Sentenza n. 281 del 1989

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SENTENZA N.281

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di finanza locale), promosso con ordinanza emessa il 3 marzo 1988 dalla Corte di cassazione sul ricorso proposto da Ceschina Renzo ed altri contro il Comune di Misano Adriatico, iscritta al n. 607 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Ceschina Riccardo ed altri;

udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

 

Considerato in diritto

 

 

1. - La Corte di cassazione dubita della legittimità costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703, che, prevedendo la possibilità di riconferma nell'incarico dei componenti delle Commissioni comunali di prima istanza per i tributi locali nominati dal Consiglio comunale, violerebbe l'art. 108, secondo comma, della Costituzione in quanto la sola prospettiva del reincarico basta ad escludere l'indipendenza di un giudice che deve esaminare questioni relative a tributi comunali, rispetto all'organo del Comune che lo nomina.

2. - La questione é fondata.

L'indipendenza dei membri delle suddette Commissioni é sicuramente compromessa per effetto della disposizione che prevede, al termine del biennio, la possibilità di riconferma nell'incarico, secondo il discrezionale apprezzamento del competente organo dell'amministrazione comunale. Invero, secondo quanto questa Corte ha già avuto occasione di affermare (vedi sentenze n. 49 del 1968 e, più specificamente, n. 25 del 1976), é proprio nella censurata prospettiva del reincarico che può ravvisarsi la fonte di una significativa limitazione dell'indipendenza e dell'imparzialità del giudice rispetto all'organo dell'amministrazione cui compete il potere di provvedere alla conferma.

Tale orientamento va ribadito anche nella fattispecie, con conseguente necessita di dichiarare costituzionalmente illegittima la norma impugnata.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 47, ultimo comma, della legge 2 luglio 1952, n. 703 (Disposizioni in materia di finanza locale), nella parte in cui prevede che i membri della Commissione comunale per i tributi locali, nominati dal Consiglio comunale, possano essere riconfermati.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO- Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 18/05/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE