Sentenza n. 995 del 1988

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SENTENZA N.995

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Friuli-Venezia Giulia notificato il 9 maggio 1981, depositato in cancelleria il 21 successivo ed iscritto al n. 20 del registro ricorsi 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito della lettera 5 marzo 1981, n. 213608/CUP, con la quale la Procura Generale della Corte dei conti si e attribuito il potere di esercitare un'azione di risarcimento danni per presunte <irregolarità> che sarebbero state commesse a seguito del trasferimento alla Regione di trentadue ex dipendenti degli enti edilizi soppressi.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avvocato Gaspare Pacia per la Regione Friuli-Venezia Giulia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - Con il conflitto di attribuzione proposto, la Regione Friuli - Venezia Giulia contesta alla Procura generale della Corte dei conti il potere di promuovere, presso la Corte medesima, un'azione volta all'accertamento della responsabilità di amministratori o dipendenti della Regione. Il conflitto e stato elevato in relazione a un atto concernente una richiesta di notizie circa il trattamento (definito, dopo alterne vicende, con la legge regionale 15 marzo 1976, n. 2) riguardante trentadue dipendenti del Ministero dei lavori pubblici, trasferiti alla regione ricorrente a seguito della soppressione degli enti edilizi. Gli atti di inquadramento nel ruolo regionale dei menzionati ex dipendenti ministeriali, emanati in applicazione del la ricordata legge regionale n. 2 del 1976, sono stati considerati legittimi dal giudice amministrativo, che però ha dubitato della costituzionalità della stessa legge regionale in base alla quale erano stati disposti. La relativa questione e stata tuttavia respinta da questa Corte con la sentenza n. 99 del 1987.

2.-Con il presente ricorso per conflitto di attribuzione la Regione Friuli-Venezia Giulia ripropone, in relazione a un atto di concreto esercizio dei poteri istruttori della Corte dei conti, argomenti analoghi a quelli prospettati in altre occasioni in ordine alla spettanza alla Procura generale presso la Corte dei conti del potere di azione per l'accertamento di eventuali responsabilità di amministratori e dipendenti regionali. Più in particolare, la ricorrente sostiene che spetterebbe soltanto alla Giunta regionale, e non a un organo della Corte dei conti, deliberare in ordine al promovimento dell'azione per eventuali danni procurati alla finanza regionale.

Poiché gli argomenti addotti sono stati più volte giudicati in passato come infondati (sentt. nn. 110 del 1970, 68 del 1971, 211 del 1972 e, da ultimo, 121 del 1988) e poiché la Regione non prospetta nuovi profili o nuove considerazioni a sostegno della sua posizione, questa Corte non ha alcun motivo per distaccarsi dalla sua costante giurisprudenza e per non ritenere i predetti motivi come privi di fondamento, anche ai fini dell'accoglimento del ricorso in esame.

3. - Gli unici profili nuovi prospettati dalla ricorrente, che pertanto occorre esaminare nel presente giudizio, concernono, innanzitutto, il presunto sconfinamento nel merito dell'atto impugnato. Nuova é altresì l'eccezione di legittimità costituzionale relativa agli artt. 31 e 32 della legge statale 19 maggio 1976 n. 335, nelle parti in cui non si prevede, nel primo, che i giudizi di responsabilità siano promossi ad istanza delle regioni e si stabilisce, nel secondo, l'obbligo della denunzia al Procuratore generale della Corte dei conti dei fatti che diano luogo a responsabilità.

3.1. - La prima censura non può essere accolta.

Come risulta dalla narrativa, l'atto impugnato é volto ad accertare eventuali irregolarità, presuntivamente produttive di danno alla finanza regionale, che si sarebbero verificate a la ricordata legge regionale n. 2 del 1976, sono stati considerati legittimi dal giudice amministrativo, che però ha dubitato della costituzionalità della stessa legge regionale in base alla quale erano stati disposti. La relativa questione é stata tuttavia respinta da questa Corte con la sentenza n. 99 del 1987.

3.2. - Né questa Corte ritiene di sollevare nel presente giudizio questione di legittimità costituzionale degli articoli 31 e 32 della legge 19 maggio 1976 n. 335, in quanto la relativa eccezione prospettata dalla ricorrente appare manifestamente infondata alla luce di quanto costantemente affermato dalla giurisprudenza costituzionale indicata al precedente n. 2.

A quelle considerazioni si può aggiungere che il fatto che la Procura generale presso la Corte dei conti agisca esclusivamente a difesa dell'ordinamento obiettivo toglie ogni valore a quanto dedotto dalla ricorrente con riferimento sia ad una presunta impossibilita, per la suddetta Procura, di promuovere l'azione di responsabilità anche per enti diversi dallo Stato, sia alla affermata rilevanza della nuova norma di attuazione (art. 12 del d.P.R. 15 gennaio 1987 n. 169) la cui operatività é limitata alle azioni promosse nell'interesse della Regione Friuli-Venezia Giulia e non a quelle (diverse) promosse a tutela dell'ordinamento obiettivo.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che spetta alla Procura generale presso la Corte dei Conti promuovere l'azione di responsabilità, e quindi esercitare i relativi poteri istruttori, nei confronti degli amministratori e dei dipendenti della Regione Friuli-Venezia Giulia, per l'accertamento di eventuali danni connessi all'esercizio delle loro funzioni.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12/10/88.

 

Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE

 

Depositata in cancelleria il 27/10/88.