Ordinanza n. 6 del 1991

 

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ORDINANZA N.6

ANNO 1991

 

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori:

Prof. Giovanni CONSO                                              Presidente

Prof. Ettore GALLO                                                   Giudice

Dott. Aldo CORASANITI                                               “

Prof. Giuseppe BORZELLINO                                        “

Dott. Francesco GRECO                                                  “

Prof. Gabriele PESCATORE                                            “

Avv. Ugo SPAGNOLI                                                     “

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA                                “

Prof. Antonio BALDASSARRE                                      “

Prof. Vincenzo CAIANIELLO                                        “

Prof. Luigi MENGONI                                                     “

Prof. Enzo CHELI                                                            “

Dott. Renato GRANATA                                                 “

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 35, comma quinto, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 30 novembre 1990 dalla Commissione tributaria di secondo grado di La Spezia sul ricorso proposto da Luca Cesare contro Ufficio I.V.A. di La Spezia, iscritta al n. 478 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 33 prima serie speciale dell'anno 1990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 28 novembre 1990 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che la Commissione tributaria di secondo grado di La Spezia, con ordinanza in data 30 novembre 1988 (r. o. n. 478 del 1990), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nella parte in cui non ammette la prova testimoniale nel processo tributario;

che la norma impugnata, secondo il giudice a quo, contrasterebbe col diritto di difesa garantito dall'art. 24, secondo comma, della Costituzione, e ciò, in modo particolare, quando il giudizio ha per oggetto il provvedimento che irroga la sanzione tributaria;

che il Presidente del Consiglio dei ministri, intervenuto rilevando come il sistema tributario poggi, sul piano sostanziale prima che su quello processuale, su dati, per quanto possibile, oggettivi e conoscibili mediante prove reali e richiamando la precedente giurisprudenza di questa Corte, ha concluso perché la questione venga dichiarata manifestamente infondata.

Considerato che questa Corte ha già avuto modo di affermare che l'esclusione della prova testimoniale nel processo tributario non costituisce, di per se, violazione del diritto di difesa (sent. n.128 del 1972, ordd. nn. 506 del 1987 e 76 del 1989), potendo quest'ultimo ai fini della formazione del convincimento del giudice, essere diversamente regolato dal legislatore, nella sua discrezionalità, in funzione delle peculiari caratteristiche dei singoli procedimenti;

che l'ordinanza di rimessione non contiene argomenti che possano indurre a modificare il precedente richiamato indirizzo;

che, pertanto la questione appare manifestamente infondata.                                                                                

Visti gli artt. 26, comma secondo, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, comma secondo, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 35, quinto comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n.636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), sollevata, in riferimento all'art. 24, comma secondo, della Costituzione, dalla Commissione tributaria di secondo grado di La Spezia, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l’8 gennaio 1991.

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI - Renato GRANATA.

 

Depositata in cancelleria il 10 gennaio 1991.