Ordinanza n. 1072 del 1988

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ORDINANZA N.1072

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (<Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato>), come modificato dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, e art. 3 stesso d.P.R., come modificato dall'art. 7, comma primo, della l. 29 aprile 1976, n. 177 (<Collegamento delle pensioni del settore pubblico alla dinamica delle retribuzioni. Miglioramento del trattamento di quiescenza del personale statale e degli iscritti alle casse pensioni degli istituti di previdenza>), con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 15 luglio 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da Ferrati Angelo ed altri contro E.N.P.A.S. iscritta al n. 207 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 22/1a s.s. dell'anno 1988;

2) ordinanza emessa il 24 giugno 1987 dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio sul ricorso proposto da De Angelis D'Ossat Sylva contro E.N.P.A.S. iscritta al n. 223 del registro ordinanze 1988 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 23/1a s.s. dell'anno 1988;

Visti gli atti di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 12 ottobre 1988 il Giudice relatore Gabriele Pescatore;

Ritenuto che il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio, con ordinanze 15 luglio 1987 (R.O. n. 207 del 1988) e 24 giugno 1987 (R.O. n. 223 del 1988), ha sollevato questioni di legittimità costituzionale: a) dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, come mod. dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui esclude la computabilità dell'indennità integrativa speciale dalla base di computo dell'indennità di buonuscita E.N.P.A.S., in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.; b) degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, (come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75), nella parte in cui limitano all'80 per cento della retribuzione annua (comprensiva della tredicesima mensilità) la base di computo dell'indennità di buonuscita erogata dall'E.N.P.A.S. in riferimento all'art. 3 Cost.;

Considerato che i giudizi vanno riuniti, stante l'identità della questioni sollevate;

che questa Corte con la sentenza 25 febbraio 1988, n. 220 ha già dichiarato non fondata la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 così come modificati dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui limitano all'80 per cento dello stipendio annuo la base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali , in riferimento all'art. 3 Cost. ;

che, con la stessa sentenza, questa Corte ha dichiarato inammissibile, censurandosi una scelta riservata alla discrezionalità legislativa, la questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, così come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75 - nella parte in cui escludono l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali- in riferimento agli artt. 3, 36 e 38 Cost.;

che tali questioni sono già state dichiarate, rispettivamente, manifestamente infondate con ordinanza 10 giugno 1988, n. 639 e manifestamente inammissibili con la stessa ordinanza e con ordinanza 21 luglio 1988, n. 869;

che, le questioni sollevate con le ordinanze di cui in epigrafe sono identiche a quelle già decise;

che non sono state addotti argomenti nuovi;

Visti gli artt. 26, l. 11 marzo 1953, n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti di giudizi,

a) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032 (<Approvazione del testo unico delle norme sulle prestazioni previdenziali a favore dei dipendenti civili e militari dello Stato>), come mod. dalla l. 20 marzo 1980, n. 75, nella parte in cui esclude l'indennità integrativa speciale dalla base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, sollevate dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanze 15 luglio 1987 (R.O. n. 207 del 1988) e 24 giugno 1987 (R.O. n. 223 del 1988), in riferimento agli artt. 3, 36 3 38 Cost.;

b) dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. 3 e 38 del d.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1032, (come mod. dall'art. 7, primo comma, della l. 29 aprile 1976, n. 177 e dalla l. 20 marzo 1980, n. 75), nella parte in cui limitano all'80 per cento della retribuzione annua la base di calcolo dell'indennità di buonuscita dei dipendenti statali, sollevata dal Tribunale amministrativo regionale per il Lazio con ordinanza 15 luglio 1987 (R.O. n. 207 del 1987).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/11/88.

 

Francesco SAJA - Gabriele PESCATORE

 

Depositata in cancelleria il 06/12/88.