Sentenza n. 567 del 1989

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SENTENZA N.567

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 54, terzo comma, 55, primo comma e 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in relazione all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, promosso con ordinanza emessa il 6 dicembre 1988 dal Tribunale di Roma nel procedimento civile vertente tra Bartoli Silvano e la P.A.G. Arrigoni & C. S.p.a., iscritta al n. 189 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 15, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di costituzione di Bartoli Silvano;

udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

 

Considerato in diritto

 

Il Tribunale dubita della legittimità costituzionale:

a) dell'art. 59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in relazione all'art. 1 del regio decreto 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi), convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui esclude la rivalutazione dei crediti di lavoro per il periodo successivo all'apertura della procedura di amministrazione straordinaria a carico del datore di lavoro;

b) degli artt. 55, primo comma, e 54, terzo comma, dello stesso regio decreto n. 267 del 1942, richiamati dall'art. 1 del decreto- legge 30 gennaio 1979, n. 26, nella parte in cui, nella procedura di amministrazione straordinaria, non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti di lavoro privilegiati nella procedura di amministrazione straordinaria, in quanto sarebbero violati l'art. 36 della Costituzione, che fissa il principio della proporzionalità della retribuzione alla quantità e qualità di lavoro, e l'art. 3 della Costituzione, per la disparità di trattamento che si verifica tra lavoratori dipendenti da datori di lavoro ammessi all'amministrazione straordinaria e lavoratori dipendenti da datori di lavoro non usufruenti della detta amministrazione.

La questione é fondata.

Questa Corte ha già dichiarato l’illegittimità costituzionale delle disposizioni ora di nuovo censurate allorché siano applicate nella procedura di concordato preventivo (sent. n. 300 del 1986) e nella procedura fallimentare (sent. n. 204 del 1989) in quanto rispettivamente escludono (art. 59, legge fall.) la rivalutazione dei crediti di lavoro fino al momento in cui lo stato passivo diviene definitivo e non estendono (artt. 55, primo comma, e 54, terzo comma, legge fall.) la prelazione agli interessi sulle somme oggetto di privilegio, come invece avviene per i crediti assistiti da pegno o da ipoteca.

Si é riscontrata la violazione dell'art. 36 della Costituzione perché il lavoratore sarebbe privato di parte della retribuzione che, invece, in base al precetto costituzionale, deve essere proporzionata alla quantità e qualità del lavoro ed, in ogni modo, deve essere sufficiente ad assicurare a lui e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa, e dell'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verificherebbe tra lavoratori dipendenti da datori di lavoro assoggettati alle procedure di concordato preventivo e di fallimento e lavoratori dipendenti da datori di lavoro non assoggettati alle dette procedure, mentre non risulterebbero eccessivamente sacrificati né il principio della par condicio creditorum né le esigenze di speditezza dei procedimenti.

Per quanto riguarda la mancata estensione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati di lavoro della prelazione riconosciuta ad altri crediti assistiti da pegno o ipoteca si è osservato (sentenze nn. 300 del 1986, 204 del 1989, 408 del 1989; ordinanza n. 228 del 1989) che la omessa previsione della prelazione produce lesione dell'art. 3 della Costituzione per la disparità di trattamento che si verifica tra i crediti in esame e altri crediti garantiti da pegno ipotecario e assistiti da privilegio e dell'art. 36 della Costituzione in quanto anche gli interessi sono destinati al ristoro della mancata disponibilità delle somme dovute a titolo retributivo e che costituiscono cioè crediti di lavoro.

Ora, gli stessi principi devono trovare applicazione anche nella procedura di amministrazione straordinaria delle imprese in crisi, di cui alla legge 3 aprile 1979, n. 95, che si annovera tra le procedure concorsuali.

Invero, l'art. 1 della detta legge fa rinvio alle norme sulla liquidazione coatta amministrativa che, a loro volta, rinviano a quelle sul fallimento, onde non vi e dubbio che anche nella procedura in esame trovino applicazione le norme censurate, mentre non e introdotta alcuna deroga alle regole sul trattamento dei creditori, che restano quelle generali delle procedure concorsuali.

Gli effetti dell'amministrazione straordinaria per i creditori, in definitiva, sono gli stessi della liquidazione coatta amministrativa e del fallimento.

Trattamenti preferenziali sono già previsti dall'art. 2, penultimo comma, legge n. 95 del 1979, per i lavoratori dipendenti nella distribuzione di acconti; dall'art. 4, primo comma, decreto- legge 31 luglio 1981, n. 414, convertito in legge 2 ottobre 1981, n. 544, per il pagamento dell'indennità di anzianità; mentre lo stesso art. 4, al secondo comma, prevede il divieto di inizio e proseguimento delle azioni esecutive individuali dopo l'emanazione del provvedimento che dispone l'apertura della procedura di amministrazione straordinaria.

Pertanto, anche per la procedura in esame, l'invocata rivalutazione dei crediti di lavoro deve essere disposta fino al momento in cui lo <stato passivo> diviene definitivo.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara:

a) la illegittimità costituzionale dell'art.59 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267 (Disciplina del fallimento, del concordato preventivo, dell'amministrazione controllata e della liquidazione coatta amministrativa), in relazione all'art. 1 del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26 (Provvedimenti urgenti per l'amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi) convertito, con modificazioni, nella legge 3 aprile 1979, n. 95, nella parte in cui non prevede la rivalutazione dei crediti di lavoro con riguardo al periodo successivo al decreto ministeriale con cui si dispone la procedura di amministrazione straordinaria fino al momento in cui la verifica del passivo diviene definitiva;

b) la illegittimità costituzionale degli artt. 54, terzo comma, e 55, primo comma, del regio decreto n. 267 del 1942, in relazione all'art. 1 del decreto-legge n. 26 del 1979, convertito, con modificazioni, nella legge n. 95 del 1979, nella parte in cui non estendono la prelazione agli interessi dovuti sui crediti privilegiati da lavoro nella procedura di amministrazione straordinaria.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13/12/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 22/12/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE