Sentenza n. 371 del 1989

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SENTENZA N.371

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), e 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.a.), promossi con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 14 dicembre 1988 dal Pretore di Genova nel procedimento civile vertente tra Boero Marisa ed altra e l'I.N.P.S., iscritta al n. 62 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 6, prima serie speciale dell'anno 1989;

2) ordinanza emessa il 16 dicembre 1988 dal Pretore di Taranto nel procedimento civile vertente tra Colombo Giuseppina e l'I.N.P.S., iscritta al n. 76 del registro ordinanze 1989 e pubblicata nella Gazzetta Ufficia della Repubblica n. 9, prima serie speciale, dell'anno 1989.

Visti gli atti di costituzione di Boerio Marisa ed altra e dell'I.N.P.S. nonché gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell’udienza pubblica del 16 maggio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco;

uditi gli avv.ti Luciano Ventura per Boerio Marisa ed altra e Pasquale Vario per l'I.N.P.S., e l'Avvocato dello Stato Paolo D'Amico per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1.-I due giudizi possono essere riuniti e decisi con un unico provvedimento siccome prospettano la stessa questione.

I Pretori di Genova e di Taranto dubitano della legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, e dell'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, il quale non consente alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di pensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo anno di età, di conseguire la medesima anzianità contributiva massima riconosciuta al lavoratore, in quanto risulterebbero violati: gli artt. 3 e 37 della Costituzione, creandosi un differente trattamento basato solo sul sesso e una disuguaglianza fra lavoratrici e lavoratori, in riferimento alla possibilità per entrambi di conseguire i medesimi benefici per effetto dell’identità dell'età lavorativa; nonché, secondo il Pretore di Taranto, l'art. 38 della Costituzione, attesa la pari età pensionistica dell'uomo e della donna.

2. - La questione é fondata.

L'art. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155, consente ai lavoratori che abbiano raggiunto i cinquantacinque anni di età e alle donne che, invece, abbiano raggiunto i cinquanta anni di chiedere il pensionamento anticipato e conferisce loro il trattamento di pensione sulla base dell'anzianità contributiva aumentata di un periodo pari a quello compreso tra la data della risoluzione e quella del compimento di sessanta anni se uomini o di cinquantacinque se donne.

L'art. 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193, ha fissato il requisito dell'età a cinquanta anni sia per i lavoratori che per le lavoratrici fermo restando, secondo l’interpretazione dei giudici remittenti, il riconoscimento dell'anzianità contributiva fino a sessanta anni per gli uni e a cinquantacinque per le altre.

Tale diversità di trattamento é fondata sull'erroneo presupposto che la donna possa lavorare fino a cinquantacinque anni e l'uomo fino a sessanta anni.

Invece, come questa Corte ha più volte affermato l'età lavorativa é uguale sia per l'uomo che per la donna (sentenze nn. 137 del 1986 e 498 del 1988).

Non rileva che la donna possa ottenere il pensionamento al compimento del cinquantacinquesimo anno di età. Trattasi di una mera possibilità la quale trova adeguata giustificazione nelle necessità della donna di soddisfare esigenze a lei peculiari e proprie di essa, che non hanno riscontro nella condizione dell'uomo, senza che sussista violazione del principio di parità che non esclude speciali profili fondati sulla condizione propria della lavoratrice (ordinanza n. 703 del 1988).

Del resto, non vi é dubbio che il prepensionamento sia una forma di cessazione anticipata del rapporto di lavoro per cause eccezionali e che, quindi, esso incida sull'età lavorativa (sentenza n. 1108 del 1988). In tale situazione l'anzianità contributiva non può non riconoscersi in misura uguale per l'uomo e per la donna avendo essi pari diritto a lavorare fino alla stessa età.

Pertanto, delle norme censurate, siccome manifestano violazione degli artt. 3 e 37 della Costituzione e quindi prevedono un differente e ingiustificato trattamento della donna rispetto all'uomo, va dichiarata l’illegittimità costituzionale.

Resta assorbita la violazione dell'art. 38 della Costituzione denunciata dal Pretore di Taranto.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riunisce i giudizi;

dichiara l’illegittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 16 della legge 23 aprile 1981, n. 155 (Adeguamento delle strutture e delle procedure per la liquidazione urgente delle pensioni e per i trattamenti di disoccupazione, e misure urgenti in materia previdenziale e pensionistica), e 1 della legge 31 maggio 1984, n. 193 (Misure per la razionalizzazione del settore siderurgico e di intervento della GEPI S.p.A.), nella parte in cui non riconosce alla lavoratrice del settore siderurgico, in caso di pensionamento anticipato al compimento del cinquantesimo anno di età, di conseguire la medesima anzianità contributiva fino a sessanta anni come per il lavoratore.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 03/07/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 06/07/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE