Sentenza n. 37 del 1989

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SENTENZA N.37

ANNO 1989

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Prof. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

 

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. 2, comma secondo e 11, comma terzo del d.P.R. 19 novembre 1987, n. 527 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale), promossi con i ricorsi delle Province Autonome di Trento e Bolzano, notificati il 27 gennaio 1988, depositati in cancelleria il 5 febbraio 1988 ed iscritti ai nn. 4 e 5 del registro ricorsi 1988.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi l'avv. Sergio Panunzio per le Province di Trento e Bolzano e l'avv. dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1.-I due ricorsi investono le stesse norme sotto profili in larga parte coincidenti: essi vanno, pertanto, riuniti al fine di adottare un'unica pronuncia.

2.-Formano oggetto dell'impugnativa l'art. 2, secondo comma, e l'art. 11, terzo comma, del d.P.R. 19 novembre 1987 n. 527, recante <<Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti di interesse provinciale>, dove sono state riservate allo Stato le attribuzioni in materia di sicurezza di cui al d.P.R. 11 luglio 1980 n. 753, rispettivamente per i trasporti ferrotranviari e filoviari e per le linee di trasporto funiviario interprovinciali o interregionali.

Ad avviso delle Province autonome di Trento e di Bolzano tali norme verrebbero a violare l'art. 8 n. 18 e l'art. 16, primo comma, dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige, che attribuiscono alle stesse Province la competenza legislativa primaria e le relative potestà amministrative in materia di <comunicazioni e trasporti di interesse provinciale, compresi la regolamentazione tecnica e l'esercizio degli impianti di funivia>.

La Provincia di Bolzano contesta anche il fatto che le norme impugnate non siano state sottoposte all'esame della Commissione paritetica che, ai sensi dell'art. 107, primo comma, dello Statuto speciale, deve esprimere parere su tutte le norme di attuazione statutaria.

3. - La censura proposta dalla Provincia di Bolzano in ordine all’asserita lesione dell'art. 107, primo comma, dello Statuto speciale va esaminata per prima, venendo a investire un profilo pregiudiziale, che attiene alla legittimità del procedimento di formazione delle norme impugnate.

La questione é fondata.

La Provincia di Bolzano fa rilevare nel suo ricorso che il testo del progetto relativo alle norme di attuazione in materia di <comunicazioni e trasporti di interesse provinciale>, sottoposto all'esame della Commissione paritetica, non conteneva le disposizioni stabilite negli artt. 2, secondo comma, e 11, terzo comma, del d.P.R. n. 527 del 1987 e documenta tale affermazione producendo vari verbali delle riunioni della Commissione, tra cui quello in data 12 dicembre 1984, che porta come allegato il testo dello schema di disciplina in materia di comunicazioni e trasporti definitivamente esaminato e approvato dalla stessa Commissione.

La difesa dello Stato, a sua volta, ritiene di poter contrastare tale censura deducendo: a) l'insussistenza di un obbligo del Governo di adeguarsi al parere della Commissione o di formalizzare una proposta completa di disciplina, dovendo la stessa Commissione soltanto esaminare <nel suo complesso> la materia da regolare secondo gli schemi predisposti dagli Uffici legislativi dei Ministeri interessati; b) il fatto che in data 27 giugno 1973 l'Ufficio legislativo del Ministero dei trasporti aveva trasmesso all'Ufficio Regioni della Presidenza del Consiglio uno schema di disciplina in materia di comunicazioni e trasporti d'interesse provinciale, contenente, tra l'altro, una norma (art. 9) che riservava allo Stato le attribuzioni <in materia di sicurezza degli impianti, dei veicoli e dei natanti>.

4.-La prima di tali considerazioni non può essere condivisa.

Se é vero, infatti, che il parere richiesto alla Commissione paritetica sulle norme di attuazione e un parere obbligatorio ma non vincolante, e anche vero che, ai fini di un corretto svolgimento della funzione consultiva prevista dall'art. 107, primo comma, dello Statuto speciale, la stessa Commissione - come e possibile desumere anche dall'art. 108, secondo comma-deve essere posta in grado di esaminare ed esprimere il proprio avviso sugli schemi dei decreti legislativi che il Governo, a conclusione del lavoro preparatorio, si appresta definitivamente ad adottare ai fini dell'attuazione della disciplina statutaria. Il rispetto di tale esigenza, se non conduce a escludere che il Governo possa apportare, dopo il parere della Commissione, varianti di carattere formale al testo dei decreti, impedisce invece allo stesso di adottare modificazioni o aggiunte suscettibili di alterare il contenuto sostanziale della disciplina su cui la Commissione abbia già avuto modo di manifestare il proprio parere, tanto più ove tali modificazioni vengano a incidere - come nel caso in esame - sul piano della stessa distribuzione delle competenze tra lo Stato e i soggetti di autonomia.

5. - Neppure la seconda considerazione, prospettata in linea di fatto dalla difesa statale, può assumere valore ai fini della decisione.

Come rilevato dalla Provincia ricorrente, nessuna prova e stata addotta dal Governo in ordine al fatto che lo schema di disciplina elaborato dal Ministro dei trasporti e trasmesso in data 27 giugno 1973 all'Ufficio Regioni della Presidenza del Consiglio sia stato poi sottoposto all'esame della Commissione paritetica. Gli atti prodotti in giudizio dall'Avvocatura dimostrano, infatti, solamente che uno schema di disciplina predisposto dal Ministro dei trasporti venne distribuito ai componenti della Commissione a conclusione della riunione del 27 giugno 1973, ma non inducono a ritenere che tale schema (non allegato al verbale e, pertanto, non conosciuto nei suoi contenuti) fosse lo stesso inviato, in quel giorno, dal Ministero dei trasporti all'Ufficio Regioni della Presidenza del Consiglio, che ne accusava ricevuta soltanto tre giorni appresso, il 30 giugno 1973. D'altro canto, lo stesso contenuto dei verbali relativi alle sedute successive della Commissione conduce ad escludere che lo schema in discussione abbia formato oggetto di esame da parte della Commissione, ove si consideri che tale schema non risulta mai richiamato nel corso dei lavori e che i testi degli articoli di volta in volta discussi e allegati ai verbali delle varie sedute esprimono formulazioni che non contengono riserve a favore dello Stato in tema di sicurezza dei trasporti d'interesse provinciale.

Questo insieme di elementi avvalora, dunque, l'affermazione della Provincia di Bolzano, relativa al mancato esame da parte della Commissione paritetica delle norme di attuazione di cui e causa, ai fini della formulazione del parere di cui all'art. 107, primo comma, dello Statuto speciale.

Il vizio, di carattere formale, comporta la dichiarazione d'illegittimità delle norme impugnate nonché l'assorbimento degli ulteriori motivi di censura enunciati nei ricorsi.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

-riuniti i ricorsi-

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, secondo comma, e 11, terzo comma, del d.P.R. 19 novembre 1987 n. 527 (Norme di attuazione dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige in materia di comunicazioni e trasporti d'interesse provinciale).

 

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/02/89.

 

Francesco SAJA - Giovanni CONSO - Ettore GALLO - Aldo CORASANITI - Francesco GRECO - Renato DELL'ANDRO - Gabriele PESCATORE - Ugo SPAGNOLI - Antonio BALDASSARRE - Vincenzo CAIANIELLO - Mauro FERRI - Luigi MENGONI - Enzo CHELI.

 

Depositata in cancelleria il 14/02/89.

 

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Enzo CHELI, REDATTORE