per la salvaguardia dei diritti dell'utente del Servizio sanitario nazionale e istituzione dell'Ufficio di pubblica tutela degli utenti dei servizi sanitari", in relazione agli artt. 14 e 17 dello Statuto della Regione siciliana ed agli artt. 81, quarto comma, e 97, primo comma, della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

 

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

 

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.