Sentenza n. 513 del 1990

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SENTENZA N.513

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1990 dalla Commissione tributaria di primo grado di Genova sul ricorso proposto dagli eredi di Evelina Cordiglia contro l'Intendenza di finanza di Genova, iscritta al n. 409 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 26, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Udito nella camera di consiglio del 10 ottobre 1990 il Giudice relatore Gabriele Pescatore.

Ritenuto in fatto

1.- La Commissione tributaria di primo grado di Genova, con ordinanza 9 aprile 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non prevedono, riguardo alle indennità di buonuscita erogate dal Fondo istituito presso la Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale, che dall'imponibile da assoggettare all'imposta complementare ed a quella di ricchezza mobile vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità, corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato alla Cassa su detta.

Nell'ordinanza di rimessione si osserva che, con sentenza 27 giugno 1986, n. 178, la Corte costituzionale ha dichiarato la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, in quanto sottoponevano allo stesso trattamento tributario ai fini dell'I.R.PE.F. dette indennità e quelle di fine rapporto dovute in relazione al contratto di lavoro privato, senza tener conto che alla formazione delle indennità erogate dall'E.N.P.A.S. - e non delle altre - concorrono i contributi degli aventi diritto. Successivamente, con sentenza 19 novembre 1987, n. 400, é stata dichiarata l'illegittimità costituzionale anche degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, relativamente al trattamento tributario delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S., ivi disposto ai fini delle imposte complementari e di ricchezza mobile.

In entrambi i casi le norme anzi dette sono state dichiarate Legittime nella parte in cui non prevedevano che dall'imponibile da assoggettare ad imposta andasse detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo a carico dei dipendente statale e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'E.N.P.A.S.

Ciò premesso, il giudice a quo deduce l'illegittimità costituzionale delle norme impugnate, nella parte in cui non prevedono analoga detrazione dall'imponibile riguardo alle indennità di buonuscita erogate dal Fondo istituito presso la Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale, sotto il profilo che la differenza di trattamento fiscale, relativamente a tali indennità rispetto a quelle erogate dall'E.N.P.A.S., é irragionevole e non giustificata. Il Fondo in questione, infatti, oltre che da entrate particolari a carico di terzi, é alimentato anche da contributi a carico del personale telefonico, per cui, in mancanza della su detta detrazione, le norme impugnate si pongono in contrasto con il principio di uguaglianza.

Considerato in diritto

1. - La Corte è chiamata a decidere se gli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, contrastino con l'art. 3 della Costituzione, nella parte in cui non prevedono, riguardo alle indennità di buonuscita erogate dal Fondo istituito presso la Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale, che dall'imponibile da assoggettare all'imposta complementare ed a quella di ricchezza mobile vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità, corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato alla Cassa.

In proposito il giudice a quo ha dedotto che, dopo la declaratoria d'illegittimità costituzionale pronunciata con le sentenze n. 400 del 1987 e n. 178 del 1986, il trattamento fiscale previsto dalle norme impugnate appare ingiustificatamente deteriore rispetto a quello previsto per le indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S.

2. - Va premesso che, con la sentenza n. 178 del 1986, questa Corte ha affermato, in linea di principio, la tassabilità - ai fini dell'imposta sul reddito delle persone fisiche - delle indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S ai dipendenti statali. Ha dichiarato, tuttavia, la parziale illegittimità costituzionale degli artt. 2 e 4 della legge 26 settembre 1985, n. 482, i quali sottoponevano allo stesso trattamento tributario dette indennità e quelle di fine rapporto dovute in relazione al contratto di lavoro privato, senza tener conto che, alla formazione delle indennità erogate dall'E.N.P.A.S. - e non delle altre - concorrono i contributi degli aventi diritto, cosicchè, per la parte a questi virtualmente afferente, tali indennità non potevano essere considerate reddito.

Gli artt. 2 e 4 della legge n. 482 del 1985 sono stati, per tale ragione, dichiarati illegittimi nella parte in cui non prevedevano che dall'imponibile da assoggettare ad I.R.PE.F. andasse detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo a carico del dipendente statale e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato all'E.N.P.A.S.

Successivamente con la sentenza n. 400 del 1987 questa Corte ha parimenti dichiarato, per lo stesso ordine di ragioni, l'illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, in quanto assoggettavano ad imposta di R.M. e complementare le indennità di buonuscita erogate dall'E.N.P.A.S. ai dipendenti statali, senza prevedere un'analoga detrazione dall'imponibile. Con la sentenza n. 877 del 1988 questa Corte ha poi pronunciato declaratoria d'illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. n. 645 del 1958, riguardo alle indennità di fine rapporto erogate dall'I.N.A.D.E.L., dichiarandoli illegittimi nella parte in cui non prevedevano una consimile detrazione dall'imponibile da assoggettare ad imposta.

3. - Ai fini del decidere va rilevato che le indennità di buonuscita erogate dal Fondo istituito presso la Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale (D.Lgsv. C.P.S. 22 gennaio 1947, n. 134), secondo le modalità previste dal d.P.R. 18 luglio 1949, n. 688, presentano alcuni qualificanti elementi, che ne accomunano la fisionomia a quella delle corrispondenti indennità erogate dall'E.N.P.A.S. e dall'I.N.A.D.E.L.

Invero, caratteristiche comuni alle anzidette indennità sono la finalità di contribuire a far fronte ai bisogni del pubblico dipendente nel momento in cui si estingue il rapporto di lavoro, nonchè-in parte-il meccanismo contributivo. Tutte queste indennità, infatti, sia pure in base a requisiti differenziati, sono erogate, solo a seguito dell'estinzione del rapporto di lavoro, da enti diversi dal datore di lavoro, sulla base di contributi versati anche dal pubblico dipendente. Per quel che riguarda, in particolare, il Fondo istituito presso la Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale, l'art. 28 del d.P.R. n. 688 del 1949 prevede il versamento, da parte del personale telefonico statale, in favore di tale Cassa di un contributo <determinato in misura pari a quella delle ritenute in conto entrate tesoro e del contributo in favore dell'Opera di previdenza, dovuti dagl'impiegati civili dello Stato>.

4. - Questa Corte, con le citate sentenze n. 178 del 1986, n. 400 del 1987 e n. 877 del 1988, ha affermato che, per la parte afferente alla contribuzione dei dipendenti, le indennità di buonuscita, erogate dall'E.N.P.A.S. e dall'I.N.A.D.E.L., non possono essere considerate reddito e quindi non possono essere assoggettate nè ad I.R.PE.F. nè ad imposta di R.M. o complementare. Ha affermato, inoltre, che l'art. 53 della Costituzione impone che a situazioni uguali corrispondano uguali regimi impositivi e, correlativamente, a situazioni diverse, trattamenti tributari differenziati.

Il legislatore, pertanto, nel regolare il regime tributario delle indennità di fine rapporto, è tenuto a dettare una disciplina particolare per quelle indennità che siano formate, in parte, dai contributi degli aventi diritto, prevedendo - per tali ipotesi - una detrazione che tenga adeguato conto di ciò.

In base ai suddetti principi, poichè anche le indennità di buonuscita erogate dalla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale sono formate, in parte, dai contributi degli aventi diritto, va dichiarata l'illegittimità costituzionale, per contrasto con l'art. 3 della Costituzione, degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645, nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato alla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 89, ultimo comma, e 140, ultimo comma, del d.P.R. 29 gennaio 1958, n. 645 (T.U. delle leggi sulle imposte dirette), nella parte in cui non prevedono che dall'imponibile da assoggettare ad imposta vada detratta una somma pari alla percentuale dell'indennità di buonuscita corrispondente al rapporto esistente, alla data del collocamento a riposo, tra il contributo posto a carico del pubblico dipendente e l'aliquota complessiva del contributo previdenziale obbligatorio versato alla Cassa integrativa di previdenza del personale telefonico statale.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/10/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Gabriele PESCATORE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 02/11/90.