Sentenza n. 1018 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

 

SENTENZA N.1018

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 50 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (<Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo>), promosso con le seguenti ordinanze:

1) ordinanza emessa il 10 dicembre 1982 dal Consiglio di Stato - Sez. VI giurisdizionale sui ricorsi riuniti proposti dal Ministero della pubblica istruzione contro Jacoboni Nestore ed altri iscritta al n. 458 del registro ordinanze 1983 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 267 dell'anno 1983;

2) ordinanza emessa il 13 febbraio 1986 dal T.A.R. per la Campania sul ricorso proposto da Gaetani D'Aragona Gabriele contro il Ministero della pubblica istruzione ed altra iscritta al n. 777 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 1/1a s.s. dell'anno 1987.

Visto l'atto di costituzione di Gaetani D'Aragona Gabriele;

udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello.

 

Considerato in diritto

 

1. - Con ordinanze di analogo contenuto il Consiglio di Stato ed il Tribunale amministrativo per la Campania hanno sollevato questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 50 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748, precisandosi nella prima ordinanza che l'impugnativa riguarda la norma denunciata <nella parte in cui esclude che ai professori universitari pervenuti all'ultima classe di stipendio possa essere corrisposto l'assegno speciale non pensionabile previsto dall'art. 12, quarto comma, del D.L. 1° ottobre 1973, n. 580>.

Ad avviso dei giudici rimettenti la questione trae origine dalla sentenza di questa Corte n. 219 del 1975, che, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale degli artt. 16 bis della legge 18 marzo 1968, n. 249 (modificato dalla legge 20 ottobre 1970, n. 775) e 47 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 -nella parte in cui non estendevano ai professori universitari di ruolo, aventi diritto all'ultima classe di stipendio, il trattamento retributivo onnicomprensivo stabilito per i dirigenti generali di livello A - dichiaro altresì, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale derivata dei primi tre commi dell'art. 12 del D.L. n. 580 del 1973 che prevedevano la corresponsione di un assegno annuo pensionabile. Si soggiunge nelle ordinanze di rimessione che, non avendo questa Corte adottato alcuna statuizione in ordine all'altro assegno speciale non pensionabile previsto dal comma quarto, e disciplinato dai successivi commi quinto, sesto e settimo del medesimo art. 12 del D.L. n. 580 del 1973, si sarebbe formato - sulla base di una pronuncia del Consiglio di Stato in sede giurisdizionale e di una pronuncia in sede consultiva dello stesso organo - un orientamento (peraltro non seguito unanimemente, come si rileva nella stessa ordinanza di rimessione del Consiglio di Stato, emanata proprio nel corso di un giudizio di appello avverso la sentenza di un giudice di primo grado, che si era discostata motivatamente da tale orientamento) circa l'assorbimento dell'assegno speciale non pensionabile, per ultimo indicato, nel trattamento economico onnicomprensivo e ciò per effetto dell'art. 50 d.P.R. n. 748 del 1972, che porrebbe un divieto generalizzato di corrispondere, in aggiunta al predetto trattamento, qualsiasi altra indennità.

I giudici rimettenti dubitano perciò della legittimità costituzionale dell'art. 50 citato, in riferimento all'art. 3 Cost., perché esso impedirebbe alla categoria dei professori universi tari, pervenuti all'ultima classe di stipendio (parametro 825) e quindi titolari di trattamento onnicomprensivo, ma che avessero optato per il regime di tempo pieno, di percepire l'assegno speciale previsto dai comma quarto e seguenti dell'art. 12 del D.L. n. 580 del 1973 proprio per incentivare quel regime, equiparandosi in tal modo, per effetto della norma denunciata, detta categoria di docenti a quella di coloro che non avessero fatto tale scelta e ponendosi perciò su di uno stesso piano situazioni fra loro obbiettivamente diverse.

2. - I giudizi possono essere riuniti per connessione, in quanto entrambe le ordinanze di rinvio sollevano la medesima questione.

Inoltre devesi premettere che, pur essendo la norma denunciata e le altre, cui dette ordinanze si riferiscono, state superate dalla successiva disciplina riguardante il trattamento economico dei professori universitari, permane la rilevanza della questione perché i giudizi a quibus concernono rapporti regolati dalla disciplina precedente.

3. - La questione sollevata nei termini sopra descritti muove da una interpretazione della sentenza n. 219 del 1975, che non può essere condivisa, perché non rispondente al suo contenuto.

In proposito va rilevato che, come si é già avuto modo di osservare, la Corte, nella sentenza n. 219 del 1975, nel dichiarare l'illegittimità costituzionale della normativa che aveva escluso i professori universitari all'ultima classe di stipendio dal trattamento previsto per i dirigenti generali di livello A, e, quindi, nel riconoscere in via additiva a detta categoria di docenti tale trattamento onnicomprensivo (art. 50 del d.P.R. n. 748 del 1972), dichiaro, ex art. 27 della legge n. 87 del 1953, l'illegittimità costituzionale derivata dei primi tre commi dell'art. 12 del D.L. n. 580 del 1973, nella parte in cui attribuivano anche a tale categoria di docenti l'assegno speciale pensionabile previsto da queste ultime disposizioni.

Il ragionamento della Corte, sotteso a tale dichiarazione di illegittimità derivata, appare chiaro, ove si consideri che, una volta esteso ai docenti con parametro 825 il trattamento economico a carattere onnicomprensivo (art. 50 del d.P.R. n. 748 del 1972), non sarebbe potuto continuare a sussistere per essi un assegno annuale aggiuntivo pensionabile, attribuito solo in ragione della carica, perché incompatibile con il principio della onnicomprensività retributiva.

Ciò premesso, appare evidente l'erroneità dell'orientamento giurisprudenziale fatto proprio dai giudici rimettenti, perché nel pronunciare la sentenza n. 219 del 1975 la Corte, pur avendo portato di ufficio il proprio esame sull'art. 12 del D.L. n. 580 del 1973, si limito a far cadere solo l'assegno annuale previsto dai primi tre commi, laddove non avrebbe avuto ragione di non estendere la dichiarazione derivata di illegittimità anche all'assegno previsto dai commi quarto e seguenti - che attribuivano ai professori l'assegno speciale oggetto del presente giudizio - ove avesse ravvisato la medesima incompatibilità con i principi della onnicomprensività. Se ciò non accadde fu certo dovuto all'ovvia considerazione della diversa natura di questo assegno speciale, in quanto finalizzato a scopo perequativo, per compensare il maggiore impegno dei docenti che non svolgevano attività professionale e quindi istituito per incentivare la scelta del regime del tempo pieno, come più confacente al buon andamento delle strutture universitarie, secondo una linea di tendenza seguita anche in prosieguo (legge di delega n. 28 del 1980 e d.P.R. n. 382 del 1980) diretta giustamente a privilegiare l'opzione per tale regime (sul punto v. per riferimenti: sent. n. 376 del 1988).

Si é dunque in presenza di una precisa indicazione emergente per implicito dalla sentenza della Corte che solo ubi dixit voluit e che quindi, avendo spontaneamente sottoposto al suo esame l'art. 12 citato, ne aveva colpito solo una parte omettendo perciò consapevolmente di pronunciarsi sull'altro assegno.

4. - Da quanto precede risulta perciò, in modo che non può dar luogo a dubbi di sorta, come l'art. 50 del d.P.R. n. 748 del 1972, oggetto del giudizio di costituzionalità, non influisca sulla spettanza dell'assegno speciale incentivante previsto dall'art. 12 citato, per i professori a tempo pieno, perché anche se, come si afferma nelle ordinanze di rinvio, la questione sollevata avesse origine nella sentenza n. 219 del 1975 di questa Corte, da detta pronuncia non potrebbe trarsi alcun elemento nel senso della incompatibilità di detto assegno con il principio della onnicomprensività retributiva.

D'altronde, che la questione sollevata muova da un errato presupposto interpretativo emerge dalla considerazione che - anche a volersi ammettere per mera ipotesi che l'assegno speciale incentivante per il tempo pieno sia in contrasto con il principio dell'onnicomprensività - l'art. 50 del d.P.R. n. 748 del 1972 e comunque anteriore all'art. 12 del D.L. n. 580 del 1973, con la conseguenza di dover far ritenere vigente (all'epoca cui si riferiscono i rapporti oggetto dei giudizi a quibus) quest'ultima norma in quanto emanata successivamente.

Né al riguardo potrebbe sostenersi che, essendo l'estensione ai professori universitari delle norme sul trattamento economico, di cui al d.P.R. n. 748 del 1972, intervenuta per effetto della sentenza di questa Corte n. 219 del 1975, sarebbero state implicitamente abrogate tutte le disposizioni con esse incompatibili.

Una tesi del genere é facilmente contraddetta dalla considerazione che questa Corte - evidentemente proprio perché dovette escludere come effetto automatico di tale estensione l'abrogazione delle norme incompatibili, intervenute nel periodo intercorrente fra il d.P.R. n. 748 del 1972 e detta pronunzia - avverti l'esigenza di dichiarare l'illegittimità costituzionale in via derivata dei primi tre commi dell'art. 12 citato, cioè di disposizioni emanate proprio durante tale intercorrenza e considerate incompatibili con il regime della onnicomprensività.

Anche da un punto di vista temporale, in base alle considerazioni teste formulate, e dunque da ritenersi che, all'epoca cui si riferiscono i rapporti oggetto dei giudizi a quibus, in mancanza di qualsiasi intervento abrogativo, erano in vigore le disposizioni riguardanti l'assegno speciale incentivante previsto per i professori a tempo pieno e loro spettante nonostante che fossero pervenuti all'ultima classe di stipendio (parametro 825) e fossero quindi divenuti destinatari, quanto al tetto retributivo, del trattamento economico onnicomprensivo.

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 del d.PR. n. 748 - sollevata nell'assunto che, per effetto di questa norma, a tale categoria di professori non spetterebbe l'assegno in questione - non é perciò fondata nemmeno sotto tale profilo, risultando, anche sotto il profilo della successione delle leggi nel tempo, erroneo l'assunto interpretativo da cui essa muove.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 50 del d.P.R. 30 giugno 1972, n. 748 (<Disciplina delle funzioni dirigenziali nelle amministrazioni dello Stato, anche ad ordinamento autonomo>), sollevata, in riferimento all'art. 3 Cost., con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella Sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26/10/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 09/11/88.