Sentenza n. 827 del 1988

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SENTENZA N.827

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale dell'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita sanitarie locali) promossi con n. 2 ordinanze emesse dal T.A.R. per il Veneto in data 10 luglio 1986 sul ricorso proposto da Gasperoni Silvana ed altre contro la Presidenza del Consiglio dei ministri ed altri, iscritta al n. 786 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 3, prima serie speciale, dell'anno 1987 ed in data 23 aprile 1987 sul ricorso proposto da Alberton Leopolda ed altri contro la Commissione di controllo sulla Amministrazione Regionale del Veneto ed altri, iscritta al n. 602 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 46, prima serie speciale, dell'anno 1987;

udito nella camera di consiglio dell'11 maggio 1988 il Giudice relatore Ugo Spagnoli.

 

Considerato in diritto

 

1.-L'art. 64 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761, emanato in attuazione dell'art. 47 della legge delega 23 dicembre 1978, per la disciplina del personale delle unita sanitarie locali, stabilisce che il personale proveniente dagli enti e dalle amministrazioni le cui funzioni sono trasferite alle unita sanitarie locali ai sensi della legge 23 dicembre 1978, n. 833, sarà inquadrato nei ruoli nominativi regionali in base alle tabelle di equiparazione di cui all'allegato 2.

Per effetto della tabella D dell'allegato 1 (Ruolo tecnico) al predetto decreto del Presidente della Repubblica, si prevede, all'interno del profilo professionale degli assistenti sociali, uno sviluppo di carriera articolato su due posizioni funzionali, quella inferiore (che e poi quella iniziale) denominata < assistente sociale collaboratore>, e quella superiore denominata <assistente sociale coordinatore>.

Le tabelle di equiparazione contenute nell'allegato 2, prevedono il collocamento, nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore, degli assistenti sociali aventi otto anni di servizio nella qualifica solo se provenienti dai cessati enti ospedalieri, dalle regioni e dagli enti parastatali. Per gli assi stenti sociali provenienti dagli enti locali il criterio dell'anzianità nella carriera viene abbandonato ed in sua vece viene richiesto, sempre ai fini del collocamento nella medesima posizione funzionale di assistente sociale coordinatore, il possesso della preesistente qualifica di <assistente sociale capo>.

Le ordinanze del T.A.R. Veneto dubitano della legittimità costituzionale dell'allegato 2 al d.P.R. 20.12.1979, n. 761, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. per la discriminazione - ad avviso dei giudici remittenti ingiustificato - tra il trattamento riservato - ai fini dell'inquadramento - agli assistenti sociali trasferiti alle UU.SS.LL. a seconda della loro provenienza dai cessati enti ospedalieri, dalle regioni e dagli enti parastatali oppure dagli enti locali. Tale arbitraria disuguaglianza di trattamento tra dipendenti chiamati ad effettuare le stesse funzioni, inoltre, determinando situazioni di tensione capaci di compromettere l'ordinato svolgimento del lavoro, contrasterebbe con i principi di buon andamento e imparzialità dell'amministrazione.

2. - La questione é fondata.

Invero la tabella impugnata introduce una disparità di trattamento, priva di razionale fondamento, tra gli assistenti sociali trasferiti alle UU.SS.LL., a seconda del diverso ente di provenienza.

L'inquadramento nella posizione funzionale più elevata infatti, mentre per gli assistenti sociali di altra provenienza é disposto con il solo criterio dell'anzianità, per quelli dipendenti dagli enti locali é invece subordinato all'avvenuto raggiungimento di una determinata qualifica apicale (assistente sociale capo) corrispondente necessariamente a limitati posti in pianta organica.

Tale diversità di criteri non trova alcuna plausibile giustificazione, poiché, in tutti i casi, si tratta di personale che svolgeva, nell'ente di provenienza, la medesima attività e che identici compiti é chiamato ad adempiere nell'ente in cui é trasferito ex lege.

L'irragionevole discriminazione in danno degli assistenti sociali provenienti dagli enti locali, si manifesta anche sotto un altro profilo.

Nel contratto collettivo che ha disciplinato il rapporto di lavoro degli enti locali (d.P.R. l.6.1979, n. 191), infatti, essendo tutti gli assistenti sociali inquadrati in un unico livello retributivo - funzionale, non e prevista la qualifica di assistente sociale capo. Di conseguenza, nessuno di costoro poteva averla raggiunta. Pertanto essi, in applicazione dei criteri previsti dalla tabella impugnata, non possono che essere inquadrati, nelle UU.SS.LL., nella posizione inferiore di assistente sociale collaboratore, con ciò trovandosi comunque, anche se di pari o maggiore anzianità di servizio, in una situazione sottordinata rispetto agli assistenti provenienti da enti diversi e con anzianità di almeno otto anni, inquadrati nella qualifica di <assistente sociale coordinatore>.

Per questi motivi, deve considerarsi fondata la questione relativa alla violazione dell'art. 3 Cost., e ritenersi assorbita la censura formulata in riferimento all'art. 97 Cost.

Pertanto l'allegato 2 del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 deve ritenersi costituzionalmente illegittimo nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di assistente coordinatore del personale proveniente dagli enti locali e trasferito alle UU.SS.LL., che alla data del 20 dicembre 1979 aveva espletato presso tali enti attività di servizio per almeno otto anni con la qualifica di assistente sociale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la illegittimità costituzionale della tabella relativa alle assistenti sociali ricompresa nell'allegato 2 (contenente disposizioni sulla equiparazione delle qualifiche e dei livelli funzionali del personale delle unita sanitarie locali) del d.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761 (Stato giuridico del personale delle unita sanitarie locali), nella parte in cui non prevede l'inquadramento nella posizione funzionale di assistente sociale coordinatore del personale proveniente dagli enti locali e trasferito alle UU.SS.LL. che, alla data del 20 dicembre 1979, abbia prestato attività di servizio per almeno otto anni con la qualifica di assistente sociale nell'ente di provenienza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 05/07/88.

 

Francesco SAJA - Ugo SPAGNOLI

 

Depositata in cancelleria il 21/07/88.