Sentenza n. 141 del 1989

 CONSULTA ONLINE 

 

 

SENTENZA N.141

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 29, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento della pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), promosso con ordinanza emessa il 20 luglio 1988 dal Giudice conciliatore di Ferrara nel procedimento civile vertente tra Squarzoni Ida e l'I.N.P.S., iscritta al n. 638 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 47/1a Serie speciale dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S., nonchè l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 febbraio 1989 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

udito l'Avvocato dello Stato Luigi Siconolfi per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - Il Giudice conciliatore di Ferrara, nel corso di un giudizio tendente ad ottenere, nei confronti dell'I.N.P.S., la rivalutazione dei contributi versati ai fini dell'assicurazione facoltativa per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti, ha sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 3 e 47 della Costituzione, dell'art. 29, terzo comma, della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensione dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non prevede la rivalutazione delle contribuzioni versate dal 10 gennaio 1948 in poi.

Da tale omissione conseguirebbe, ad avviso del giudice a quo:

a) una ingiustificata discriminazione sfavorevole degli assicurati facoltativamente rispetto agli assicurati obbligatoriamente, i quali ultimi soltanto beneficiano di meccanismi di rivalutazione, idonei ad evitare che la pensione, per effetto della svalutazione monetaria, si riduca ad entità irrisoria;

b) la dissuasione dal risparmio, in vista della costituzione di forme volontarie di previdenza.

2. - Osserva la Corte che, quando venne istituita, con il decreto - legge luogotenenziale 21 aprile 1919, n. 603, l'assicurazione obbligatoria contro l'invalidità e la vecchiaia per i lavoratori dipendenti, i limiti di applicazione della detta assicurazione - dalla quale non erano coperti i lavoratori dipendenti con redditi eccedenti determinati livelli (art. 2), nonché la totalità dei lavoratori autonomi (artigiani, commercianti, casalinghe, pescatori, coltivatori diretti, coloni e mezzadri, professionisti) - indussero il legislatore a conservare opportunamente l'assicurazione facoltativa, già costituente l'unica forma assicurativa.

Non vi é dubbio, quindi, che, sin dal momento in cui ha avuto inizio la coesistenza delle due forme assicurative, anche l'assicurazione facoltativa era inspirata a fini di previdenza in quanto svolgeva la funzione di consentire la costituzione di una pensione, con versamenti volontari, a favore dei lavoratori non ricompresi nell'obbligo assicurativo, nonché quella di consentire ai lavoratori appartenenti alle categorie soggette all'obbligo, di aumentare, con versamenti volontari, la propria pensione (art. 30 del decreto-legge luogotenenziale n. 603 del 1919). Tanto più che anche la detta assicurazione facoltativa riguardava lavoratori appartenenti alle categorie meno abbienti (art. 30 citato).

Siffatti connotati l'assicurazione facoltativa ha mantenuto anche in seguito (cfr. art. 85 del regio decreto-legge 4 ottobre 1935, n. 1827), e li conservava all'atto dell'emanazione della disposizione impugnata (art. 29 della legge n. 218 del 1952), giacche la prima delle due funzioni di tutela previdenziale dianzi richiamate si è invero alquanto attenuata solo in seguito, per effetto della progressiva estensione dell'assicurazione obbligatoria a sempre più vaste categorie di lavoratori (cfr., tra le altre, la legge 26 ottobre 1957, n. 1047, relativa ai coltivatori diretti, coloni e mezzadri, la legge 4 luglio 1959, n. 463, relativa agli artigiani, la legge 22 luglio 1966, n. 613, relativa ai commercianti). E non può trascurarsi di considerare che l'eventuale adozione di sistemi facoltativi integrativi di previdenza e materia ora oggetto di numerosi progetti in sede legislativa.

Ciò premesso, é da notare che la norma impugnata ha considerato il fenomeno della svalutazione monetaria fino alla data della sua entrata in vigore, anche se ha limitato la disposta rivalutazione, secondo dati parametri, ai contributi versati nell'assicurazione facoltativa a tutto l'anno 1947.

Orbene, la mancata considerazione, anche per il futuro, del fenomeno della svalutazione, già in atto, nell'ambito di un sistema correlante le prestazioni all'importo dei contributi, tanto più in una normativa che di tale fenomeno si dà carico per il passato, e la conseguente mancata adozione di un congegno di rivalutazione per gli anni successivi all'entrata in vigore della legge stessa, inficiano la norma impugnata di irragionevolezza.

Invero, avuto riguardo al fine previdenziale perseguito dall’assicurazione facoltativa (omogeneo, del resto, rispetto a quello perseguito, sia pure con mezzi diversi, dall'assicurazione obbligatoria), l'omissione oggetto di censura rende la norma stessa non rispondente al fine medesimo sotto il profilo dell'effettività, in esso naturalmente implicito ed attuato per le categorie degli assicurati obbligatoriamente.

Va pertanto dichiarata l'illegittimità costituzionale della norma impugnata in parte qua.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 29, comma terzo, della legge 4 aprile 1952, n. 218 (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti), nella parte in cui non prevede un meccanismo di adeguamento dell'importo nominale dei contributi versati dal giorno della sua entrata in vigore in poi.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/03/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 21/03/89.

 

Francesco SAJA,PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE