Sentenza n. 559 del 1989

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SENTENZA N.559

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 21, primo comma, lett. b), e 18, primo e secondo comma, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione C.I.P.E. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), promosso con ordinanza emessa il 18 marzo 1989 dal Pretore di Torino nel procedimento civile vertente tra Anglisani Argante e il Comune di Torino, iscritta al n. 354 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 35, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Udito nella camera di consiglio del 16 novembre 1989 il Giudice relatore Francesco Paolo Casavola.

 

Considerato in diritto

 

 

1. - Il Pretore di Torino, con ordinanza del 18 marzo 1989 (R.O. n. 354 del 1989), solleva questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 21, primo comma, lett. b), e 18, primo e secondo comma, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione C.I.P.E. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), in riferimento agli artt. 3 e 2 della Costituzione, nella parte in cui: < a) limitano la possibilità di succedere nell’assegnazione dell'immobile alle sole ipotesi di decesso dell'assegnatario ovvero di separazione, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio; b) prevedono, in difetto di tali ipotesi, la decadenza dall’assegnazione; c) non tutelano la posizione del convivente more uxorio, rimasto nell'immobile a seguito di abbandono del medesimo da parte dell'assegnatario, in particolar modo quando vi sia prole naturale affidata al convivente, rimasto nell'immobile, con decisione dell'organo competente>.

2.-La questione é fondata, nei limiti di cui appresso. Occorre preliminarmente negare l'utilizzabilità del tertium comparationis, prospettato dal giudice a quo, e che consisterebbe nell'art. 6 della legge n. 392 del 27 luglio 1978, nel testo risultante dalla sentenza interpretativa di accoglimento della Corte costituzionale n. 404 del 7 aprile 1988, vale a dire < nella parte in cui non prevede la successione nel contratto di locazione al conduttore che abbia cessato la convivenza, a favore del già convivente quando vi sia prole naturale>. La ipotesi di cui alla sentenza citata si inserisce nel contesto privatistico del rapporto contrattuale di locazione, laddove la questione sollevata e caratterizzata in termini pubblicistici e per la natura amministrativa del procedimento di assegnazione d'alloggio in regime di edilizia residenziale pubblica e per la qualità degli Enti Comune, I.A.C.P. e loro fini e funzioni.

Inoltre la successione al conduttore e la prevista quale esigenza di conservare il tetto nei limiti della consumazione della durata residua del contratto, mentre nel caso in questione si tratterebbe di successione nell'assegnazione dell'alloggio senza limiti temporali.

3. - Ha invece particolare considerazione ai fini del rinvenimento della ratio decidendi il duplice dato che il convivente dell’assegnataria, dichiarata decaduta per abbandono dell'alloggio, risulti rivestire la qualifica anagrafica di capofamiglia ed essere padre naturale nonché affidatario del minore, figlio riconosciuto della donna.

Trattasi di un nucleo familiare che la citata legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 prevede all'art. 2, comma terzo, per l’esplicita menzione della prole naturale riconosciuta e del convivente more uxorio.

E' contrario al principio di ragionevolezza di cui all'art. 3 della Costituzione, che il legislatore regionale nel contesto della stessa legge non abbia esteso integralmente la previsione di cui all'art. 2, comma terzo, anche all'art. 18, commi primo e secondo, riconoscendo accanto alle ivi elencate cause di successione nella domanda e nella convenzione di assegnazione decesso, separazione, scioglimento, cessazione degli effetti civili del matrimonio anche la cessazione della convivenza. In tal caso l'abbandono dell'alloggio da parte del convivente non potrebbe valere come causa di decadenza dell'assegnazione perché non l'animus derelinquendi rispetto alla res ne qualificherebbe l'elemento soggettivo ma la cessazione della mutua affectio, che tocca l'abitazione solo strumentalmente come segno esteriore della conclusione della convivenza.

Pertanto resta esclusa dalla questione di costituzionalità la disciplina della decadenza di cui all'impugnato art. 21, primo comma, lett. b). La ratio decidendi, alla luce dell'altro parametro invocato, l'art. 2 della Costituzione, si manifesta anche come esigenza di < garantire [...] un fondamentale diritto sociale, quale quello all'abitazione (sentenza n. 217 del 1988)>, riscontrabile nell'art. 25 della Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo (New York, 10 dicembre 1948) e nell'art. 11 del Patto internazionale dei diritti economici sociali e culturali (approvato a New York il 16 dicembre 1966 dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite e ratificato dall'Italia il 15 settembre 1978, in seguito ad autorizzazione disposta con legge 25 ottobre 1977, n. 881).

Questa Corte ha già altra volta riconosciuto < indubbiamente doveroso da parte della collettività intera impedire che delle persone possano rimanere prive di abitazione>, e ha individuato in tale dovere, cui corrisponde il diritto sociale all'abitazione, collocabile tra i diritti inviolabili dell'uomo di cui all'art. 2 della Costituzione, un connotato della forma costituzionale di Stato sociale (cfr. sentenze n. 404 del 1988 e n. 49 del 1987).

Il dovere collettivo di impedire che singole persone, e a maggior ragione se inserite in un nucleo familiare, come quello rappresentato dal genitore affidatario del figlio minore, restino prive di abitazione e tanto più cogente quando si rapporta ad un Ente esponenziale della collettività, quale il Comune, nella specifica competenza dell'assegnazione di alloggi in regime di edilizia residenziale pubblica.

Il provvedimento di affidamento al genitore naturale del figlio minore, pronunciato dal Tribunale per i minorenni di Torino, consente peraltro di richiamare per analogia iuris quanto statuito da questa Corte in tema di titolo ad abitare per il coniuge affidatario della prole (cfr. sentenza n. 454 del 1989). Il diritto umano a non perdere il tetto sotto cui si è protratta la convivenza e dunque rafforzato dal munus a provvedere all'interesse morale e materiale della prole generata mediante la conservazione della compagine domestica nella stabilita della dimora.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l’illegittimità costituzionale dell'art. 18, primo e secondo comma, della legge della Regione Piemonte 10 dicembre 1984, n. 64 (Disciplina delle assegnazioni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi dell'art. 2, comma secondo, della legge 5 agosto 1978, n. 457, in attuazione della deliberazione C.I.P.E. pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 348 in data 19 dicembre 1981), nella parte in cui non prevede la cessazione della stabile convivenza come causa di successione nell’assegnazione ovvero come presupposto della voltura della convenzione a favore del convivente affidatario della prole.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/12/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 20/12/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco Paolo CASAVOLA, REDATTORE