Ordinanza n. 515 del 1989

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ORDINANZA N.515

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo ed ottavo comma, 12, 13 e 13-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), promosso con ordinanza emessa il 31 marzo 1989 dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania nel procedimento promosso da Colla Pierino e Colla Giorgio contro l' Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 280 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 24, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 ottobre 1989 il Giudice relatore Francesco Saja.

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Colla Pierino e Giorgio ed avente ad oggetto l'accertamento di redditi ai fini dell'I.LO.R., la Commissione tributaria di primo grado di Verbania con ordinanza del 31 marzo 1989 (reg. ord. n. 280 del 1989) sollevava, in riferimento agli artt. 3, 76, 108 e 110 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo ed ottavo comma, 12, 13 e 13-bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636;

che secondo il Collegio rimettente il sistema di retribuzione dei componenti le Commissioni tributarie di primo e di secondo grado, commisurato al numero dei ricorsi decisi, poteva indurre le Commissioni stesse a non sollevare questioni di legittimità costituzionale, onde ottenere l'immediata percezione del compenso, ciò che non trovava fondamento nella legge delega per la riforma tributaria 9 ottobre 1971, n. 825 e ledeva il principio di indipendenza dei componenti stessi;

che la Commissione dubitava ancora della ragionevolezza del detto sistema di retribuzione, che nei casi concreti avrebbe potuto talvolta comportare per i componenti delle commissioni compensi superiori a quelli percepiti dal Primo Presidente della Commissione centrale;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la manifesta inammissibilità o infondatezza della questione.

Considerato che gli artt. 2, 13 e 13-bis d.P.R. n. 636 del 1972 sono manifestamente estranei alla questione in quanto si riferiscono, rispettivamente, ai criteri di nomina di componenti le commissioni tributarie di primo e secondo grado, ed agli uffici di segreteria; che la censura concernente l'asserito eccesso di delega e manifestamente infondata in quanto la citata legge n. 825 del 1971 non prescrive alcuno specifico criterio per la corresponsione del compenso e quindi non vieta che questo sia ragionevolmente commisurato sul numero dei ricorsi decisi;

che l'indipendenza del giudice da ogni altro potere non é toccata da norme relative alla sua retribuzione (v. ord. n. 379 del 1989);

che peraltro, come già detto, il detto criterio non si presenta come irragionevole, non risultando cosi valicati i limiti della discrezionalità riservata al legislatore;

che pertanto la questione si presenta sotto tutti i profili dedotti come manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo ed ottavo comma, 12, 13 e 13- bis d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, sollevata in riferimento agli artt. 3, 76, 108 e 110 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Verbania con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15/11/89.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 30/11/89.

 

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE