Ordinanza n. 117 del 1989

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ORDINANZA N.117

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

ORDINANZA

 

del giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 2, settimo e ottavo comma, 13 e 13-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), in relazione alla legge 9 ottobre 1971, n. 825 (Delega legislativa al Governo della Repubblica per la riforma tributaria), promosso con ordinanza emessa il 21 dicembre 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Verbania sui ricorsi riuniti proposti dalla S.n.c. <Sibo di Brusa Alberto & C.> contro l'Ufficio Imposte Dirette di Verbania, iscritta al n. 355 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 31, prima serie speciale, dell'anno 1988.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 30 novembre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che con ordinanza emessa il 21 dicembre 1987 (R.O. n. 355 del 1988) la Commissione Tributaria di primo grado di Verbania, nel giudizio tra la S.n.c. Sibo di Brusa Alberto & C. e l'Ufficio Imposte Dirette di Verbania, avente ad oggetto rettifica di reddito di impresa minore per gli anni 1982 e 1983, ha sollevato:

a) questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 13 bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n.739, nella parte in cui stabiliscono che le funzioni di segreteria delle Commissioni Tributarie sono espletate da impiegati del Ministero delle Finanze, parte necessaria del processo tributario, anziché del Ministero di Grazia e Giustizia;

b) questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, settimo ed ottavo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, nella parte in cui dette norme affidano la scelta dei membri delle Commissioni Tributarie di primo grado al Presidente del Tribunale e la loro nomina al Ministro delle Finanze;

che, a suo parere, risulterebbero violati gli artt. 108, secondo comma, 110, 76 e 77 della Costituzione, in quanto la legge di delega 9 ottobre 1971, n. 825, non fa alcun riferimento né al Presidente del Tribunale né al Ministro delle Finanze ed inoltre sarebbero lesi i principi costituzionali di indipendenza dei giudici;

che l'Avvocatura Generale dello Stato, intervenuta in rappresentanza del Presidente del Consiglio dei ministri, ha concluso per l'inammissibilità delle questioni per mancata motivazione sulla rilevanza e, nel merito, per la loro infondatezza.

Considerato che questa Corte (sentenza n. 349 del 1987, ordinanza n. 323 del 1987) ha già dichiarato prima inammissibile e poi manifestamente inammissibile la questione sub a) in quanto le disposizioni censurate non incidono sul rapporto che i giudici remittenti sono chiamati a decidere né concernono la composizione dell'organo giudicante e non trovano né possono trovare applicazione da parte dei giudici stessi (ordinanza n. 323 del 1987);

che egualmente per la questione sub b) questa Corte, nel dichiararne l’infondatezza, ha già affermato (sentenza n. 196 del 1982) che il Ministro delle Finanze non ha alcuna discrezionalità nella scelta dei componenti delle Commissioni Tributarie, dovendo attenersi alle scelte effettuate dal Presi dente del Tribunale in posizione di terzo imparziale e che il decreto di nomina del Ministro attiene solo agli effetti amministrativi della nomina;

che, del resto, l'eventuale riforma dell'assetto delle Commissioni Tributarie rientra nella discrezionalità del legislatore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative dei giudizi dinanzi alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara:

1) la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 13 e 13-bis del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636 (Revisione della disciplina del contenzioso tributario), nel testo modificato dal d.P.R. 3 novembre 1981, n. 739 (Norme integrative e correttive del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, concernente la revisione della disciplina del contenzioso tributario), in riferimento agli artt: 108, secondo comma, e 110 della Costituzione;

2) la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, settimo e ottavo comma, del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, in riferimento agli artt. 108, 110, 76 e 77 della Costituzione; sollevate dalla Commissione Tributaria di primo grado di Verbania, con l'ordinanza in epigrafe.

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 06/03/89.

 

Francesco SAJA, Presidente - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Giuseppe BORZELLINO - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Francesco Paolo CASAVOLA - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 16/03/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco GRECO, REDATTORE