Sentenza n.1134 del 1988

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SENTENZA N.1134

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale della legge regionale approvata il 22 marzo 1988 e riapprovata il 26 luglio 1988 dal Consiglio Regionale delle Marche, avente per oggetto: <Modifica dell'art. 9 della L. R. 30 novembre 1983, n. 38 riguardante <Disciplina dei criteri per l'assegnazione e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457>, promosso con ricorso del Presidente del Consiglio dei ministri, notificato 11 agosto 1988, depositato in cancelleria il 20 agosto 1988 ed iscritto al n. 23 del registro ricorsi 1988.

Visto l'atto di costituzione della Regione Marche;

udito nell'udienza pubblica del 29 novembre 1988 il Giudice relatore Mauro Ferri;

uditi l'Avvocato dello Stato Stefano Onufrio, per il ricorrente, e l'avv. Piero Alberto Capotosti per la Regione.

Considerato in diritto

1. - Con deliberazione del 19 novembre 1981, il CIPE ha dettato, ai sensi dell'art. 2, secondo comma, della legge 5 agosto 1978, n. 457, i criteri generali per le assegnazioni e per la fissazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica. Tali criteri, come afferma la delibera stessa al punto 1, rappresentano i <principi direttivi cui le regioni devono uniformarsi nell'esercizio della loro attività legislativa in materia>.

In particolare, la lettera f) del punto 3 del provvedimento richiede, fra i <requisiti per conseguire l'assegnazione>, un reddito annuo complessivo del nucleo familiare non superiore al limite stabilito dalle delibere dello stesso CIPE e chiarisce che <il reddito di riferimento e quello imponibile relativo all'ultima dichiarazione fiscale al lordo delle imposte e al netto dei contributi previdenziali e degli assegni familiari. Oltre all'imponibile fiscale vanno computati tutti gli emolumenti, indennità, pensioni, sussidi, a qualsiasi titolo percepiti, ivi compresi quelli esentasse>.

La Regione Marche, con legge 30 novembre 1983, n. 38, ha provveduto a disciplinare nel proprio territorio la assegnazione degli alloggi in esame e, quanto al requisito del reddito, ha riprodotto, in termini sostanzialmente identici, la menzionata disposizione emanata dal CIPE (art. 9, primo comma, della legge indicata). Con l'articolo unico della legge riapprovata il 26 luglio 1988, che costituisce oggetto del presente giudizio, la Regione stessa dispone, aggiungendo un comma al citato art. 9, che <nella determinazione del reddito convenzionale di cui al primo comma non vanno calcolati i redditi derivanti al nucleo familiare da sussidi e/o assegni percepiti in attuazione delle vigenti norme da conviventi handicappati o disabili>.

Sostiene il ricorrente Presidente del Consiglio dei ministri che la legge impugnata si pone in contrasto con la delibera del CIPE, nel punto dianzi indicato, in una materia riservata allo Stato ai sensi dell'art. 88, n. 13 del d.P.R. n. 616 del 1977.

La censura non può essere condivisa.

2. - Va, innanzitutto, premesso, come già detto, che la delibera del CIPE in discussione detta, per sua espressa enunciazione (conforme, del resto, a quanto previsto dall'art. 2, secondo comma, punto 2, della legge 5 agosto 1978, n. 457), i <criteri generali>, i <principi direttivi> nella materia de qua: ne consegue che non può essere impedito alle regioni, nell'ambito del loro dovere di uniformarsi a tali criteri nella emanazione della propria normativa, di introdurre delle specificazioni che non contrastino con la ratio delle disposizioni contenute ne! provvedimento del CIPE e delle norme di legge in esso richiamate.

Questa Corte ritiene che la Regione Marche abbia esercitato i suoi poteri nel rispetto delle regole anzidette.

La non computabilità, nel calcolo del reddito annuo complessivo del nucleo familiare, di quanto percepito, sotto forma di sussidio o assegno, da conviventi handicappati o disabili (secondo la formula adoperata dalla legge impugnata) deve ritenersi una specificazione non incompatibile con la ratio sottesa alla particolare disposizione del provvedimento del CIPE invocata dal ricorrente, interpretata anche alla luce dell'intera delibera e di altre norme rilevanti nella materia.

Va osservato, in tal senso, che la circostanza che il reddito annuo complessivo del nucleo familiare superi il limite stabilito dal CIPE (e periodicamente aggiornato) determina il venir meno di un requisito essenziale per conseguire l'assegnazione dell'alloggio. ciò posto, non si può ritenere irragionevole che nel calcolo dell'ammontare del reddito non siano computate, così da non concorrere a determinare la grave conseguenza indicata, quelle provvidenze di varia natura che vengono corrisposte a scopo assistenziale, per fronteggiare (spesso solo parzialmente) situazioni di bisogno anche gravi, e che certamente non contribuiscono ad indicare la <capacita economica> del nucleo familiare.

A conforto di questa tesi possono essere addotte varie considerazioni. Si può, infatti, rilevare, in primo luogo, che la stessa lettera f) del punto 3 della delibera del CIPE significativamente esclude dal calcolo del reddito complessivo gli assegni familiari. Inoltre, il punto 6, lettera a-5), della delibera medesima prevede il diritto ad uno specifico punteggio -ai fini della graduatoria-in caso di <presenza di handicappati nel nucleo familiare>: ciò dimostra che l'organo competente ha, nell'unica disposizione che faccia espresso riferimento a tali soggetti, valutato detta situazione come meritevole di particolare apprezzamento. Sarebbe, pertanto, illogico ed irrazionale ritenere che la stessa condizione (cioè la presenza di handicappati nel nucleo familiare) possa, nella fase precedente alla formazione della graduatoria cioè in quella pregiudiziale relativa alla verifica del possesso dei requisiti per essere ammessi a concorrere ai benefici in questione-, svolgere invece un ruolo negativo, mediante il computo dei sussidi, in tali casi spettanti, nel calcolo del reddito globale di riferimento.

Può, infine ulteriormente rilevarsi che, mentre i redditi di lavoro dipendente sono computati, sempre ai fini del calcolo del reddito annuo complessivo, nella misura del 60 per cento (art. 21 della legge n. 457/78-come modificato dall'art. 2 del d.l. 23 gennaio 1982, n. 9, convertito in legge 25 marzo 1982, n. 94 - richiamato dal punto 3 f della delibera del CIPE), i sussidi o assegni in esame, se computati, dovrebbero viceversa essere calcolati per intero, con la conseguenza assolutamente aberrante che, a parità di reddito complessivo, proprio le famiglie con presenza di handicappati o disabili subirebbero un trattamento deteriore.

3.-In conclusione, la legge regionale impugnata non può ritenersi costituzionalmente illegittima, in quanto ha introdotto, nella disciplina relativa al calcolo del reddito del nucleo familiare nella materia de qua, nell'ambito del criterio generale dettato dal CIPE, una norma di specificazione che risulta sorretta da canoni di logica e ragionevolezza e che non confligge, per i motivi sopra esposti, con l'anzidetto criterio generale.

La questione va, pertanto, dichiarata non fondata.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale della legge della Regione Marche, riapprovata il 26 luglio 1988 (recante <Modifica dell'art. 9 della legge regionale 30 novembre 1983, n. 38 riguardante <Disciplina dei criteri per l'assegnazione e per la determinazione dei canoni degli alloggi di edilizia residenziale pubblica ai sensi del secondo comma dell'art. 2 della legge 5 agosto 1978, n. 457>), sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/12/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Mauro FERRI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22 Dicembre 1988.