Ordinanza n. 264 del 1989

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ORDINANZA N.264

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti), promossi con ordinanze emesse il 29 febbraio 1988 (n. 4 ordinanze) e il 19 maggio 1988 (n. 2 ordinanze), dal Pretore di Modena, iscritte ai nn. 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706 e 707 del registro ordinanze 1988 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 48, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 9 febbraio 1989 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che il Pretore di Modena, in causa tra Dondi Vanis ed altra contro il Ministero dell'Interno, diretta ad ottenere il pagamento dell'indennità di accompagnamento di cui all'art. 1 della legge 11 febbraio 1980, n. 18, richiesto dal loro congiunto Dondi Carlo, morto prima che la Commissione sanitaria provinciale di cui agli artt. 7 e 8 della legge 30 marzo 1971, n. 118, di conversione del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, accertasse che egli era effettivamente nello stato di invalidità richiesto dalla legge, con ordinanza del 28 marzo 1988, pervenuta alla Corte il 29 ottobre 1988 (R.O. n. 699 del 1988), ha sollevato questione di legittimità costituzionale dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, come autenticamente interpretato dalla legge 13 dicembre 1986, n. 912, nella parte in cui subordina il diritto degli eredi del mutilato o invalido civile di percepire quote della prestazione assistenziale maturate dal de cuius alla data del decesso, alla condizione che la morte sia avvenuta in epoca successiva al riconoscimento dell’inabilità;

che, secondo il giudice rimettente, risulterebbero violati:

a) l'art. 3, primo comma, della Costituzione, per la disparità di trattamento degli eredi degli aspiranti all’indennità in questione e gli eredi degli aventi diritto o degli aspiranti ad altre prestazioni previdenziali ed assistenziali;

b) l'art. 24, primo comma, della Costituzione, venendo meno la tutela giurisdizionale del diritto a supplire all’inattività degli organi amministrativi;

c) l'art. 38, primo comma, della Costituzione, venendo meno una prestazione assistenziale;

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta nel giudizio in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l’inammissibilità o quanto meno per l’infondatezza della questione;

che lo stesso Pretore, con ordinanze del 29 febbraio 1988, pervenute alla Corte il 29 ottobre 1988, in altri procedimenti civili promossi sempre contro il Ministero dell'Interno e sempre con lo stesso oggetto di cui al precedente, rispettivamente da Ferrari Maria ed altre (R.O. n. 700 del 1988), da Portioli Pia ed altra (R.O. n. 701 del 1988), da Cocchi Antonio ed altra (R.O. n. 702 del 1988), da Miselli Giuseppe ed altra (R.O. n. 703 del 1988), e poi con ordinanze del 28 marzo 1988, pervenute alla Corte il 29 ottobre 1988, in cause promosse da Artioli Ezia ed altra (R.O. n. 704 del 1988), da Malagoli Viviani ed altre (R.O. n. 705 del 1988), e con ordinanze del 19 maggio 1988, in cause promosse da Biolchini Filiberto ed altra (R.O. n. 706 del 1988) e da Annovi Marisa (R.O. n. 707 del 1988), ha sollevato identica questione di legittimità costituzionale delle stesse norme, sempre con riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, 38, primo comma, della Costituzione;

che tutti i danti causa delle parti sono deceduti prima dell'accertamento di natura costitutiva dell’invalidità, che e il presupposto per la concessione dell'indennità di accompagnamento (art. 1 della legge 11 febbraio 1980);

che l'Avvocatura generale dello Stato, intervenuta in tutti e otto i giudizi, ha rassegnato analoghe conclusioni di inammissibilità o di infondatezza della questione.

Considerato che i nove giudizi possono essere riuniti e decisi con lo stesso provvedimento per l'evidente connessione;

che, questa Corte ha già dichiarato (ordinanza n. 61 del 1989), la questione, ora di nuovo sollevata, manifestamente infondata;

che non v'é motivo di modificare tale decisione, non essendo stati dedotti motivi nuovi e diversi;

che, pertanto, va emessa identica declaratoria.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riunisce i giudizi;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118 (Conversione in legge del decreto-legge 30 gennaio 1971, n. 5, e nuove norme in favore dei mutilati ed invalidi civili), come autenticamente interpretato dall'art. 1, primo comma, della legge 13 dicembre 1986, n. 912 (Interpretazione autentica dell'art. 12, ultimo comma, della legge 30 marzo 1971, n. 118, e dell'art. 7, ultimo comma, della legge 26 maggio 1970, n. 381, in materia di quote di assegni o pensioni spettanti agli eredi di mutilati o invalidi civili e di sordomuti), in riferimento agli artt. 3, primo comma, 24, primo comma, e 38, primo comma, della Costituzione, sollevata dal Pretore di Modena con le ordinanze in epigrafe (R.O. nn. 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706 e 707 del 1988).

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 16/05/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 18/05/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE