Sentenza n. 23 del 1991

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SENTENZA N.23

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giovanni CONSO                                                          Presidente

Prof. Ettore GALLO                                                   Giudice

Dott. Aldo CORASANITI                                             “

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                     “

Dott. Francesco GRECO                                                “

Prof. Gabriele PESCATORE                                          “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                   “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                              “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                    “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                      “

Prof. Luigi MENGONI                                                   “

Prof. Enzo CHELI                                                          “

Dott. Renato GRANATA                                               “

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12- bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1990 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Dau Pompeo e Giosia Luana, iscritta al n. 456 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 29, prima serie speciale, dell'anno 1990;

Visti gli atti di costituzione di Dau Pompeo e Giosia Luana, nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

Udito nell'udienza pubblica del 27 novembre 1990 il Giudice relatore Ugo Spagnoli;

Uditi gli avvocati Giorgio della Valle per Dau Pompeo e Mario Guttieres per Giosia Luana e l'Avvocato dello Stato Sergio La Porta per il Presidente del Consiglio dei Ministri;

 

Ritenuto in fatto

 

1. - Decidendo sull'opposizione al decreto ingiuntivo con il quale a Giosia Luana era stata attribuita una somma pari al quaranta per cento dell'indennità di fine rapporto percepita da Dau Pompeo, commisurata agli anni in cui il rapporto di lavoro era coinciso con il matrimonio tra costoro e fino alla cessazione degli effetti civili di esso, il Tribunale di Roma ha sollevato, in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., una questione di legittimità costituzionale dell'art. 12- bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898, introdotto con l'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74.

Tale disposizione - premette il Tribunale - è applicabile nella specie pur se la sentenza di divorzio sia stata pronunciata anteriormente all'entrata in vigore di detta legge, sia perché il diritto alla quota è sorto solo con la percezione dell'indennità, avvenuta in epoca successiva, sia perché nel caso si tratterebbe non di far retroagire la legge, ma di regolare in base ad essa gli effetti non esauriti del rapporto matrimoniale.

La ratio dell'attribuzione all' ex-coniuge del diritto ad una quota dell'indennità di fine rapporto - osserva il Tribunale, richiamando i lavori parlamentari - risiede nel contributo dato da ciascuno dei coniugi alla formazione del patrimonio e dei redditi personali e comuni e quindi nel principio di solidarietà economica che si instaura tra essi durante la convivenza.

A questa stregua, però, la determinazione in misura fissa della quota - per di più riferita anche al periodo successivo alla cessazione della convivenza - sarebbe irrazionale, in quanto verrebbero così parificate situazioni molto diverse tra loro in ragione della varia durata della convivenza e dei giudizi di separazione e divorzio, ovvero dell'addebitabilità della separazione medesima. In particolare, la quota fissa risulterebbe sproporzionata all'effettivo contributo dato dal beneficiario alla conduzione familiare ove il divorzio intervenga molto tempo dopo la separazione (nel caso di specie, dopo quindici anni).

Occorrerebbe, quindi, come per l'assegno divorzile, rimettere al giudice la determinazione della percentuale, onde contemperare equitativamente la componente assistenziale con quella compensativa di tale attribuzione patrimoniale ed evitare di parificare situazioni valutate diversamente in sede di fissazione della misura di detto assegno.

A ciò non potrebbe opporsi né la pretesa natura esclusivamente assistenziale della quota, né l'obiettivo di accelerarne l'attribuzione. Detta natura è - secondo il giudice a quo - smentita dalla Relazione della Commissione Giustizia del Senato e dalla stessa limitazione agli anni di matrimonio della base di calcolo; e l'obiettivo di accelerazione non contrasta con l'attribuzione al giudice di siffatto potere, tant'è che questo è stato riconosciuto dallo stesso legislatore - pur se in riferimento alla sola durata del rapporto - nell'ipotesi di attribuzione ripartita della pensione di riversibilità (art. 9).

La disposizione impugnata violerebbe altresì l'art. 38 Cost., in quanto comporterebbe una sottrazione al lavoratore di parte del trattamento previdenziale, ingiustificata perché non commisurata al reale sviluppo avuto nel caso concreto del rapporto di solidarietà economica durante il matrimonio.

2. - Alla tesi dell'ordinanza aderisce la parte privata Dau Pompeo, costituitasi a mezzo dell'avv. Giorgio della Valle. A suo avviso, per evitare che lunghi divari di tempo tra separazione e divorzio valgano a costituire "rendite di posizione" - inammissibili perché svincolate dall'effettivo stato di bisogno e di non indipendenza socio-economica del coniuge più debole - occorrerebbe rapportare la quota dell'indennità di fine rapporto all'effettivo periodo di convivenza, dato che in tal modo essa sarebbe commisurabile all'effettivo contributo dato dall' ex-coniuge alla condizione familiare.

Peraltro - osserva la difesa in una memoria aggiunta - la questione sollevata non concerne tanto il punto della determinazione legale o giudiziale del quantum dell'indennità, quanto piuttosto l'ingiustificata parificazione di situazioni diverse che consegue alla mancata considerazione del solo periodo di effettiva convivenza; ciò che a suo avviso contraddice la ratio della norma, ispirata al criterio compensativo e quindi al concreto contributo del coniuge beneficiario alla formazione delle risorse familiari, che cessa non col divorzio ma con la separazione.

La durata del matrimonio, del resto, rileva, ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio, come mero criterio residuale, che va tenuto in conto solo dopo aver valutato tutti gli altri elementi indicati nell'art. 5, comma sesto, della legge n. 898 del 1970 (nel testo modificato con l'art. 10 della legge n. 74 del 1987): onde l'irrazionalità del rilievo esclusivo che la durata del matrimonio ha ai fini della commisurazione della quota di indennità di fine rapporto.

La violazione dell'art. 38 Cost. sarebbe poi evidenziata dalla ritenuta applicabilità della norma a rapporti di lavoro e di coniugio già definiti - come nella specie - anteriormente alla legge, nei quali la sottrazione della quota darebbe luogo ad uno stato di bisogno imprevisto ed imprevedibile. La disposizione, inoltre, incentiverebbe liti strumentali volte a procrastinare la pronuncia di divorzio, in tal modo vulnerando l'aspettativa degli ex-coniugi, tutelata dall'ordinamento, a ricostituire una propria famiglia legittima. Essa, inoltre, pregiudicherebbe la funzione previdenziale di tale indennità, in quanto sarebbe pretermessa la considerazione delle esigenze primarie del coniuge obbligato.

3. - Il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto nel giudizio a mezzo dell'Avvocatura dello Stato, sostiene innanzitutto che la questione sarebbe inammissibile, dato che rientra nei poteri discrezionali del legislatore la scelta dei criteri di determinazione della quota di indennità di fine rapporto da attribuire all' ex-coniuge in ragione della collaborazione prestata in costanza di matrimonio. Né sarebbe illogico che la quota sia rapportata anche al periodo in cui la convivenza è già cessata, posto che della "durata del matrimonio" deve tenersi, tra l'altro, conto anche ai fini della determinazione dell'assegno di divorzio; che risponde ad una scelta dei coniugi se prolungare la separazione o accelerare il più possibile la procedura di divorzio; e che la frequente difficoltà di stabilire con certezza la data di interruzione della convivenza potrebbe aprire la via a innumerevoli contestazioni giudiziarie. La scelta del legislatore di stabilire direttamente l'entità del diritto anziché fissare criteri di massima da applicarsi in giudizio non è, secondo l'Avvocatura, censurabile, dato che detti criteri sarebbero risultati nel caso in esame eccessivamente vaghi perché relativi a fatti e circostanze a volte remoti e comunque non quantificabili con precisione. Né rileverebbe l'eventuale difformità tra la percentuale dell'indennità e la misura dell'assegno divorzile giudiziariamente stabilita in rapporto al reddito dell'obbligato, dato che l'assegno è soggetto a revisione con il mutare della situazione di fatto mentre l'indennità va necessariamente ripartita una volta per tutte tra gli aventi diritto.

4. - La parte privata Giosia Luana, costituitasi a mezzo dell'avv. Mario Guttieres, insiste anch'essa sulla discrezionalità - e dunque sull'insindacabilità - della scelta legislativa in questione, ed osserva che il rimettere ai giudici la determinazione della quota comporterebbe maggiori differenze di trattamento tra casi analoghi ed andrebbe a scapito della certezza del diritto, dato che il riferimento alla cessazione della convivenza darebbe luogo ad incertezze ed a conseguenti contestazioni giudiziarie.

D'altra parte, la durata del matrimonio rileva anche ai fini dell'assegno di divorzio, ed il riferimento ad essa sarebbe giustificato dal permanere dei reciproci diritti dei coniugi fino al divorzio.

Ad avviso della difesa, inoltre, l'attribuzione di una quota dell'indennità di fine rapporto al coniuge divorziato non solo non contrasta con l'art. 38 Cost., ma si armonizza con i principi di solidarietà familiare emergenti dal dettato costituzionale e dalla normativa vigente ed è pienamente giustificata in base ad un "criterio compensativo-familiare", dato che l'indennità corrisponde a redditi maturati in costanza di rapporto di lavoro che, se percepiti al momento della loro produzione, sarebbero stati goduti in parte qua anche dal coniuge più debole.

 

Considerato in diritto

 

1. - L'art. 12-bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (sulla disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto dall'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74, modificativa di tale disciplina, attribuisce al coniuge nei cui confronti sia stata pronunziata sentenza di scioglimento o di cessazione degli effetti civili del matrimonio, se non passato a nuove nozze e in quanto sia titolare di assegno divorzile ( ex art. 5 della citata legge n. 898 del 1970, nel testo modificato), il diritto ad una percentuale dell'indennità di fine rapporto percepita dall'altro coniuge all'atto della cessazione del rapporto di lavoro, anche se l'indennità viene a maturare dopo la sentenza (primo comma). Tale percentuale è pari al quaranta per cento dell'indennità totale riferibile agli anni in cui il rapporto è coinciso col matrimonio (secondo comma).

Il Tribunale di Roma dubita della legittimità costituzionale di tale disposizione in riferimento agli artt. 3 e 38 Cost., sostenendo che l'attribuzione di detta percentuale, in quanto stabilita in misura fissa e rapportata anche al periodo successivo alla cessazione della convivenza, comporterebbe un'ingiustificata parificazione di situazioni tra loro molto diverse quanto a durata della convivenza e del periodo di separazione, attribuendo all' ex-coniuge - ove l'intervallo tra separazione e divorzio sia lungo - una percentuale dell'indennità sproporzionata al suo effettivo contributo alla conduzione della famiglia; e che essa implicherebbe sottrazione al lavoratore di parte del trattamento previdenziale, non giustificata perché non commisurata alla reale solidarietà economica intercorsa tra i coniugi.

2. - Va innanzitutto chiarito che non spetta a questa Corte valutare se sia o meno esatto il presupposto in base al quale il Tribunale rimettente ha ritenuto l'applicabilità della predetta disposizione nel giudizio principale, se cioè sia a tal fine sufficiente che l'indennità di fine rapporto sia percepita dopo la sua entrata in vigore, pur se la sentenza di divorzio sia passata in giudicato in epoca anteriore.

Poiché tale estensione dell'ambito della norma non è oggetto di censura, si tratta di questione interpretativa, come tale riservata a giudici comuni.

L'Avvocatura dello Stato e la parte attrice nel giudizio principale sostengono che la questione sarebbe inammissibile, in quanto incentrata sulla pretesa di sostituire, alla predeterminazione legislativa della percentuale dell'indennità, la determinazione della sua misura in base alla valutazione discrezionale del giudice, ritenuta più idonea a cogliere le particolarità dei singoli casi concreti.

Se l'oggetto del giudizio si esaurisse in ciò, la questione sarebbe effettivamente inammissibile, dato che non può certo dirsi irragionevole una scelta legislativa che miri ad assicurare certezza e rapidità nella definizione del contenuto del diritto all'indennità e ad evitare il contenzioso che presumibilmente deriverebbe da diversità di indirizzi giurisprudenziali.

Un'attenta lettura dell'ordinanza convince, però, che le censure prospettate vertono essenzialmente sul fatto che la percentuale in misura fissa venga applicata alla parte della indennità di fine rapporto che coincide con l'intera durata del periodo matrimoniale "comprendendosi cioè, in ogni caso, anche il periodo successivo alla cessazione della convivenza, sino al momento dello scioglimento del vincolo coniugale". Ciò che il Tribunale lamenta è, in realtà, che la percentuale dell'indennità non sia rapportata alla sola durata della convivenza.

3. - Intesa in questi limiti, la questione è certamente ammissibile, ma non può dirsi fondata.

Con la riforma della disciplina del divorzio del 1970, il legislatore del 1987 ha mirato "a rimuovere effetti di segno negativo e a ripristinare una situazione di uguaglianza tra i soggetti del rapporto matrimoniale nella misura in cui ciò è possibile dopo la dissoluzione del vincolo coniugale" (cfr. la Relazione al disegno di legge presentata al Senato): ha cioè avuto tra i suoi obiettivi quello di dare una più ampia e sistematica tutela al soggetto economicamente più debole con l'approntamento di incisivi strumenti giuridici a garanzia di posizioni economicamente pregiudicate dagli effetti della cessazione del matrimonio. Di qui l'apprestamento di una serie di misure, che vanno dalla fissazione di criteri più articolati e precisi per la determinazione dell'assegno divorzile, al suo adeguamento automatico e alla più intensa tutela sul terreno esecutivo e su quello penale rispetto ai rischi di inadempienza; dalla nuova disciplina del trattamento pensionistico di reversibilità alla attribuzione di una quota percentuale dell'indennità di liquidazione spettante al divorziato.

Nella concreta disciplina di tali istituti, la durata del matrimonio è un parametro cui è attribuito rilievo centrale. Così è, non solo per la quota di indennità di fine rapporto, ma anche per l'assegno divorzile, rispetto al quale è prescritto che gli indici e criteri che concorrono alla sua determinazione vadano valutati "anche in rapporto alla durata del matrimonio" (art. 5); ed, ancora, per la pensione di riversibilità, che va ripartita tra coniuge divorziato e coniuge superstite in base all'unico criterio della durata di ciascun matrimonio (art. 9, terzo comma).

Il parametro in questione corrisponde quindi ad un indirizzo generale inteso non solo ad assicurare la certezza dei rapporti ma anche, e soprattutto, a valorizzare la solidarietà economica che lega i coniugi durante il matrimonio.

4. - Nel nuovo istituto dell'attribuzione all' ex- coniuge di una quota dell'indennità di fine rapporto convergono, secondo l'opinione prevalente, sia profili assistenzialistici, evidenziati dal fatto che essa presuppone la spettanza dell'assegno divorzile; sia, e soprattutto - come la citata Relazione sottolinea - criteri di carattere compensativo, rapportati al contributo personale ed economico dato dall' ex-coniuge alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune. Ed a motivo della valorizzazione di tale criterio - qui, più che ai fini dell'assegno divorzile - sta, indubbiamente, la considerazione della particolare condizione della donna, che deve assumere su di sé oneri rilevanti in ordine all'assolvimento di compiti di natura domestica e familiare in sostituzione o in aggiunta al lavoro extradomestico, e del pregiudizio che ne consegue rispetto a prospettive di autonomia economica e di affermazione professionale. Si coglie, in ciò, il riflesso delle crescenti difficoltà di organizzazione della vita quotidiana e familiare, dei problemi connessi agli oneri del doppio lavoro e della discriminazione di fatto della donna sul terreno professionale: onde una più appropriata considerazione dei vantaggi e delle utilità economiche che l'altro coniuge trae dall'impegno e dalle energie profuse dalla donna nella famiglia.

5. - Ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, la prevalente giurisprudenza (cfr., da ultimo, Cass., Sez. Un., 12 ottobre 1990, n. 11489) ritiene che il contributo dato dall' ex-coniuge alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno e di quello comune vada valutato in riferimento all'intera durata del matrimonio, in quanto esso non cessa col venir meno della convivenza e con l'instaurarsi dello stato di separazione, di fatto o legale.

Analogo principio deve presiedere alla commisurazione della quota d'indennità di fine rapporto. E ciò, non solo per la ragione generale secondo cui - nel modello di divorzio concepito nella legge del 1970 e mantenuto in quella del 1987 - la cessazione della convivenza non comporta immediatamente ed automaticamente il totale venir meno della comunione materiale e spirituale di vita e la separazione legale introduce una fase di sospensione della convivenza - con la permanenza di diritti ed obblighi - e di riflessione sulla possibilità di ripristinarla. Ma, soprattutto, perché qui si tratta della ripartizione di un'entità economica maturata nel corso del rapporto di lavoro e del matrimonio, sicché il contributo dato dall'altro coniuge non può non avere rilievo determinante.

È evidente che, in via generale, tale contributo non cessa con la separazione, legale o di fatto: e ciò specie nel caso in cui il coniuge più debole sia quello cui sono affidati i figli: anzi, esso aumenta con l'accrescersi della sua responsabilità nell'opera di educazione e di assistenza e col venir meno di quel tanto di materiale collaborazione che, in relazione ad un compito così importante e spesso assorbente, poteva pervenirgli dall'altro coniuge.

È del tutto ragionevole che il legislatore, una volta fatta la scelta di attribuire la quota dell'indennità in una percentuale predeterminata, abbia tenuto in particolare considerazione situazioni di tal genere, che sono notoriamente assai frequenti; così come è ragionevole che abbia preferito ancorarsi ad un dato giuridicamente certo ed irreversibile, quale la durata del matrimonio, piuttosto che ad uno incerto e precario come la cessazione della convivenza: non solo perché questa è di non facile accertamento in caso di separazione di fatto, ma perché anche in quella legale essa è soggetta a fasi di riversibilità.

È ben vero che in tal modo può darsi parità di trattamento di coppie con uguale durata di matrimonio e diversa durata di convivenza. Ma, anche rispetto a situazioni - diverse da quelle suaccennate - in cui ciò potrebbe apparire di un qualche rilievo, è decisivo considerare che si tratta essenzialmente di differenze di mero fatto, perché in certa misura legate a determinazioni degli stessi coniugi.

Se poi si tratta di convivenza breve (o brevissima) seguita da un lungo periodo di separazione, è da ricordare che la giurisprudenza esclude che l'assegno divorzile possa consistere in una rendita di carattere puramente parassitario (cfr. la sentenza dianzi citata): sicché è verosimile che in tali situazioni verrebbe a mancare il presupposto per l'attribuzione della percentuale di indennità in discorso.

Né rileva che tale percentuale possa risultare in concreto difforme da quella dell'assegno divorzile considerato in rapporto alla retribuzione goduta dal coniuge obbligato: sia perché i due istituti sono congegnati sulla base di criteri parzialmente diversi, sia perché l'assegno è suscettibile di revisioni successive, mentre la quota di indennità è percepita una tantum in base ad una ripartizione che non può che essere definitiva.

In conclusione, quindi, il proposto criterio della cessazione della convivenza sarebbe, non solo incoerente con l'indirizzo seguito dal legislatore in tema di misure patrimoniali e con le esigenze di certezza da esso perseguite, ma, soprattutto, inidoneo a cogliere il modo in cui prevalentemente si articolano, in concreto, il contributo personale e le esigenze di solidarietà.

6. - Quanto già detto vale anche a confutare la censura di violazione dell'art. 38, secondo comma, Cost. Se, invero, l'indennità di fine rapporto di lavoro corrisponde ad una quota del trattamento economico maturata in costanza di questo, è logico che il coniuge il quale, durante il matrimonio, abbia contribuito alla formazione di tale trattamento, sia, per questa parte, legittimato a fruirne. L'indennità di fine rapporto invero assolve anche nei confronti di quel coniuge, per il periodo di coincidenza tra i rapporti di matrimonio e di lavoro, alla funzione latamente previdenziale che le è propria.

 

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12- bis della legge 1° dicembre 1970, n. 898 (Disciplina dei casi di scioglimento del matrimonio), introdotto con l'art. 16 della legge 6 marzo 1987, n. 74 (Nuove norme sulla disciplina dei casi di scioglimento di matrimonio), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, dal Tribunale di Roma con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 gennaio 1991.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria il 24 gennaio 1991.