Sentenza n. 1044 del 1988

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SENTENZA N.1044

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 1° aprile 1988, n. 103, poi convertito, con modificazioni, in legge 1° giugno 1988, n. 176, recante <Rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti>, promosso con ricorso della Regione Emilia Romagna, notificato il 2 maggio 1988, depositato in cancelleria il 9 maggio 1988 successivo ed iscritto al n. 13 del registro ricorsi 1988.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 25 ottobre 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

uditi l'avv. Valerio Onida per la Regione Emilia Romagna e l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - La Regione Emilia Romagna solleva questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 1° aprile 1988, n. 103, poi convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1988, n. 176, in toto e nella parte in cui non prevede che siano le Regioni, anziché il Ministero dell'Interno, ad erogare i contributi ivi previsti e che siano devolute alle Regioni medesime le somme all'uopo destinate. Sarebbero violati gli artt. 117, 118, 119, 77, 97 Cost. anche in relazione agli artt. 22, 27 e 126, terzo comma, del d.P.R. 26 luglio 1977, n. 616, alla legge 28 dicembre 1978, n. 833, agli artt. 2, 90, 94 e 103 della legge 28 dicembre 1975, n. 685, perché: a) la materia disciplinata dal d. l. e da ricomprendersi nelle competenze regionali in tema di sanità ed assistenza sociale, beneficenza pubblica ed assistenza sanitaria; b) non sarebbero previste forme di collaborazione tra Stato e Regioni; c) risulterebbe lesa l'autonomia regionale non essendo prevista la distribuzione alle Regioni dei fondi destinati ad interventi in materia di interesse regionale; d) sarebbe violato il principio costituzionale del buon andamento dell'amministrazione in quanto procedimenti amministrativi statali si sovrapporrebbero ad interventi e a procedure regionali; e) non sussisterebbero i presupposti della necessita e dell'urgenza e l'interesse della Regione sul punto si fonderebbe sulla considerazione che il procedimento legislativo ordinario costituisce una garanzia per essa, in quanto le consentirebbe di partecipare al processo formativo della legge.

La questione non é fondata.

2. - Non può ritenersi sussistente la dedotta violazione dell'art. 77 Cost. per l'avvenuta conversione in legge del d.l. impugnato.

Ed, inoltre, come più volte affermato (sentt. nn. 243/87; 302/88), la eventuale insussistenza delle condizioni per la decretazione di urgenza non riguarda la sfera delle competenze regionali.

2.1. - Per gli altri profili la questione non é fondata.

Il d.l. ora impugnato, convertito nella legge 1° giugno 1988, n. 176 (onde la considerazione delle proposte censure anche in relazione ad essa), si é limitato a rifinanziare la precedente legge n. 297 del 1985 per il triennio 1988-1990, essendo scaduto il precedente triennio (1985-1988), in questa previsto, di durata della erogazione dei contributi finalizzati al sostegno delle attività di prevenzione e di reinserimento dei tossicodipendenti nonché alla distruzione delle sostanze stupefacenti e psicotrope sequestrate o confiscate.

Come si evince dai lavori preparatori, l'emergenza di notevole rilevanza sociale, quale era il fenomeno della droga, al momento dell'emanazione della precedente legge, non solo non é cessata, ma la situazione ha avuto una preoccupante recrudescenza, onde la necessità e l'urgenza di un nuovo intervento legislativo.

La competenza del Ministro dell'Interno trova ancora giustificazione, permanendo la sussistenza delle finalità, già proprie della precedente legge, di disciplinare gli aspetti della tossicodipendenza incidenti sulla criminalità (dimostrata dal rilevante numero dei condannati per delitti connessi all'uso e allo spaccio degli stupefacenti), sulla sicurezza pubblica e sull'ordine pubblico.

Nelle finalità di superamento delle suddette incidenze si inseriscono anche le fasi di recupero e di reinserimento dei tossicodipendenti nella famiglia e nella società.

Le ragioni sopra esposte dell'intervento legislativo sono state poste a fondamento della precedente sentenza (n. 243/1987), con la quale e stato rigettato l'incidente di costituzionalità sollevato dalla stessa Regione ora ricorrente, oltre che dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia, Lombardia e Toscana contro la legge base n. 297 del 1985.

Le considerazioni svolte in quella sentenza valgono a far ritenere non fondata anche la questione ora proposta.

Oltre le ragioni giustificatrici dell'intervento del Ministero dell'Interno, innanzi riportate, si sottolinea ancora che le modalità con le quali avviene l'erogazione dei contributi ai Comuni, alle UU.SS.LL., alle associazioni di volontariato, alle comunità terapeutiche e ad altri enti privati, non escludono una intesa e una collaborazione fra Stato e Regioni in un settore che interessa entrambi; che la stessa Regione va ricompresa tra gli enti locali tramite i quali avviene l'erogazione dei contributi; che le Regioni intervengano e partecipino anche alla fase di formulazione di pareri e proposte.

2.2. - Le norme censurate non ledono l'autonomia finanziaria delle Regioni in quanto la materia disciplinata non rientra tra quelle trasferite dallo Stato alle Regioni.

Non risulta intaccato il finanziamento delle Regioni in quanto il capitolo di bilancio (lo stesso di cui alla precedente legge: il n. 6856 del Ministero del Tesoro) per la materia ora disciplinata e sempre quello del fondo occorrente per far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso e all'accantonamento delle somme relative alla voce del bilancio del Ministero dell'Interno per le misure urgenti in materia di lotta alla droga.

Non sussiste nemmeno la dedotta violazione dell'art. 97 Cost., in quanto la lamentata sovrapposizione di provvedimenti amministrativi é meramente eventuale e contingente, oltre che di agevole eliminazione, mentre altri presunti inconvenienti, come quelli concernenti i ritardi per accurati controlli, sono di mero fatto o occasionali e, comunque, non importano violazione dell'invocato precetto costituzionale.

Tuttavia, la lotta alla tossicodipendenza, anche per gli aspetti non toccati dalla disciplina in esame (per esempio, quelli sanitari, rinviati all'approvazione di apposito piano nazionale), esige urgenti interventi legislativi. Anche in sede di discussione della legge in esame e emersa in tutta la sua gravita ed urgenza la necessita di una riconsiderazione generale della materia in ogni suo aspetto.

Spetta al legislatore l'impostazione di una strategia generale di carattere socio-sanitario, di competenza di autorità nazionali e locali, che coinvolga il privato-sociale, non speculativo, e il pubblico, rappresentato dalle Regioni, dalle Province e dai Comuni, competenti in materia e per la parte sanitaria e per quella assistenziale.

La legge dovrà cogliere i mutamenti intervenuti e dare soluzioni efficaci sul piano della lotta al mercato della droga e su quello della prevenzione, della cura e della riabilitazione, con conseguente apprestamento di servizi sanitari e sociali diffusi sul territorio e capaci di rapportarsi alla situazione del tossicodipendente e del consumatore di sostanze stupefacenti.

Il ritardo di una legge oltre ogni ragionevole limite di tempo renderebbe definitiva l'attuale disciplina che, siccome diretta solamente a superare una emergenza, risulterebbe essenzialmente o gravemente inadeguata anche in relazione al ruolo collaborativo delle autonomie locali, onde questa Corte, se nuovamente investita dalla materia, potrebbe riconsiderare diversamente la questione e trarne le eventuali conseguenze.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 del d.l. 1° aprile 1988, n. 103 (Rifinanziamento delle attività di prevenzione e reinserimento dei tossicodipendenti), convertito, con modificazioni, nella legge 1° giugno 1988, n. 176, sollevata, in riferimento agli artt. 117, 118, 119, 77 e 97 Cost., anche in relazione agli artt. 22, 27 e 126, comma terzo, del d.P.R. 26 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22 luglio 1975, n. 382), alla legge 28 dicembre 1978, n. 833 (Istituzione del servizio sanitario nazionale), agli artt. 2, 90, 94 e 103 della legge 22 dicembre 1975, n. 685 (Disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope. Prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza), dalla Regione Emilia Romagna con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/11/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 30/11/88.