Sentenza n. 471 del 1990

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SENTENZA N.471

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, promosso con ordinanza emessa il l3 marzo 1990 dal Presidente del Tribunale di Catania sul ricorso proposto da Emmanuele Caterina contro la S.a.s. Casa di cura < Russo> della < Mater Dei> di G. Nesi & C., iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno l990.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 26 settembre l990 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

Ritenuto in fatto

 

1.- Nel corso di un procedimento in cui la ricorrente, che aveva subito un intervento chirurgico, affermava di aver patito gravi danni fisici in conseguenza della colposa condotta dei sanitari e, prospettando un'eventuale azione risarcitoria, chiedeva accertamento tecnico sul proprio stato di salute, il Presidente del Tribunale di Catania, con ordinanza del 13 marzo 1990, ha sollevato, in riferimento all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non prevede che l'accertamento tecnico e l'ispezione giudiziale possano avere ad oggetto la persona.

In giudice a quo auspica un mutamento della giurisprudenza della Corte costituzionale, rispetto alla sentenza n. 18 del 1986, osservando come non sia contestabile il diritto del singolo all'accertamento immediato - e comunque da realizzare prima di sottoporsi ad ulteriori cure - delle proprie condizioni di salute al fine di disporre di una prova nella futura azione risarcitoria.

2.- É intervenuto il presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato dall'Avvocatura dello Stato, che ha concluso per la declaratoria di inammissibilità, in ragione della natura manipolativa della richiesta decisione ovvero di manifesta infondatezza della questione sulla base delle considerazioni contenute nella sentenza n. 18 del 1986.

Considerato in diritto

 

1.-Il Tribunale di Catania, con ordinanza del 13 marzo 1990 (R.O. n. 352/1990), solleva, in relazione all'art. 24, primo e secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, ove non consente accertamenti tecnici o ispezione giudiziale sulla persona umana.

2. -A confutazione della tesi dell'Avvocatura dello Stato, si rileva che non sussiste analogia tra il caso di specie e quello su cui fu sollevata questione di legittimità costituzionale dello stesso art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, dichiarata inammissibile da questa Corte con sentenza n. 18 del 1986.

Trattavasi allora di richiesta da parte del datore di lavoro di accertamento tecnico preventivo delle condizioni fisiche di dipendenti e tale peculiarità del fatto giustificava l'avviso della Corte che la persona umana e il corpo che non ne è avulso non possono essere oggetto di provvedimenti cautelari alla stessa stregua di beni economici.

E comunque la ratio decidendi ai fini di quella pronuncia di inammissibilità fu il difetto di rilevanza da mancata identificazione nelle ordinanze del giudice a quo del < bene della vita> che l'accertamento preventivo avrebbe dovuto preservare.

Nei limiti descritti va dunque letta la portata della citata sentenza.

Nel presente giudizio invece la parte privata, che assume di avere subito danno fisico a seguito di intervento chirurgico, chiede accertamento tecnico preventivo sulla propria persona per poter dare sostegno alla pretesa risarcitoria.

Se tale diritto del soggetto all'accertamento di un proprio stato fisico, ai fini della corretta ed utile realizzazione della domanda di risarcimento, fosse misconosciuto, ne deriverebbe limitazione all'esercizio dell'onus probandi tale da ledere il diritto di azione di cui all'art. 24, primo comma, della Costituzione.

3. - Questa valutazione è altresì adeguata al valore costituzionale della inviolabilità della persona costruito, nel precetto di cui all'art. 13, primo comma, della Costituzione, come < libertà>, nella quale è postulata la sfera di esplicazione del potere della persona di disporre del proprio corpo.

La previsione di atti coercitivi di ispezione personale di cui all'art. 13, secondo comma, della Costituzione, eseguibili solo per provvedimento motivato dell'autorità giudiziaria e nei soli casi e modi previsti dalla legge, non esclude a fortiori atti di accertamento preventivo, volontariamente richiesti dalla persona sul proprio corpo nell'ambito di un procedimento civile.

Tale precetto costituzionale, proprio perchè pone limiti all'esecuzione di misure concernenti l'ispezione personale, consente la praticabilità della via giurisdizionale per l'ammissione di atti di istruzione, anche preventiva, aventi ad oggetto la propria persona, beninteso sempre nel rispetto di modalità compatibili con la dignità della figura umana, come richiamato in Costituzione all'art. 32, secondo comma.

4.-Deve pertanto dichiararsi l'illegittimità costituzionale della disposizione impugnata nella parte in cui non consente ad un soggetto di ottenere che sia disposto accertamento tecnico od ispezione giudiziale sulla propria persona.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 696, primo comma, del codice di procedura civile, nella parte in cui non consente di disporre accertamento tecnico o ispezione giudiziale sulla persona dell'istante.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/10/90.

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22/10/90.