Ordinanza n. 395 del 1990

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ORDINANZA N.395

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge della Regione siciliana 23 dicembre 1985, n. 53 (Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di comando presso la Regione ed utilizzazione del personale trasferito alla Regione in forza dei d.P.R. 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246), nel testo sostituito dall'art. 16 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), promossi con le seguenti ordinanze: 1) ordinanza emessa il 22 settembre 1989 dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, sul ricorso proposto da Costa Licia contro l'Assessorato dei beni culturali, ambientali e della pubblica istruzione della Regione siciliana, iscritta al n. 287 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990;2) ordinanza emessa il 19 gennaio 1990 dalla Corte dei conti sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana sul ricorso proposto da Catalano Giuseppe ed altri, contro il Presidente della Regione siciliana ed altro, iscritta al n. 288 del registro ordinanze 1990 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22, prima serie speciale, dell'anno 1990.

Visti gli atti di costituzione di Costa Licita e di Catalano Giuseppe ed altri nonchè gli atti di intervento della Regione Siciliana; udito nella camera di consiglio dell'11 luglio 1980 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino.

Ritenuto che con due ordinanze emesse il 22 settembre 1989 (pervenuta il 27 aprile 1990) e il 19 gennaio 1990 dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana, è stata sollevata questione incidentale di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge della Regione Siciliana 23 dicembre 1985, n. 53 (Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di comando presso la Regione ed utilizzazione del personale trasferito alla Regione in forza dei d.P.R. 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246), nel testo sostituito dall'art. 16 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), <nella parte in cui non estende l'attribuzione dell'assegno mensile integrativo di pensione al personale statale collocato a riposo per limiti di età anteriormente al 1° gennaio 1984>, in riferimento agli artt. 3 e 36 Cost.; che, avendo il legislatore stabilito una decorrenza del beneficio in parola (1o gennaio 1984), non sarebbe contestabile <l'esistenza di ingiustificata disparità di trattamento tra il personale collocato a riposo dal 1° gennaio 1984 e quello collocato a riposo anteriormente> (come è il caso dei ricorrenti);

che è intervenuta in giudizio la Regione Siciliana, deducendo la razionalità della scelta del legislatore regionale che avrebbe introdotto <una eccezione nel sistema retributivo del personale statale già collocato a riposo quando ancora il relativo originario rapporto di impiego non aveva subito modificazioni per non essere transitato detto personale in ruoli regionali>;

che viene quindi richiamata la giurisprudenza costituzionale in ordine alla legittimità di un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti, ma in momenti diversi nel tempo, concludendosi per l'infondatezza della questione.

Considerato che le suddette ordinanze sollevano questioni identiche, talchè possono essere decise con un'unica pronuncia;

che va dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, giacchè, come dedotto dalla Regione, l'innovazione in oggetto non è in sè irrazionale, mentre, come da giurisprudenza costante di questa Corte, <la fissazione di un momento temporale di decorrenza è inevitabile nel caso di qualunque modificazione normativa>, anche se ciò comporti <un differenziato trattamento applicato alla stessa categoria di soggetti ma in momenti diversi nel tempo, perchè lo stesso fluire di questo costituisce di per sè un elemento diversificatore>.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, secondo comma, della legge della Regione siciliana 23 dicembre 1985, n. 53 (Istituzione del ruolo speciale transitorio per i servizi degli uffici periferici, inquadramento del personale in posizione di comando presso la Regione ed utilizzazione del personale trasferito alla Regione in forza dei d.P.R. 13 maggio 1985, n. 245 e 14 maggio 1985, n. 246), nel testo sostituito dall'art. 16 della legge regionale 15 giugno 1988, n. 11 (Disciplina dello stato giuridico ed economico del personale dell'Amministrazione regionale per il triennio 1985-1987 e modifiche ed integrazioni alla normativa concernente lo stesso personale), in riferimento agli artt. 3 e 36 della Costituzione, sollevata dalla Corte dei conti - sezione giurisdizionale per la Regione Siciliana con le ordinanze in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/07/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 31/07/90.