Ordinanza n. 376 del 1989

 CONSULTA ONLINE 

 

 

ORDINANZA N.376

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (Conversione in legge con modificazioni del D.L. 10 luglio 1982 n. 429. Delega al Presidente della Repubblica per la concessione di amnistia per reati tributari), promosso con ordinanza emessa il 7 aprile 1988 dal Tribunale di Teramo nel procedimento penale a carico di Marchesini Osanna, iscritta al n. 423 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 41, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che, nel corso del giudizio penale promosso nei riguardi di un sostituto d'imposta per l'omesso versamento di ritenute sui redditi di lavoratori dipendenti, il Tribunale di Teramo, con ordinanza del 7 aprile 1988, ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, della legge 7 agosto 1982, n. 516 (rectius: dell'art. 2, ultimo comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1 982, n. 5 1 6), per violazione dell'art. 3 della Costituzione sotto un duplice profilo;

che, ad avviso del giudice a quo, in primo luogo, la norma impugnata, nel disporre l’irrogazione della sanzione penale per l'ipotesi dell'omesso versamento delle ritenute effettivamente operate a titolo di acconto o di imposta sulle somme pagate, non reca alcuna indicazione circa l'ammontare dell'omesso versamento da cui far dipendere le conseguenze penali, e quindi non prevede una <soglia (minima) di punibilità> che é invece prevista dal legislatore nell’ipotesi di cui all'art. 1, secondo comma, nn. 1 e 2 della stessa legge con riferimento ai casi di omessa fatturazione e annotazione delle cessioni di beni nelle scritture contabili obbligatorie prescritte ai fini delle imposte sui redditi e di quella sul valore aggiunto;

che, pertanto, essendo analoghe le posizioni dei soggetti nelle richiamate fattispecie, la norma denunciata riserverebbe cosi un trattamento irragionevolmente peggiore per una condotta che non può essere considerata di maggiore gravita rispetto a quelle prese a raffronto, visto che queste ultime sono state considerate dalla Corte di cassazione (sez. III penale, sentenza del 24 aprile 1987, ric. Lo Basso) addirittura come determinanti una sottrazione reale di imposta, concretamente quantificabile anche ai fini della pena;

che, si soggiunge sotto altro profilo, la norma impugnata, nel qualificare come delitto soltanto la condotta omissiva del sostituto d'imposta in relazione alle ritenute operate e non versate, determinerebbe un’ingiustificata disparità di trattamento rispetto ad altre fattispecie di omesso versamento di imposta, che non sarebbero colpite da sanzioni di eguale gravita, quale quella di colui che, obbligato al versamento all'erario di somme effettivamente percepite da terzi a titolo di I.V.A., non effettui tale pagamento;

che, sempre ad avviso del giudice rimettente, la posizione del sostituto d'imposta non sarebbe diversa da quella di ogni altro soggetto tenuto all'adempimento di obblighi tributari, di guisa che, in relazione alle ipotesi considerate, la discrezionalità del legislatore nella previsione e nella qualificazione delle fattispecie criminose non sembrerebbe orientata ai principi fondamentali della ragionevolezza, della coerenza e della parità di trattamento per situazioni del tutto analoghe;

che é intervenuto nel presente giudizio il Presidente del Consiglio dei ministri, con il patrocinio dell'Avvocatura generale dello Stato, ponendo in rilievo che le situazioni indicate come termini di raffronto in entrambi i profili non appaiono omogenee con quella costituente l'oggetto del giudizio principale, onde non sussisterebbero i presupposti per l’ipotizzata violazione del principio di uguaglianza.

Considerato, in via preliminare, che erroneamente nell’ordinanza di rimessione é denunciato l'art. 2, ultimo comma, <della L. 516 del 1982>, mentre agevolmente e possibile desumere che si sia voluto far riferimento all'art. 2, ultimo comma, del decreto legge n. 429, in quanto la legge di conversione reca all'art. 2 disposizioni ulteriori in materia di amnistia per reati tributari, non conferenti con l'oggetto del giudizio principale;

che il giudice a quo ravvisa il contrasto con l'art. 3 della Costituzione, sotto un primo profilo, nell’ipotizzata discriminazione che sarebbe dalla norma riservata ai sostituti d'imposta rispetto ai contribuenti che omettano di fatturare ed annotare le cessioni effettuate nelle scritture contabili ai fini delle imposte sui redditi e dell'I.V.A. (art. 1, secondo comma, nn. 1 e 2 dello stesso decreto legge) e, sotto altro profilo, nella disparità di trattamento che la norma riserverebbe al sostituto d'imposta, punendo come delitto il relativo comportamento omissivo, rispetto a tutte le altre ipotesi di omesso pagamento di imposta;

che la stessa norma ora denunciata é già stata più volte sottoposta all'esame della Corte per profili in parte analoghi e in parte diversi da quelli evidenziati nell’ordinanza di rimessione oggetto del presente giudizio;

che, in precedenti occasioni (ordinanze nn. 593 e 300 del 1988 e n. 337 del 1987), questa Corte, richiamando la propria costante giurisprudenza, ha sempre ribadito che <le scelte discrezionali del legislatore in materia di sanzioni penali non sono sindacabili nel giudizio di costituzionalità se non si rivelino irragionevoli>;

che, in relazione alla questione ora proposta é da rilevare che, per quanto concerne il primo dei profili evidenziati, nell'un caso il legislatore ha inteso colpire comportamenti preordinati all'evasione tributaria (art. 1, secondo comma, nn. 1 e 2), mentre nell'altro ha dettato norme punitive di particolare gravita per un reato omissivo ad effetti permanenti (vedi ordinanze n. 337 del 1987 e n. 300 del 1988) che di per sé già integra un’evasione colpevole;

che pertanto, salvo che il legislatore non reputi di valutare diversamente la fattispecie, non appare irragionevole la scelta attuale di non prevedere alcuna causa o <soglia> di non punibilità per colui che trattenga per se somme di cui abbia la disponibilità, pur se derivanti da redditi altrui, e per le quali sussiste a proprio carico l'obbligo di legge di versarle all’erario;

che, quanto all'ulteriore profilo, é sufficiente osservare che le fattispecie, pur genericamente richiamate come termini di raffronto, non sono comparabili con la posizione del sostituto d'imposta attesa la peculiare funzione di questi nel sistema tributario, il che esclude la possibilità di un sindacato di legittimità costituzionale, rientrando solo nella discrezionalità del legislatore la qualificazione delle fattispecie penali che, nel limite della ragionevolezza, può essere diversa in presenza di situazioni differenti;

che pertanto la questione, sotto entrambi i profili, appare manifestamente in ammissibile.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, ultimo comma, del decreto legge 10 luglio 1982, n. 429 (Norme per la repressione dell’evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto e per agevolare la definizione delle pendenze in materia tributaria), convertito con modificazioni in legge 7 agosto 1982, n. 516 sollevata, in riferimento all'art. 3 della Costituzione, dal Tribunale di Teramo con l'ordinanza indicata in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE- Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 06/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE