Sentenza n. 1062 del 1988

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SENTENZA N.1062

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Giovanni CONSO, Presidente

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 5, n. 3, del d. Presidente della Regione Sicilia, 20 agosto 1960, n. 3 (Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana), promosso con ordinanze emesse il 17 gennaio 1986 (n. 2 ordinanze) e il 20 dicembre 1985 (n. 8 ordinanze) dal Tribunale di Catania, iscritte ai numeri 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240 e 241 del reg. ord. 1988 e pubblicate nella G.U della Repubblica n. 23 prima serie speciale dell'anno 1988.

Udito nell'udienza pubblica del 27 settembre 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo.

 

Considerato in diritto

 

1.-Deve subito rilevarsi che la sopravvenuta l. reg. Sicilia 24 giugno 1986 n. 31, adeguandosi alla l. statale 23 aprile 1981 n. 154 ha risolto, sostanzialmente nel senso auspicato dalle ordinanze di rimessione, le questioni proposte.

Senonché, a differenza della l. statale n. 154 del 1981, che all'art. 12, primo co., detta una norma transitoria per la quale le disposizioni della nuova legge si applicano anche ai giudizi in corso al momento delle sua entrata in vigore, la legge regionale citata non contiene alcuna analoga norma. Ne consegue che la Corte deve decidere le questioni proposte secondo il contenuto delle ordinanze di rimessione.

In proposito, pero, occorre ricordare che il n. 3 dell'art. 5 d. Pres. Reg. Sicilia 20 agosto 1960 n. 3, ora impugnato, nella parte in cui considera ineleggibili coloro che ricevono uno stipendio o salario da enti, istituti o aziende dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, che abbiano fatto venir meno tale situazione prima della convalida della elezione, e già stato dichiarato costituzionalmente illegittimo con sent. 4 gennaio 1977 n. 45. Altrettanto dicasi per il n. 7 dello stesso articolo, la cui costituzionale illegittimità è stata dichiarata con sent. 12 novembre 1987 n. 432. Per queste parti, quindi, le proposte questioni sono manifestamente inammissibili.

2.-Rimane, però, ancora <scoperta> l'ipotesi degli amministratori degli enti, degli istituti o delle aziende di cui sopra, pure menzionati come ineleggibili dal n. 3 dell'art.5: nella specie- come si è ricordato nella narrativa di fatto - si tratta dei componenti dei Comitati di gestione delle U.S.L.

Ora, deve rilevarsi che tanto la l. reg. Sicilia n. 31 del 1986 quanto la l. statale n. 154 del 1981, prevedono quelle stesse situazioni come cause d'ineleggibilità rispettivamente agli art.li 9, numeri nove e dieci, e 2, numero 8. E vero, pero, che in queste leggi e contemplata la possibilità di rimuovere le dette cause, anche se sopravvenute, mentre nulla dice in proposito il decreto impugnato. Sicché, sotto tale riguardo, potrebbe effettivamente determinarsi un irrazionale trattamento differenziato fra cittadini siciliani e gli altri cittadini della Repubblica, non giustificato da particolari esigenze locali.

Tuttavia, per potere apprezzare la rilevanza della questione in relazione ai due casi prospettati con le due ordinanze 17 gennaio 1986, rispettivamente n.i 232 e 233 Reg. ord. 1988, occorrerebbe conoscere se - come prevedono le leggi sopra indicate - la causa d'ineleggibilità sia stata rimossa dagli interessati <prima della presentazione della candidatura>. Le ordinanze, invece, fanno riferimento a dimissioni avvenute <prima della convalida dell'elezione>: il che non e sufficiente a identificare l'esatto momento della rimozione, dato che anche la presentazione delle candidature avviene ovviamente prima della convalida dell'elezione. Ne può valere il riferimento alla sent. 21 maggio 1975 n. 129 di questa Corte, la quale effettivamente dichiarava l'illegittimità dell'art. 15, numero tre del d.P.R. 16 maggio 1960, n. 570, nella parte in cui considerava ineleggibili gli amministratori di enti dipendenti, sovvenzionati o sottoposti a vigilanza del Comune, cessati dalla carica o dimessisi prima della convalida dell'elezione. Non può valere perché quella sentenza considerava un unico profilo della posizione dell'amministratore dell'ente dipendente o vigilato del Comune, quello concernente la possibile conflittualità d'interessi. Causa questa che effettivamente ben può essere rimossa prima che il conflitto abbia concretamente a verificarsi, e quindi anche dopo l'elezione purché prima della sua convalida. Ma più che di ineleggibilità si tratterebbe allora di causa d'incompatibilità.

In realtà, invece, l'ineleggibilità dell'amministratore dipende dalla sua posizione di preminenza e di potere che può consentirgli di influire sull'esito stesso dell'elezione. Di tal che e essenziale sapere, per potere rettamente decidere, se gli amministratori di cui alle ordinanze in esame si siano o non dimessi prima della presentazione delle candidature.

Ciò non essendo precisato nelle ordinanze, la motivazione è insufficiente e la questione conseguentemente inammissibile.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

a) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, numero tre, del d. Pres. Reg. Sic. 20 agosto 1960 n. 3 (Approvazione del testo unico delle leggi per la elezione dei consigli comunali nella Regione siciliana), sollevata dal Tribunale di Catania con le ordinanze n. 232 e 233 reg. ord. 1988 datate 17 gennaio 1986, in riferimento agli art.li 3 e 51, secondo comma, Cost.

b) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, numero tre, del predetto decreto presidenziale, sollevata dal Tribunale di Catania con ordinanza n. 238 reg. ord. del 20 dicembre 1985, in riferimento agli art.li 3 e 51, secondo comma, Cost., già dichiarato sotto tale profilo costituzionalmente illegittimo con sentenza art. 45 del 1977;

c) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, numero 7, del predetto decreto presidenziale, sollevata dal Tribunale di Catania con le ordinanze n.i 234-235-236-237-238-239-240 e 241 del 20 dicembre 1985, già dichiarato costituzionalmente illegittimo con sentenza n. 432 del 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24/11/88.

 

Francesco SAJA - Ettore GALLO

 

Depositata in cancelleria il 06/12/88.