Ordinanza n. 207 del 1990

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ORDINANZA N.207

 

ANNO 1990

 

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

 

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

 

Prof. Ettore GALLO

 

Dott. Aldo CORASANITI

 

Prof. Giuseppe BORZELLINO

 

Dott. Francesco GRECO

 

Prof. Renato DELL'ANDRO

 

Prof. Gabriele PESCATORE

 

Avv. Ugo SPAGNOLI

 

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

 

Prof. Antonio BALDASSARRE

 

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

 

Avv. Mauro FERRI

 

Prof. Luigi MENGONI

 

Prof. Enzo CHELI

 

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale del 1988, promosso con ordinanza emessa il 6 novembre 1989 dal Magistrato di sorveglianza di Pisa nel procedimento di esecuzione per revoca della semilibertà relativo a Morresi Alessandro, iscritta al n. 660 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta ufficiale della Repubblica n. 2, prima serie speciale, dell'anno 1990.

 

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

 

udito nella camera di consiglio del 21 marzo l990 il Giudice relatore Giovanni Conso.

 

Ritenuto che, nel corso di un procedimento di esecuzione per la revoca della semilibertà ad un detenuto in esecuzione di pena presso la casa circondariale del luogo, il Magistrato di sorveglianza di Pisa-< delegato> dal Tribunale di sorveglianza di Firenze (giudice competente in materia) ad assumere le dichiarazioni dell'interessato, nonostante questi avesse richiesto di essere sentito dallo stesso Tribunale-ha, con ordinanza del 6 novembre 1989, sollevato, in riferimento agli artt. 3, primo comma, e 24, secondo comma, della Costituzione, questione di legittimità dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale del 1988, il quale dispone che < ove l'interessato sia detenuto o internato in luogo posto fuori della circoscrizione del giudice competente a decidere, sia sentito prima del giorno della udienza dal magistrato di sorveglianza del luogo, salvo che il giudice ritenga di disporre la traduzione>;

 

che nel giudizio è intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata non fondata.

 

Considerato che la questione è stata sollevata nel corso di un giudizio non certamente demandato alla cognizione del Magistrato di sorveglianza di Pisa, cui viene soltanto < delegato> il compito di < sentire> l'interessato in vista ed al servizio di un giudizio riservato in modo esclusivo ad altro giudice (cfr., con riguardo ad una funzione meramente istruttoria del giudice dell'esecuzione, sentenza n. 112 del 1964), quale appunto è, nella specie, il Tribunale di sorveglianza di Firenze;

 

e che, quindi, difettando il giudice a quo di ogni potere decisorio in materia, se ne deve negare la legittimazione a sollevare in tale sede questioni di legittimità costituzionale (v., oltre alla sentenza 112 del 1964, sentenze n. 136 del 1980, n. 8 del 1979, n. 141 del 1971, n. 81 del 1970, n. 60 del 1970, n. 45 del 1969, n. 62 del 1966, n. 112 del 1964, n. 44 del 1963, n. 109 del 1969; ordinanza n. 224 del 1974).

 

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n.87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

 

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 666, quarto comma, del codice di procedura penale del 1988, sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Pisa con ordinanza del 6 novembre 1989.

 

Così' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/04/90.

 

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

 

Giovanni CONSO, REDATTORE

 

Depositata in cancelleria il 12/04/90.