Ordinanza n. 982 del 1988

 CONSULTA ONLINE 

 

ORDINANZA N. 982

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

dott. Francesco SAJA,

prof. Giovanni CONSO

prof. Ettore GALLO

prof. Giuseppe BORZELLINO

dott. Francesco GRECO

prof. Renato DELL'ANDRO

prof. Gabriele PESCATORE

avv. Ugo SPAGNOLI

prof. Francesco Paolo CASAVOLA

prof. Antonio BALDASSARRE

prof. Vincenzo CAIANIELLO

avv. Mauro FERRI

prof. Luigi MENGONI

prof. Enzo CHELI,

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, lett. c), del d.P.R. 26 ottobre 1972, n. 637 (Disciplina delle imposte sulle successioni e donazioni), promosso con ordinanza emessa il 15 aprile 1987 dalla Commissione Tributaria di I grado di Macerata sul ricorso proposto dalla Ditta Serpetta Clara ed altri, iscritta al n. 352 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 34, prima serie speciale, dell'anno 1987;

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

Udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco;

Ritenuto che nel corso di un procedimento iniziato da Santarelli Clara ed avente per oggetto la determinazione di un attivo ereditario ai fini dell'imposta sulla successione di Santarelli Mario, la Commissione tributaria di primo grado di Macerata, con ordinanza del 15 aprile 1987 (reg. ord. n. 352 del 1987), sollevava, in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost., questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, lett. c) d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637, che, dopo aver considerato compresi nell'attivo ereditario beni trasferiti a titolo oneroso negli ultimi sei mesi di vita del defunto, dispone doversi detrarre l'ammontare delle somme impiegate, "successivamente al trasferimento", nell'estinzione di passività risultanti da atti aventi data certa anteriore di almeno sei mesi all'apertura della successione;

che, secondo quanto la Commissione premetteva in fatto, il defunto Santarelli, già proprietario di un immobile gravato da privilegio per effetto dell'assunzione di un debito, aveva potuto vendere l'immobile stesso solo previa estinzione del debito medesimo: l'estinzione era stata così non successiva ma anteriore al trasferimento, ciò che aveva impedito di detrarre dall'attivo ereditario l'ammontare della somma corrispondente;

che, tanto premesso, il collegio rimettente dubitava che la norma impugnata contrastasse coi principi di eguaglianza e di capacità contributiva, ritenendo non esservi ragione di permettere la detrazione dall'attivo ereditario delle somme pagate "dopo", e non anche di quelle pagate "prima" del negozio traslativo, purché sempre destinate all'estinzione di passività;

che la Presidenza del Consiglio dei ministri, intervenuta, chiedeva dichiararsi la non fondatezza della questione;

Considerato che, come questa Corte ha osservato più volte (cfr., da ultimo, ordd. nn. 321 e 334 del 1987), il legislatore ordinario ben può ricorrere, nella materia tributaria e nell'esercizio della propria discrezionalità, a presunzioni, purché non irragionevoli e non idonee a costituire una base fittizia dell'imposizione;

che è palesemente non irragionevole, ma corrispondente a concreti indici di verosimiglianza, presumere, da un lato, che le alienazioni compiute negli ultimi sei mesi di vita del de cuius siano intese a far eludere l'imposta di successione e, d'altro lato, e per contro, che l'impiego della somma ricavata dall'alienazione nell'estinzione di una passività, certa ed anteriore, comporti la sottrazione della somma stessa dall'attivo ereditario;

che neppure il mancato ricorso, da parte del legislatore, ad altri indici di verosimiglianza, da lui ritenuti meno sicuri, può essere considerato irragionevole;

che, in conclusione, deve ritenersi manifestamente infondata la denuncia di incostituzionalità espressa dalla Commissione tributaria marchigiana;

Visti gli artt. 26 l. 11 marzo 1953 n. 87 e 9 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, terzo comma, lett. c), d.P.R. 26 ottobre 1972 n. 637 (Disciplina delle imposte sulle successioni e donazioni), sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Macerata con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 ottobre 1988.

 

Francesco SAJA -  Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 19 ottobre 1988.