Sentenza n. 579 del 1989

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SENTENZA N.579

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale), convertito, con modificazioni, in legge 24 aprile 1989, n. 144, nonché della tabella allegata alla stessa legge, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 26 luglio 1989 dal Pretore di Bologna nel procedimento civile vertente tra Berselli Filippo e Rubini Claudia, iscritta al n. 444 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 39, prima serie speciale, dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 26 luglio 1989 dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna sul ricorso proposto da Schiuma Giuseppe ed altri contro il Comune di Bologna ed altri, iscritta al n. 501 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 42, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di costituzione di Berselli Filippo, dell'Associazione Sindacale Avvocati e Procuratori di Bologna, della C.O.N.S.I.L.P. e del Sindacato Ragionieri Professionisti di Bologna nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 28 novembre 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

uditi gli avvocati Filippo Berselli, Giuseppe Ramadori e Valerio Onida per Berselli Filippo, Gilberto Gualandi e Giovanni Motzo per l'Associazione Sindacale Avvocati e Procuratori di Bologna e per il Sindacato Ragionieri Professionisti di Bologna, Benedetto Graziosi e Giovanni Motzo per la C.O.N.S.I.L.P. e l'Avvocato dello Stato Franco Favara per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - Sono state sollevate dal Pretore di Bologna e dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, convertito dalla legge 24 aprile 1989, n. 144, nonché della tabella allegata, con i quali é stata istituita e disciplinata l'imposta comunale per l'esercizio delle imprese, arti e professioni.

Ad avviso dei giudici rimettenti le norme impugnate sarebbero in contrasto con gli artt. 3 e 53 della Costituzione, in quanto commisurano la capacita contributiva del soggetto inciso alla disponibilità di una certa superficie e in quanto sarebbe colpita dall'imposta solo una categoria di cittadini rispetto alla generalità; inoltre, nello stesso contesto di coloro che sono assoggettati al tributo, si opererebbero ingiustificate differenziazioni e ciò anche in considerazione della facoltà riconosciuta ai comuni di applicare <L'aliquota con un alto tasso di discrezionalità>. In particolare il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia-Romagna si duole che la legge affidi al comune di determinare la misura dell'imposta entro i livelli minimi e massimi della tabella, con criteri sempre riferiti alla superficie pretendendo di ravvisarvi un riferimento al reddito ricavabile, così creandosi disparità di trattamento nell'ambito del territorio nazionale fra contribuenti appartenenti a diversi comuni e, nell'ambito di ciascuno di questi, tra coloro la cui attività produttiva e localizzata nelle c.d. zone speciali.

2. - Poiché le ordinanze prospettano medesime questioni, i giudizi possono essere riuniti.

3.1 - Entrambe le questioni sono inammissibili.

Come risulta dalla narrativa in fatto, il Pretore di Bologna ha sollevato la questione nel corso di un giudizio monitorio promosso da un soggetto tenuto all'imposta, nei confronti di un commercialista, per ottenere la restituzione di una somma, che il primo aveva inviato al secondo allo scopo di fargli effettuare il versamento del tributo, se questo fosse risultato dovuto.

L'incarico era stato pero successivamente revocato in relazione ad un’asserita <incostituzionalità> dell'imposta, ma la persona incaricata aveva dichiarato che avrebbe ugualmente effettuato il versamento ritenendo, invece, costituzionalmente legittimo il tributo.

Ciò premesso, deve essere condivisa l'eccezione di inammissibilità formulata dall’Avvocatura generale dello Stato, perché - ai fini dell’emanazione del decreto ingiuntivo richiesto sulla base dei documenti scritti, costituiti dalla corrispondenza intercorsa fra le parti in ordine alla vicenda predetta-risulta che il giudice adito non debba fare applicazione delle norme denunciate.

Difatti viene in discussione la disciplina del mandato e, in particolare, si tratta di una causa da decidersi esclusivamente sulla base degli artt. 1711 (obbligo del mandatario di osservare le istruzioni del mandante) e 1723 (potere del mandante di revocare il mandato): quindi chiaramente di una controversia che intercorre tra due privati e che va risolta in base alle disposizioni del codice civile.

In realtà non sussiste affatto la questione proposta, la quale e artificiosamente formulata, sicché si impone la pronuncia di inammissibilità.

3.2. - Per quel che concerne la questione sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia-Romagna, essa non può naturalmente riguardare gli artt. 1, 3, 4, 5 e 6 del decreto legge 2 marzo 1989, n. 66, come convertito nella legge 24 aprile 1989, n. 144, di cui il Tribunale amministrativo regionale non deve fare applicazione, in quanto attengono all’istituzione dell'imposta ed alle modalità di liquidazione e riscossione e cioè agli aspetti propri della pretesa tributaria. Il giudizio a quo concerne invece l’impugnativa delle deliberazioni-peraltro non necessarie ai fini della applicazione del tributo (art. 2, comma quarto, del citato decreto legge)-adottate dal Comune in base alla norma a questo attributiva del potere di determinazione della misura dell'imposta, nell'ambito dei livelli minimi e massimi indicati nella tabella allegata al provvedimento legislativo, cioè in base all'art. 2 del decreto legge stesso che, costituendo l'antecedente logico necessario rispetto agli atti impugnati, e quello che riguarda il giudizio a quo.

Ma, pur così precisato l'ambito della questione, questa e in ogni caso inammissibile perché il Tribunale amministrativo regionale dell'Emilia Romagna l'ha sollevata nella camera di consiglio fissata per la sospensiva delle deliberazioni impugnate, ma dopo aver accolto l'istanza cautelare. La questione perciò non era più rilevante ai fini del giudizio cautelare perché il giudice, ormai, secondo il principio avente portata generale affermato da questa Corte nella sentenza n. 186 del 1976, <aveva esaurito ogni sua potestà in quella sede> e non aveva ancora, come invece asserito, potestà di provvedere in ordine alla successiva fase di merito del giudizio pendente.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. da 1 a 6 e della tabella allegata al decreto legge 2 marzo 1989, n. 66 (Disposizioni urgenti in materia di autonomia impositiva degli enti locali e di finanza locale) convertito, con modificazioni, nella legge 24 aprile 1989, n. 144, sollevate, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dal Pretore di Bologna e dal Tribunale amministrativo regionale per l'Emilia - Romagna con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/12/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 22/12/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE