Ordinanza n. 170 del 1989

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ORDINANZA N.170

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento di valore degli immobili), promosso con ordinanza emessa il 2 novembre 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma sui ricorsi riuniti proposti dall'Istituto Romano di S. Michele contro il 1° Ufficio Atti Pubblici di Roma, iscritta al n. 597 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 45, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 25 gennaio 1989 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

Ritenuto che nel corso di un giudizio volto ad ottenere l'esenzione integrale dell'I.N.V.IM. decennale per alcuni immobili di proprietà di un'istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, la Commissione tributaria di primo grado di Roma ha sollevato, con ordinanza in data 2 novembre 1987, pervenuta alla Corte costituzionale l'8 ottobre 1988 (reg. ord. n. 597 del 1988), questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6, 14 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili), in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione;

che il combinato disposto dalle norme impugnate viene censurato nella parte in cui, assoggettando ad I.N.V.IM. per decorso decennio anche gli immobili di proprietà degli enti il cui solo fine sia l'assistenza e la beneficenza, si porrebbe in contrasto: a) con l'art. 53 della Costituzione, dal momento che gli incrementi di valore dei predetti immobili-restando vincolati alla specifica destinazione ai fini di pubblica utilità cui sono destinati i patrimoni degli enti -non costituirebbero reddito in senso proprio e non esprimerebbero, pertanto, alcuna capacita contributiva; b) con l'art. 3 della Costituzione, in quanto equiparerebbe nel trattamento enti diversi per natura, struttura e fini (enti pubblici e privati, consorzi, società, associazioni non riconosciute);

che non si sono costituite le parti, ma é intervenuta l'Avvocatura generale dello Stato, chiedendo che la questione venga dichiarata inammissibile, per quanto concerne l'art. 14, e, manifestamente infondata in relazione alle altre disposizioni impugnate.

Considerato che l'art. 14 del d.P.R. n. 643 del 1972 (già dichiarato parzialmente illegittimo da questa Corte con sentenza n. 126 del 1979), e stato espressamente abrogato dal legislatore con decreto legge 12 novembre 1979, n. 571 (art. 1), convertito in legge 12 gennaio 1980, n. 2, onde, la relativa questione va dichiarata manifestamente inammissibile per mancanza dell'oggetto;

che, in riferimento alle altre norme censurate, questione identica a quella ora sollevata e in relazione agli stessi parametri, é stata già dichiarata infondata da questa Corte con sentenza n. 301 del 1987;

che non essendo intervenuti elementi nuovi, né essendo state prospettate argomentazioni tali da indurre a modificare l'orientamento precedentemente espresso, la questione va dichiarata manifestamente infondata.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con ordinanza in data 2 novembre 1987 (r.o. n. 597 del 1988);

2) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3, 6 e 15 del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 643 (Istituzione dell'imposta comunale sull'incremento del valore degli immobili), sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 53 della Costituzione, dalla Commissione tributaria di primo grado di Roma con ordinanza in data 2 novembre 1987 (r.o. n. 597 del 1988).

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/03/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 29/03/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Vincenzo CAIANIELLO, REDATTORE