Ordinanza n. 415 del 1989

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N.415

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e dell'art. 8-quater del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146 (Proroga di alcuni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47) convertito, con modificazioni, in legge 21 giugno 1985, n. 298, promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 17 ottobre 1988 dal Pretore di Sorrento nel procedimento penale a carico di De Grecorio Giovanni, iscritta al n. 40 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7/1a s.s. dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 31 ottobre 1988 dal Pretore di Sorrento nel procedimento penale a carico di Ercolano Antonino ed altri, iscritta al n. 41 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 7/1a s.s. dell'anno 1989.

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 17 maggio 1989 il Giudice relatore Renato Dell'Andro.

Ritenuto che il Pretore di Sorrento, con le ordinanze indicate in epigrafe, ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost., questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e dell'art. 8-quater del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47) <nella parte in cui, gli uni non estendono il beneficio dell'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva conseguente al rilascio di concessione in sanatoria anche nel caso in cui l'opera, originariamente abusiva, sia stata demolita dall'interessato, l'altro limita il beneficio della non perseguibilità in qualunque sede e, quindi, anche in sede penale, a coloro i quali abbiano demolito l'opera abusiva entro il 22 giugno 1985 senza estenderlo anche a coloro i quali abbiano proceduto alla demolizione successivamente a tale data>;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione sia dichiarata infondata.

Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;

che identica questione di legittimità costituzionale é già stata dichiarata non fondata da questa Corte con sentenza n. 167 del 1989, la quale, fra l'altro, ha ritenuto che gli artt. 13 e 22 della legge n. 47 del 1985 devono essere interpretati nel senso che l'estinzione del reato di costruzione edilizia abusiva si verifica anche a favore di chi abbia demolito il manufatto, sempre che si tratti di costruzione che, se non demolita, avrebbe potuto ottenere la concessione in sanatoria ai sensi dell'art. 13 cit., in quanto non incompatibile con gli strumenti urbanistici;

che la stessa sentenza ha anche precisato che il Sindaco, sulla base della documentazione in suo possesso, é tenuto ad accertare la compatibilità del manufatto demolito con i predetti strumenti urbanistici ed a rilasciare, in caso d'accertamento positivo, certificazione di conformità, agli stessi strumenti;

che nelle ordinanze di rimessione non sono prospettati argomenti nuovi o diversi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la precitata decisione;

che, pertanto, la sollevata questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 22 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico- edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere abusive) e dell'art. 8 quater del decreto legge 23 aprile 1985, n. 146 (Proroga di taluni termini di cui alla legge 28 febbraio 1985, n. 47) sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., dal Pretore di Sorrento con le ordinanze indicate in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 18/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Renato DELL'ANDRO, REDATTORE