Sentenza n.1128 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

SENTENZA N.1128

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 12, comma secondo, della legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari), in relazione all'art. 120 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo Unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), promosso con ordinanza emessa il 9 aprile 1986 dal T.A.R. del Lazio sul ricorso proposto da MARTINO Antonio c/l'Università degli studi di Roma ed il Ministero della pubblica istruzione iscritta al n. 115 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 14/1a s.s. dell'anno 1988.

Visto l'atto di costituzione di Martino Antonio nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 novembre 1988 il Giudice relatore Giuseppe Borzellino;

uditi l'avv. Alessandro Pace per Martino Antonio e l'Avvocato dello Stato Carlo Tomello per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1. - L'art. 12, comma secondo, della legge 18 marzo 1958 n. 311, nel disporre che ai procedimenti disciplinari instaurati a carico di professori universitari di ruolo si applicano taluni articoli-espressamente richiamati-dello Statuto degli impiegati civili dello Stato, omette riferimento positivo all'art. 120.

Quest'ultimo testualmente prevede l'estinzione del procedimento, senza che se ne possa effettuare la rinnovazione, quando siano decorsi novanta giorni dall'ultimo atto compiuto: con ciò viene ad escludersi-a garanzia dell'incolpato - la protrazione sine die dell'azione disciplinare.

Il Collegio remittente dubita della legittimità costituzionale del detto art. 12, poiché omissivo dell'estinzione in parola ed in conseguenza discriminatorio-ex art. 3 Cost. -dei docenti universitari rispetto agli <altri impiegati civili dello Stato, ivi compresi i docenti non universitari>.

2. - La questione è fondata.

E' ben vero che l'attuale ordinamento della docenza universitaria (d.P.R. 11 luglio 1980 n. 382) ha operato una indubbia trasformazione nell'assetto degli insegnanti con una disciplina fortemente innovativa. Tuttavia, ciò concerne precipuamente, come la Corte ha già avuto modo di rilevare, la struttura dei ruoli e il comparto retributivo (sent. n. 1019 del 1988): integra rimane, pur nella particolare configurazione di autonomia connessa a valori pur essi costituzionalmente rilevanti, la posizione dei docenti, inseriti in un rapporto peculiare di pubblico impiego.

Cosicché, la sperimentabilità sine die del procedimento disciplinare costituisce di certo un eccesso di tutela del prestigio della Istituzione universitaria, cedevole a fronte delle garanzie dovute al singolo: quando, infatti, queste ultime vengano adottate non possono su quel prestigio che favorevolmente riflettersi.

L'innegabile disparità è maggiormente rilevabile, dunque, in quanto concretata nei confronti di chi esplica in sommo grado la funzione docente, così comportando la dichiarazione di illegittimità della norma, nella parte in cui non estende ai professori universitari di ruolo anche il dettato dell'art. 120 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3.

3.-Ancorche l'esercizio di difesa da parte dell'incolpato possa, in taluni casi, esser resa meno agevole da un'azione disciplinare iniziata a distanza dai fatti occorsi, considerazioni al riguardo fuoriescono assolutamente dalla presente fattispecie: essa sfugge, per tali differenti aspetti, a una pronuncia - così come invece prospettato dalla difesa- ex art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 12, secondo comma, legge 18 marzo 1958, n. 311 (Norme sullo stato giuridico ed economico dei professori universitari) nella parte in cui non richiama, ai fini della sua applicazione ai professori universitari di ruolo, anche l'art. 120 del d.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3 (Testo Unico delle disposizioni cencernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato).

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14/12/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Giuseppe BORZELLINO, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 22 Dicembre 1988.