Sentenza n. 834 del 1988

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SENTENZA N.834

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Provincia di Bolzano notificato il 14 luglio 1987, depositato in Cancelleria il 21 luglio 1987 ed iscritto al n. 18 del registro ricorsi 1987 per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 22 maggio 1987, concernente <Adozione dei criteri e dei parametri previsti dall'art. 1, comma quarto, decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, in legge 6 marzo 1987, n. 65, recante misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi, per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico>.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 21 giugno 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi gli avv.ti Roland Riz e Umberto Coronas per la Provincia di Bolzano e l'Avvocato dello Stato Sergio Laporta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. -Con decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, convertito, con modificazioni, nella legge 6 marzo 1987, n. 65, venivano dettate <misure urgenti per la costruzione o l'ammodernamento di impianti sportivi per la realizzazione o completamento di strutture sportive di base e per l'utilizzazione dei finanziamenti aggiuntivi a favore delle attività di interesse turistico>. In particolare erano previsti, con l'art. 1, comma primo, interventi relativi a impianti sportivi destinati a soddisfare le esigenze dei campionati delle diverse discipline sportive (lettera b) e a promuovere l'esercizio delle attività sportive (lettera c); con i commi quarto e quinto era stabilito che tali interventi, (se) effettuati da dati enti (comuni, loro consorzi, comunità montane, indicati dal successivo art. 2, comma primo, lettera b, ai quali da quest'ultima norma la Cassa depositi e prestiti era autorizzata a concedere mutui a totale carico dello Stato), fossero realizzati secondo programmi approvati annualmente dal Ministro del turismo e dello spettacolo (comma quarto), ed era altresì disposto che tali programmi fossero elaborati da un comitato presieduto dal Ministro del turismo e dello spettacolo (comma quinto) e quindi formulati dal detto Ministro sulla base dei criteri e parametri definiti (su parere tecnico del CONI) e adottati (su parere delle Commissioni parlamentari permanenti) dal Ministro stesso (comma quinto). Con l'art. 2 erano, poi, previsti finanziamenti dei detti interventi, e in particolare, fra l'altro: mutui ventennali a totale carico dello Stato da parte della Cassa depositi e prestiti a favore dei comuni, loro consorzi e comunità montane per la realizzazione degli interventi di cui all'art. 1, comma primo, lettere b) e c) (art. 2, comma primo, lett. b); mutui decennali assistiti da contributo statale sull'onere annuo di ammortamento per capitale e interessi da parte dell'Istituto per il credito sportivo ai soggetti di cui alla legge 18 febbraio 1983, n. 50 (enti pubblici locali ed altri, che intendano costruire o migliorare impianti sportivi, federazioni sportive, società e associazioni sportive, enti di promozione sportiva e società e associazioni a questi ultimi enti affiliate) per la realizzazione di impianti destinati alle finalità di cui all'art. 1, lettere b) e c) (art. 2, comma primo - ter); contributo in conto capitale a favore dei soggetti indicati nell'art. 3 della legge 24 dicembre 1957, n. 1295 (federazioni sportive, società e associazioni sportive, enti di promozione sportiva, società e associazioni a questi ultimi enti affiliate) per l'attuazione degli interventi di cui all'art. 1, lett. c) (art. 2, comma secondo).

Con decreto del Ministro del turismo e dello spettacolo 22 maggio 1987, erano appunto adottati i criteri e i parametri di cui all'art. 1, commi quarto e quinto, del decreto-legge n. 2 del 1987, come sopra convertito, provvedendosi: sui principi da osservare nella distribuzione dei finanziamenti, sugli elementi cui avere riguardo nell'elaborazione dei programmi, sui dati, dalla cui analisi trarre i parametri atti all'individuazione delle linee e delle priorità di intervento (art. 1); sugli specifici indirizzi da rispettare negli interventi al fine di inquadrarli nella dimensione finanziaria prevista dalla legge (art. 2); sui termini e sulle modalità delle domande, da produrre da parte degli enti (art. 3). Veniva altresì disposto: sulla composizione della commissione di collaudo delle opere assegnatarie dei benefici di cui all'art. 2, comma primo, lett. b), e di quelle previste dall'art. 2, comma secondo, del decreto-legge n. 2 del 1987, come sopra convertito (art. 4); sulla composizione della commissione di vigilanza sullo stato di attuazione del programma così tracciato e sull'avanzamento delle opere (art. 5).

2. - La Provincia autonoma di Bolzano, dopo avere, nell'aprile 1987, sollevato in via principale questione di legittimità costituzionale del decreto-legge n. 2 del 1987, come convertito nella legge n. 65 del 1987, di cui censurava, fra le altre, le norme suindicate (artt. 1, commi quarto e quinto; 2, commi primo, lett. b, primo - ter, e secondo), ha ora promosso conflitto di attribuzione in ordine al decreto ministeriale 22 maggio 1987, deducendo analoghe lesioni delle competenze provinciali di cui allora lamentava la violazione.

Sostiene, infatti, la provincia ricorrente che il Ministro del turismo e dello spettacolo, con il decreto impugnato, abbia leso le dette competenze - da essa provincia esercitate mediante una legislazione ampia ed organica - estraniandola dalla programmazione degli interventi sportivi e dai relativi finanziamenti, e particolarmente: adottando i criteri e i parametri previsti per l'elaborazione dei programmi; disponendo che i progetti delle opere siano presentati direttamente ad esso Ministro invece che alla provincia; regolando la composizione delle commissioni di collaudo delle opere (finanziate ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. b, e dell'art. 2, comma secondo) e la vigilanza sullo stato di attuazione dei programmi; stabilendo che i finanziamenti siano assegnati ai beneficiari invece che per il tramite della provincia.

3. - Con la sentenza n. 517 del 1987 questa Corte ha dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 1, commi quarto e quinto, della legge n. 65 del 1987 - ritenendo fondata l'impugnazione proposta allora (anche) dalla Provincia di Bolzano - nella parte in cui, relativamente (anche) alla detta Provincia disciplina(va) gli interventi sugli impianti necessari ai campionati (art. 1, comma primo, lett. a) e alle attività sportive (art. 1, comma primo, lett. b) <attribuendone la programmazione allo Stato nella persona del Ministro per il turismo e lo spettacolo>, per contrasto con l'art. 9, n. 11, dello Statuto Trentino-Alto Adige, come interpretato e determinato dalla normativa di attuazione, <che affida all'autonomia legislativa provinciale la disciplina e la programmazione delle attività sportive, agonistiche e non>.

Ha altresì dichiarato l'illegittimità costituzionale degli artt. 2, comma primo, lett. b), e 2, comma primo - ter, della predetta legge - sempre ritenendo fondata l'impugnazione allora proposta (anche) dalla Provincia di Bolzano - nella parte in cui, relativamente (anche) alla detta provincia, prevede(va) finanziamenti per interventi relativi ad impianti destinati ad attività sportive sia agonistiche che non agonistiche, per contrasto con gli artt. 78 e 80 dello Statuto Trentino-Alto Adige, che attribuiscono alle Province autonome <il potere di disciplinare con proprie leggi gli interventi finanziari nei settori di propria competenza>.

Ha infine dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, comma secondo, della stessa legge - ritenendo fondata l'impugnazione allora proposta (anche) dalla Provincia autonoma di Bolzano, nella parte in cui, relativamente (anche) alla detta provincia prevedeva finanziamenti per interventi in ordine a impianti destinati all'esercizio di attività sportive non agonistiche, per contrasto con gli artt. 78 e 80 dello Statuto Trentino-Alto Adige, che dispongono nel senso suindicato.

Dichiarate in tal modo costituzionalmente illegittime, in quanto lesive delle competenze provinciali, le norme legislative costituenti il titolo e comunque il presupposto dei provvedimenti adottati, e quindi dei poteri esercitati, dal Ministro del turismo e dello spettacolo con il decreto ora impugnato, anche tali poteri devono ritenersi lesivi delle dette competenze e pertanto non spettanti allo Stato.

Tanto va dichiarato, annullandosi per l'effetto il decreto stesso.

Né a ciò é d'ostacolo ed anzi conferisce il decreto-legge 22 febbraio 1988, n. 22- convertito nella legge 21 marzo 1988, n. 22 - con il quale, preso atto della sentenza di questa Corte n. 517 del 1987, la disciplina recata dal decreto-legge n. 2 del 1987, come convertito nella legge n. 65 del 1987, é stata interamente modificata, stabilendosi, in riferimento alla Provincia di Bolzano, che i programmi per gli interventi sugli impianti destinati all'attività sportiva sia agonistica che non agonistica (e quindi la disciplina degli interventi stessi) sono predisposti, per il suo territorio, dalla detta provincia, e che a questa sono trasferite le somme erogate per finanziare gli interventi suindicati.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che non spetta al Ministro del turismo e dello spettacolo, con il decreto 22 maggio 1987, in riferimento al territorio della Provincia di Bolzano, adottare i criteri e i parametri per l'elaborazione dei programmi di interventi in ordine agli impianti destinati all'attività sportiva agonistica e non agonistica di cui al decreto-legge 3 gennaio 1987, n. 2, come convertito nella legge 6 marzo 1987, n. 65; ne disporre che i progetti delle opere siano presentati direttamente ad esso Ministro; né regolare la composizione delle commissioni di collaudo delle opere finanziate ai sensi dell'art. 2, comma primo, lett. b), e dell'art. 2, comma secondo, del detto d.l. n. 2 del 1987, e la vigilanza sullo stato di attuazione dei programmi; né stabilire che i finanziamenti per i detti interventi siano assegnati direttamente agli enti beneficiari;

annulla, per l'effetto, il suindicato decreto del ministro del turismo e dello spettacolo 22 maggio 1987.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/88.

 

Francesco SAJA - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 21/07/88.