Sentenza n. 489 del 1989

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SENTENZA N.489

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense) promosso con ordinanza emessa il 2 marzo 1989 dal Pretore di Napoli nel procedimento civile vertente tra Napolitani Corrado e la Cassa Nazionale di Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori, iscritta al n. 264 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 21, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visto l'atto di costituzione della Cassa Nazionale Previdenza ed Assistenza Avvocati e Procuratori nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 3 ottobre 1989 il Giudice relatore Luigi Mengoni;

uditi l'avv. Maurizio Cinelli per la Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Avvocati e Procuratori e l'Avvocato dello Stato Giorgio D'Amato per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il Pretore di Napoli mette in dubbio la conformità all'art. 3 Cost. dell'art. l9, secondo comma, della legge n. 576 del 1980 sulla riforma della previdenza forense, nella parte in cui fa decorrere la prescrizione dei crediti della Cassa per i contributi relativi al periodo 1975-1979 dalla data di trasmissione alla medesima, da parte dell'obbligato, della dichiarazione dell'ammontare dei redditi e dei contributi dovuti prevista dall'art. 23.

L'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, preliminarmente opposta dalla Cassa sul riflesso che la nuova decorrenza della prescrizione disposta dalla norma impugnata non sarebbe che un'applicazione dell'art. 2944 cod. civ., non può essere accolta. Alla detta dichiarazione del debitore, in quanto atto dovuto, non e attribuibile il valore di riconoscimento del diritto ai fini dell'interruzione della prescrizione disposta dal codice civile.

Nemmeno si può sostenere che la disposizione transitoria dell'art. 23 ha determinato una novazione ex lege degli obblighi di contribuzione afferenti al quinquennio precedente. Tale interpretazione é contraddetta dall'art. 24, secondo comma, a mente del quale <relativamente ai redditi prodotti nell'anno anteriore all'entrata in vigore della presente legge e in quelli precedenti, restano dovuti i contributi previsti dalla legislazione rispettivamente vigente>, salva la riduzione nei limiti del 10% dei contributi previsti dalla legge n. 319 del 1975 sui redditi superiori a sei milioni. La retroattività della legge n. 576 del 1980 non investe la disciplina sostanziale dell'obbligazione contributiva, ma e limitata ai modi di accertamento dei redditi prodotti e di liquidazione dei contributi, in ordine ai quali l'art. 19, secondo comma, rafforza la norma dell'art. 23 disponendo l'interruzione della prescrizione in guisa che il termine previsto dal primo comma non si applichi alla prescrizione in corso, ma abbia decorrenza ex novo.

2. - La questione non é fondata.

Questa Corte ha già avuto occasione di osservare (cfr. ordinanza n. 367 del 1987) che nessuna norma costituzionale impedisce al legislatore di protrarre i termini di prescrizione disponendone la sospensione, come nel caso dell'art. 2, comma 22, del d.l. n. 463 del 1983, convertito in legge n. 638 del 1983, o anche l'interruzione, come nel caso in esame, salvo soltanto il vincolo del principio di razionalità e di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost.

La retroattività del nuovo sistema di finanziamento della previdenza forense (fondato sui principi dell'autodenuncia dei redditi prodotti e dell'autoliquidazione dei contributi dovuti), in funzione della quale l'art. 23 della legge del 1980 prevede una fase di <prima applicazione> relativa ai contributi dovuti per gli anni precedenti e non ancora prescritti, si giustifica in considerazione dei gravi difetti della disciplina anteriore, i quali impedivano di fatto alla Cassa di esercitare tempestivamente i propri diritti nei confronti degli inadempienti.

Conseguentemente si é posta l'esigenza di omogeneizzare la disciplina della fase transitoria con quella della fase a regime, relativa agli anni successivi al 1980, anche per quanto riguarda la prescrizione dei contributi, in guisa da assicurare che, ai fini del controllo delle dichiarazioni di cui all'art. 23, la Cassa potesse disporre di tutto il tempo assegnato dal nuovo termine prescrizionale stabilito dall'art. 19, primo comma, che prevede la prescrizione ordinaria di dieci anni in luogo della precedente prescrizione breve quinquennale. A tale esigenza ha congruamente risposto il secondo comma, il quale pertanto non merita censure sotto il profilo della razionalità.

3. -La norma é ineccepibile anche dal punto di vista del principio di eguaglianza. Le differenze di durata della prescrizione dei contributi dovuti per gli anni 1975-1979 comportate dalla detta operazione omogeneizzatrice (e rilevate sia dal raffronto reciproco sia dal raffronto con i contributi dovuti per gli anni successivi) si giustificano in ragione del riferimento del nuovo dies a quo a crediti della Cassa insorti in momenti diversi del tempo, il fluire del quale costituisce per se stesso un elemento differenziatore (cfr. sentenze n. 159 del 1987, n. 238 del 1984, nn. 138 e 65-del 1979).

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 19, secondo comma, della legge 20 settembre 1980, n. 576 (Riforma del sistema previdenziale forense), sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Pretore di Napoli con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 25/10/89.

 

Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 07/11/89.

 

Giovanni CONSO, PRESIDENTE

Luigi MENGONI, REDATTORE