Sentenza n. 343 del 1990

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SENTENZA N.343

ANNO 1990

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, promosso con ricorso della Provincia autonoma di Bolzano, notificato il 1° febbraio 1990, depositato in cancelleria il 7 successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1990.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 aprile 1990 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi gli Avvocati Roland Riz e Sergio Panunzio per la Provincia autonoma di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto in fatto

Con il ricorso indicato in epigrafe, la Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato numerose questioni di legittimità costituzionale nei confronti del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417.

Una prima questione concerne l'art. 1 del decreto-legge impugnato, il quale, nel disporre nel primo comma che "i ruoli nazionali del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli provinciali" e nel disciplinare i commi successivi i criteri di inquadramento del personale nei nuovi ruoli provinciali, violerebbe l'art. 8, nn. 4, 26 e 27, l'art. 9, n. 2, nonchè gli artt. 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in connessione con l'art. 16 del d.P.R. 26 ottobre 1987, n. 510. Il motivo della censura risiede nel fatto che l'imputato art. 1 non differenzierebbe in alcun modo i ruoli del personale insegnante nella Provincia di Bolzano rispetto a quelli delle altre province, ponendosi perciò in contrasto con le citate norme di attuazione dello Statuto, le quali prevedono che "per il personale direttivo e docente delle scuole secondarie in lingua tedesca e delle scuole secondarie delle località ladine della Provincia di Bolzano sono previsti appositi ruoli", indicati poi nelle "tabelle organiche" approvate con il decreto del 1987 prima citato.

Una seconda questione di legittimità costituzionale concerne gli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 25 e 28 del decreto-legge n. 357 del 1989, i quali disciplinano analiticamente, anche per la Provincia di Bolzano, tutti gli aspetti del reclutamento del personale scolastico. Secondo la ricorrente, tali articoli porrebbero una disciplina incompatibile con le norme costituzionali che garantiscono l'autonomia della Provincia stessa, in quanto regolerebbero compiutamente profili disciplinati dalle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 89 del 1983 e nel d.P.R. n. 752 del 1976.

Un'ulteriore questione di legittimità costituzionale riguarda gli artt. 4, 8, 13 e 15 del decreto-legge n. 357 del 1989, i quali disciplinano il reclutamento del personale dei conservatori di musica, le supplenze e i criteri per la formazione della graduatoria degli aspiranti, nonchè l'amministrazione del personale dei conservatori. A giudizio della ricorrente, poichè queste norme si applicano al Conservatorio "C. Monteverdi" di Bolzano ed alla scuola media ad esso annessa, esse sarebbero illegittime in quanto porrebbero una disciplina incompatibile con quella prevista dagli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 Statuto T.A.A., dagli artt. 1, 2, 10, 22, 23 e 24 del d.P.R. n. 89 del 1983 e dal d.P.R. n. 510 del 1987.

Una quarta questione di legittimità costituzionale concerne l'art. 2, venticinquesimo comma, del decreto-legge n. 357 del 1989, il quale dispone che le norme dell'articolo 2, concernente l'accesso ai ruoli del personale docente delle varie scuole, si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali. Secondo la ricorrente, poichè, come riconosciuto anche da questa Corte con la sentenza n. 797 del 1988, l'ordinamento dei convitti nazionali rientra nella competenza legislativa esclusiva della provincia autonoma, la disposizione impugnata sarebbe illegittima per contrasto con gli artt. 8 nn. 4 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, dello Statuto, 1 e 2 del d.P.R. n. 687 del 1973, e 1 e 2 del d.P.R. n. 691 del 1973. Nè si potrebbe dire, ad avviso della ricorrente, che le disposizioni dell'art. 2, in considerazione del loro contenuto estremamente analitico e dettagliato, potrebbero essere riconosciute come esercizio legittimo della funzione di indirizzo e coordinamento. Infine, non potrebbe tacersi che anche per il personale insegnante dei convitti nazionali valgono le disposizioni poste dalle norme di attuazione di cui al d.P.R. n. 89 del 1983.

Un'altra questione di legittimità costituzionale riguarda gli artt. 5 e 20 del decreto-legge n. 357 del 1989, i quali, stabilendo una analitica disciplina per gli ispettori tecnici e prevedendo in particolare la istituzione di un ruolo unico, contrasterebbero con l'art. 8 nn. 4, 26 e 27, l'art. 9, n. 2, e gli artt. 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 dello Statuto, nonchè con l'art. 15 del d.P.R. n. 89 dei 1983, che prevede una speciale disciplina della funzione ispettiva affidandola a sette (rectius: otto) ispettori periferici scelti mediante apposite procedure.

Un'ulteriore questione di legittimità costituzionale ha ad oggetto l'art. 22 del decreto-legge impugnato, il quale, prevedendo un piano di intervento del Ministro della pubblica istruzione al fine di provvedere al ridimensionamento e alla soppressione delle unità scolastiche esistenti, contrasterebbe con i medesimi principi statutari più volte citati e, in particolare, con l'art. 4 del d.P.R. n. 89 del 1983, che attribuisce i provvedimenti di soppressione o di aggregazione delle scuole alla competenza della Provincia, da esercitare d'intesa con il Ministro della pubblica istruzione.

Le ultime due questioni poste dalla Provincia autonoma di Bolzano concernono l'intero testo del decreto legge impugnato. Con la prima, la Provincia lamentala violazione dell'art. 52, quarto comma, dello Statuto, in quanto il Presidente della Giunta provinciale non sarebbe stato invitato a partecipare alla seduta del Consiglio dei ministri che ha deliberato il decreto-legge impugnato, pur se la disciplina posta da quest'ultimo interessava specificamente la Provincia di Bolzano. Con la seconda, la ricorrente deduce la violazione dei principi statutari più volte citati anche in relazione all'art. 77 della Costituzione. Infatti, il decreto-legge impugnato (che segue due precedenti decreti non convertiti) sarebbe stato adottato al di fuori delle condizioni che legittimano il ricorso alla decretazione, d'urgenza e, comunque, sarebbe privo dei requisiti indicati dall'art. 15, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400.

2.- Si é costituito in giudizio il Presidente dei Consiglio dei ministri, il quale, premettendo che il decreto-legge impugnato introduce, accanto al tradizionale canale di reclutamento del personale della scuola costituito dal concorso per titoli ed esami, un canale di reclutamento più flessibile, per il quale la selezione avviene sulla base dei soli titoli, contesta la fondatezza delle singole questioni prospettate dalla Provincia di Bolzano.

Quanto alle questioni che si fondano sulla asserita incompatibilità del sistema introdotto dal decreto-legge impugnato con quello previsto dalle norme di attuazione dello Statuto, l'Avvocatura osserva, innanzitutto, che la disciplina impugnate ha natura generale e che le norme generali non sono idonee a prevalere su previgenti norme speciali. In secondo luogo, rileva che la normativa posta a tutela delle minoranze linguistiche é destinata ad operare, secondo la giurisprudenza di questa Corte, pur in mancanza di espliciti richiami da parte della normativa successiva.

In ogni caso, osserva l'Avvocatura, la materia disciplinata dalle norme impugnate rientra sicuramente tra quelle riservate alla legislazione statale, come anche risulta dai precedenti normativa (d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417; legge 9 agosto 1978, n. 463 e legge 20 maggio 1982, n. 270). Anzi, l'art. 15 del decreto-legge impugnato, col prevedere che "continuano ad applicarsi" le disposizioni degli artt. 47 e 48 del d.P.R. n. 417 del 1974 - i quali dettano norme per il reclutamento del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca e delle scuole delle località ladine - confermerebbe il riparto di competenze fissato dal d.P.R. n. 89 del 1983. Del resto, prosegue l'Avvocatura, occorrerebbe sottolineare che il personale direttivo e docente delle scuole della Provincia di Bolzano é pur sempre personale statale, per il quale debbono valere le norme fondamentali che per lo stato giuridico e per il reclutamento valgono per tutto il personale scolastico statale.

Riguardo alla lamentata provincializzazione dei ruoli delle scuole superiori, l'Avvocatura rileva, innanzitutto, che il decreto-legge impugnato ha introdotto una nazionalizzazione del sistema normativo, dal momento che i ruoli degli altri ordini e gradi di scuola, ivi compresi quelli della scuola media, sono provinciali. Inoltre, prosegue l'Avvocatura, dalla applicazione della norma impugnata - che attiene alla definizione del livello territoriale di gestione dei ruoli - non può derivare alcuna incidenza sulla determinazione delle dotazioni organiche e sui meccanismi successivi per la loro formazione.

In relazione alle censure concernenti i ruoli ispettivi, l'Avvocatura osserva che la disposizione impugnata non impedirebbe di applicare le norme specificamente poste per la Provincia di Bolzano, in quanto prevede la riserva, nell'ambito del nuovo ruolo, di un contingente di sette (rectius: otto) ispettori per la Provincia stessa, da scegliersi secondo le vigenti procedure.

Sempre ad avviso dell'Avvocatura, resterebbe impregiudicata anche la competenza della Provincia di Bolzano ad adottare, d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione, i provvedimenti di soppressione e di aggregazione delle scuole operanti nel proprio territorio. l'art. 22 del decreto impugnato, infatti, si limiterebbe soltanto a definire più compiutamente le metodologie programmatorie da seguire nella nazionalizzazione degli insediamenti scolastici. Queste stesse considerazioni dovrebbero valere, ancora, secondo l'Avvocatura, per escludere sia la dedotta violazione dell'art. 107 dello Statuto (procedure per la modificazione delle norme di attuazione dello Statuto), sia la pretesa illegittimità dell'intero decreto-legge per la mancata partecipazione del Presidente della Giunta provinciale alle sedute del Consiglio dei ministri che lo ha deliberato.

L'Avvocatura contesta, infine, la fondatezza della censura basata sull'art. 77 della Costituzione, dal momento che, quando il decreto é stato deliberato, sarebbero state certamente sussistenti le condizioni che legittimavano il ricorso alla decisione d'urgenza. I criteri previsti dall'art. 15, terzo comma, della legge n. 400 del 1988, del resto, atterrebbero esclusivamente alla tecnica legislativa e non rileverebbero, pertanto, sul piano del riparto delle competenze tra Stato e province autonome.

3.- La Provincia di Bolzano ha presentato una memoria, nella quale sottolinea, innanzitutto, che l'art. 15 del decreto impugnato, laddove prevede che "le disposizioni di cui al presente decreto si applicano anche al reclutamento del personale insegnante delle scuole con lingua d'insegnamento tedesca delle località ladine della Provincia di Bolzano", dimostrerebbe che, nelle intenzioni del legislatore, la disciplina del decreto-legge impugnato dovrebbe essere integralmente applicabile anche nel territorio della provincia stessa. Ne risulterebbe violato, così, l'art. 107 dello Statuto, in quanto le disposizioni impugnate sarebbero dirette a modificare norme di attuazione con una procedura diversa da quella statutariamente prevista. Inoltre, l'ultimo comma dell'art. 15, nel far salva l'applicabilità degli artt. 45, 46, 47, 48 e 51 del d.P.R. 31 maggio 1974, n. 417, salvaguarderebbe solo le competenze degli intendenti scolastici (ai quali spetta, in base all'art. 19, quinto e sesto comma, dello Statuto, l'amministrazione delle scuole di lingua tedesca e di quelle delle località ladine), ma non anche le competenze del sovrintendente scolastico, cui l'art. 19, quarto comma, dello stesso Statuto affida l'amministrazione della scuola di lingua italiana.

Pur riconoscendo che il decreto impugnato disciplina materia in gran parte riservata alla competenza legislativa dello Stato, la ricorrente osserva tuttavia che lo Stato dovrebbe disciplinare la stessa materia nel rispetto dell'art. 107 dello Statuto o "comunque con leggi generali che debbono a loro volta essere adottate in conformità alle speciali norme ed alle specifiche competenze provinciali". Per lo stesso motivo sarebbe illegittima l'istituzione dei "ruoli provinciali", che ha introdotto norme incompatibili con quelle di attuazione senza rispettare le procedure di cui all'art. 107 dello Statuto.

Infine, con riferimento al potere del Ministro della pubblica istruzione di disporre l'aggregazione di istituti e di scuole di istruzione secondaria di secondo grado (art. 22, secondo comma), la ricorrente insiste nel ritenere che tale previsione, non accompagnata dalla salvezza delle competenze della Provincia di Bolzano in questa particolare materia, costituirebbe una grave lesione delle competenze provinciali.

Considerato in diritto

1. -La Provincia autonoma di Bolzano ha sollevato numerose questioni di legittimità costituzionale in relazione a vari articoli del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, per violazione delle norme dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670) poste a tutela dell'autonomia legislativa e amministrativa provinciale, con particolare riferimento alle norme statutarie in materia di scuole e di protezione delle minoranze linguistiche, nonchè a quelle regolanti il procedimento di approvazione delle norme di attuazione dello Statuto stesso.

2.-Va, innanzitutto, dichiarata l'inammissibilità delle questioni sollevate in riferimento alla pretesa violazione dell'art. 77 della Costituzione, anche in connessione con l'art. 15, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400, poichè, per giurisprudenza costante di questa Corte (v., da ultimo, sentt. nn. 243 del 1987, 302 e 1044 del 1988, 544 del 1989), le regioni o le province autonome, allorchè agiscono nei giudizi di legittimità costituzionale in via principale, non possono far valere vizi di costituzionalità, quali l'assenza dei presupposti di necessità e urgenza o l'adozione di un contenuto normativo non omogeneo, che attengono al procedimento di decretazione d'urgenza e non incidono di per sè sulla sfera di attribuzioni costituzionalmente garantita alle ricorrenti.

3. - Non fondata è la censura proposta dalla Provincia autonoma di Bolzano nei confronti dell'intero decreto-legge n. 357 del 1989, per violazione dell'art. 52, quarto comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, il quale dispone che il presidente della Giunta provinciale <interviene alle sedute del Consiglio dei ministri, quando si trattano questioni che riguardano la provincia>. É, infatti, affermazione costante di questa Corte (v., sentt. nn. 34 e 166 del 1976, 627 del 1988, 544 e 545 del 1989, 85 e 224 del 1990) che, ai fini dell'attuazione di tale particolare forma di collaborazione, è necessario che le questioni trattate comportino il coinvolgimento di un interesse differenziato della regione o della provincia autonoma, sicchè ne mancano i presupposti quando, come nel caso in questione, oggetto di deliberazione è una disciplina generale che si riverbera sulle singole regioni o province autonome come mera estensione locale della stessa disciplina.

4.-Non fondata è la questione di legittimità costituzionale sollevata nei confronti dell'art. 1 dell'impugnato decreto-legge, laddove stabilisce che <i ruoli nazionali del personale docente degli istituti e scuole di istruzione secondaria superiore, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, sono trasformati in ruoli provinciali> e prevede sia i criteri per l'inquadramento sia la disciplina per l'amministrazione dei ruoli stessi.

Contrariamente a quanto suppone la ricorrente, le disposizioni impugnate non contengono una disciplina incompatibile con le norme di attuazione e, pertanto, non ledono l'autonomia costituzionalmente garantita alla Provincia autonoma di Bolzano dall'art. 8, nn. 4, 26 e 27, dall'art. 9, n. 2, dall'art. 16, primo comma, dagli artt. 19, 87, 89, 100, 102 e 107 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, in connessione con l'art. 16 del d.P.R. n. 89 del 1983 (e relative tabelle, approvate con d.P.R. n. 510 del 1987). Più in particolare, l'articolo da ultimo menzionato dispone semplicemente che <per il personale direttivo e docente delle scuole secondarie in lingua tedesca e delle scuole secondarie delle località ladine della Provincia di Bolzano sono previsti appositi ruoli>. Appare chiaro, pertanto, che le disposizioni impugnate prevedono, come regola applicabile in tutto il territorio statale, la trasformazione dei ruoli nazionali in ruoli provinciali, senza con ciò incidere minimamente sulla norma di attuazione, la quale prevede <appositi ruoli> per il personale delle scuole secondarie di lingua tedesca e delle località ladine della Provincia di Bolzano. In altre parole, la disciplina speciale disposta dalle norme di attuazione per le scuole da ultimo citate continua a valere nell'ambito del territorio della ricorrente sia per quanto riguarda i ruoli del personale docente, sia per quanto riguarda l'amministrazione degli stessi e l'inquadramento.

5. -Non fondata è pure la questione concernente l'art. 2, venticinquesimo comma, del decreto-legge impugnato, il quale stabilisce che <le norme del presente articolo si applicano, con i necessari adattamenti, anche al personale educativo dei convitti nazionali, degli educandati femminili dello Stato e delle altre istituzioni educative>.

Non sussiste, infatti, la pretesa violazione degli artt. 8, nn. 4 e 27, 9, n. 2, e 16, primo comma, dello Statuto, nonchè degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 687 del 1973 e 1 e 2 del d.P.R. n. 691 del 1973, per il semplice fatto che nessuna delle disposizioni invocate come parametro di costituzionalità è in grado di fondare le attribuzioni provinciali che si pretendono lese.

Al contrario, l'art. 121 del d.P.R. n. 417 del 1974, mentre istituisce il ruolo provinciale del personale educativo, attribuisce allo stesso lo status di insegnante elementare.

Sicchè si deve ritenere che la disciplina dello stato giuridico del personale educativo sia, al pari di quella per gli insegnanti elementari, di competenza statale (ferma restando la diretta e autonoma applicabilità delle norme di attuazione sul bilinguismo e la proporzionale etnica nell'assunzione del suddetto personale).

Nè può riconoscersi alcun valore al richiamo, operato dalla difesa della Provincia, alla sentenza n. 797 del 1988 di questa Corte, dal momento che quel giudizio riguardava la materia (di competenza esclusiva) dell'assistenza scolastica in relazione all'indizione dei bandi per i posti gratuiti di convittore nei convitti della Provincia di Bolzano, e non già l'ordinamento o il personale educativo dei convitti stessi.

6. -Non fondata è altresì la questione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 4, 8, 13 e 15 del decreto-legge n. 357 del 1989, i quali disciplinano il reclutamento del personale dei conservatori di musica, le supplenze e i criteri per la formazione della graduatoria degli aspiranti, nonchè l'amministrazione del personale dei conservatori medesimi.

A base della censura ora considerata c'è, infatti, l'erronea premessa che la disciplina dello stato giuridico del personale, docente e non, dei conservatori sia di competenza provinciale. In realtà, mentre l'art. 9, n. 2, dello Statuto attribuisce alla Provincia la competenza concorrente in materia di istruzione elementare e secondaria, le norme di attuazione contenute negli artt. 1 e 12 del d.P.R. n. 89 del 1983 precisano che è riservata allo Stato la disciplina dello stato giuridico del personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole elementari e delle scuole e degli istituti di istruzione secondaria, ivi comprese quelle di istruzione artistica. Del resto, le stesse norme di attuazione, all'art. 10, si limitano a prevedere che <nel conservatorio di musica di Bolzano possono essere istituiti nuovi corsi d'insegnamento consoni alle tradizioni delle popolazioni locali, per il conseguimento di diplomi diversi da quelli stabiliti dall'ordinamento in vigore>, precisando, significativamente, la necessità dell'intesa con il Ministro della pubblica istruzione agli effetti di cui all'art. 4 dello stesso decreto presidenziale, e cioé agli effetti della determinazione degli oneri relativi al personale a carico dello Stato. In ogni caso, sempre ai fini della esclusione della lesione delle competenze provinciali ad opera delle disposizioni che attribuiscono al Ministro della pubblica istruzione determinati poteri nei confronti del personale statale, non è vano ricordare che l'art. 22 del d.P.R. n. 89 del 1983 dispone che al sovrintendente scolastico competono le medesime attribuzioni che nel restante territorio nazionale spettano ai provveditori agli studi.

7. -Non fondata è anche la questione di legittimità costituzionale riguardante gli artt. 5 e 20 del decreto-legge impugnato, i quali, nel dettare una compiuta e analitica disciplina del ruolo degli ispettori tecnici (prevedendo, fra l'altro, un ruolo unico con una dotazione di seicentonovantasei unità, nonchè le procedure per il reclutamento e la contestuale soppressione dei ruoli degli ispettori tecnici centrali e periferici), si porrebbero in contrasto, ad avviso della ricorrente, con gli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 89, 100, 102 e 107 dello Statuto e con l'art. 15 del d.P.R. n. 89 del 1983, che contiene una speciale disciplina della funzione ispettiva, affidata, nella Provincia di Bolzano, a sette (rectius: otto) ispettori periferici prescelti secondo particolari procedure.

In realtà, come ha correttamente affermato l'Avvocatura dello Stato, la disciplina impugnata non interferisce affatto con quella contenuta nelle citate norme di attuazione, nelle quali sono previsti, all'interno della dotazione organica del ruolo degli ispettori tecnici periferici, specifici posti di ispettore tecnico periferico per le scuole di lingua italiana, per quelle di lingua tedesca e per quelle delle località ladine della Provincia di Bolzano. A questa conclusione conducono sia il rilievo che, al fine del reclutamento del personale ispettivo, l'impugnato art. 5, al comma quarto, fa salve le disposizioni contenute nel d.P.R. n. 417 del 1974 relative al reclutamento degli ispettori tecnici periferici, sia il fatto che le disposizioni impugnate non possono certamente prevalere sulla specifica determinazione contenuta nelle norme di attuazione. Nè va trascurato, in ogni caso, che, poichè l'impugnato art. 5 dispone, all'ultimo comma, la soppressione dei ruoli degli ispettori tecnici centrali e periferici e poichè l'art. 15 del d.P.R. n. 89 del 1983 individua gli ispettori tecnici periferici che devono operare nell'ambito della Provincia di Bolzano tra quelli appartenenti alla dotazione organica del ruolo ora soppresso, si renderà opportuno, secondo quanto previsto dall'art. 48 delle stesse norme di attuazione, il coordinamento della disciplina posta da queste ultime con la nuova normativa statale.

8. - Non fondate sono, poi, le numerose questioni di legittimità costituzionale sollevate nei confronti degli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 25 e 28 per violazione dell'art. 8, nn. 4, 26 e 27, dell'art. 9, n. 2, degli artt. 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 dello Statuto, come attuati dai dd.PP.RR. 10 febbraio 1983, n. 89; 26 ottobre 1987, n. 510; e 26 luglio 1976, n. 752.

Priva di qualsiasi plausibilità è, infatti, la prospettazione di una incompatibilità della disciplina posta dalle disposizioni impugnate con le particolari norme stabilite per l'ordinamento scolastico della Provincia di Bolzano. La disciplina ora considerata riguarda, senza alcuna ombra di dubbio, materie di competenza statale, che non interferiscono minimamente nè con norme statutarie, nè con quelle di attuazione le quali, come questa Corte ha ripetutamente affermato, si applicano di per sè a prescindere dall'esistenza di espliciti richiami (v., da ultimo sent. n. 224 del 1990).

Quest'ultima osservazione vale, in particolare, per l'art. 22 del d.P.R. n. 89 del 1983-che assegna al sovrintendente (per le scuole di lingua italiana site nel territorio provinciale) e agli intendenti scolastici (per le scuole di lingua tedesca e per quelle delle località ladine della Provincia di Bolzano) le attribuzioni riservate ai provveditori agli studi nel restante territorio nazionale-, oltrechè per le norme poste a tutela del bilinguismo e della proporzionale etnica.

9.- Per ragioni analoghe a quelle da ultimo esposte va rigettata, infine, la questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 22 del decreto-legge n. 357 del 1989, che attribuisce al Ministro della pubblica istruzione la predisposizione di un piano di interventi al fine di provvedere al ridimensionamento e alla soppressione delle unità scolastiche esistenti, nonchè all'aggregazione di istituti e di scuole di istruzione secondaria di secondo grado di diverso ordine e tipo. In particolare, questa disposizione, valevole nell'ambito riservato alla competenza statale, non incide sull'autonoma applicabilità dell'art. 4 delle norme di attuazione contenute nel d.P.R. n. 89 del 1983, che affida la competenza relativa all'istituzione di scuole elementari e di istituti e scuole d'istruzione secondaria, nonchè di corsi finalizzati al rilascio di titoli di studio alla Provincia di Bolzano, la quale è tenuta ad esercitarla sulla base di piani da essa predisposti e d'intesa con il Ministero della pubblica istruzione.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357 (Norme in materia di reclutamento del personale della scuola), convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento all'art. 77 della Costituzione, anche in connessione con l'art. 15, terzo comma, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento all 'art . 5 2 , quarto comma , del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige);

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino Alto Adige), in connessione con l'art. 16 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, e con il d.P.R. 26 ottobre 1987, n. 510;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, venticinquesimo comma, del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 4 e 27, 9, n. 2, e 16, primo comma, del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Anto Adige), agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 687 e agli artt. 1 e 2 del d.P.R. 1 novembre 1973, n. 691;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, 8, 13 e 15 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), in connessione agli artt. 1, 2, 10, 22, 23 e 24 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89 e al d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 5 e 20 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n.

417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, n. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) in connessione all'art. 15 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 2, 3, 8, 9, 10, 11, 12, 15, 23, 25 e 28 del decreto- legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige), come attuato dal d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89, dal d.P.R. 26 ottobre 1987, n. 510 e dal d.P.R. 26 luglio 1976, n. 752;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del decreto-legge 6 novembre 1989, n. 357, convertito, con modificazioni, nella legge 27 dicembre 1989, n. 417, sollevata, con il ricorso indicato in epigrafe, dalla Provincia di Bolzano in riferimento agli artt. 8, nn. 4, 26 e 27, 9, n. 2, 16, primo comma, 19, 87, 89, 100, 102 e 107 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670 (Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige) in connessione con l'art. 4 del d.P.R. 10 febbraio 1983, n. 89.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/07/90.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Antonio BALDASSARRE, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 20/07/90.