Ordinanza n. 499 del 1989

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ORDINANZA N.499

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento televisivo) e dell'art. 15, comma secondo, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e televisione), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Ronchini Diego ed altri e l'Amministrazione delle finanze dello Stato, iscritta al n. 239 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 9 dicembre 1988 dal Tribunale di Torino nel procedimento civile vertente tra Aschbacher-Berger Cecilia e l'Amministrazione delle finanze dello Stato (U.R.A.R.), iscritta al n. 240 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 20, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 4 ottobre 1989 il Giudice relatore Ettore Gallo.

Ritenuto che il Tribunale di Torino con due identiche ordinanze pronunziate il 9 dicembre 1988 ha sollevato, in riferimento all'art. 53 della Costituzione, questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento televisivo) e dell'art. 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e televisione).

Considerato che identica questione é stata dichiarata manifestamente infondata con ordinanza n. 219 del 1989, seguita alla sentenza n. 535 del 1988 che già l'aveva dichiarata non fondata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 1, 10 e 25 del regio decreto-legge 21 febbraio 1938, n. 246, convertito nella legge 4 giugno 1938, n. 880 (Disciplina del canone di abbonamento televisivo) e dell'art. 15, secondo comma, della legge 14 aprile 1975, n. 103 (Nuove norme in materia di radio diffusione e televisione) promossa, con due identiche ordinanze del 9 dicembre 1988, dal Tribunale di Torino in riferimento all'art. 53 della Costituzione.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 26/10/89.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 10/11/89.

 

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Ettore GALLO, REDATTORE