Ordinanza n. 803 del 1988

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ORDINANZA N.803

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nei giudizi di legittimità costituzionale degli artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) e successive modificazioni, promossi con ordinanze emesse il 31 agosto 1985 (n. 4 ordinanze) e il 29 giugno 1987 (n. 2 ordinanze) dal Pretore di Pietrasanta, iscritte rispettivamente ai nn. 799, 800, 801 e 802 del registro ordinanze 1985 e ai nn. 412 e 551 del registro ordinanze 1987 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 17/1a s.s. dell'anno 1986 e nn. 39 e 44/1a s.s. dell'anno 1987;

Visti gli atti d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 10 febbraio 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Pretore di Pietrasanta con sei ordinanze emesse il 31 agosto 1985 (Reg. Ord. nn. 799/85, 800/85, 801/85 e 802/85) e il 29 giugno 1987 (Reg. Ord. nn. 412/87 e 551/87) ha sollevato questione di legittimità costituzionale: a) degli artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) in riferimento agli artt. 3, primo comma e 77 (recte: 79) Cost., nella parte in cui, senza ricorrere alle formalità costituzionalmente previste per la concessione dell'amnistia, assicurano un trattamento privilegiato, analogo a quello di un'amnistia condizionata, a chi abbia commesso reati urbanistici di tipo contravvenzionale anteriormente al 1° ottobre 1983; b) delle medesime disposizioni, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 128 Cost., nella parte in cui direttamente impongono la sanatoria amministrativa di abusi edilizi commessi anteriormente al 1° ottobre 1983, anche quando questi siano in contrasto con la normativa urbanistica di fonte comunale;

Considerato che, per l'identità delle questioni, i giudizi possono essere riuniti;

che, con la questione sub a), il giudice a quo sostanzialmente lamenta che a chi abbia commesso contravvenzioni urbanistiche anteriormente al 1° ottobre 1983 e concesso un trattamento favorevole analogo a quello di un'amnistia condizionata senza ricorrere alle formalità costituzionalmente previste per la concessione dell'amnistia dall'art. 79 Cost.;

che analoga questione é già stata dichiarata infondata con la sent. n. 369 del 1988 e che non sono stati addotti profili od argomenti nuovi rispetto a quelli già esaminati dalla Corte con la citata decisione;

che se il giudice a quo avesse inteso denunciare un'irragionevole disparità di trattamento fra chi ha commesso l'abuso edilizio anteriormente al 1° ottobre 1983 e chi lo ha commesso tra tale data ed il 19 marzo 1985, perché soltanto al primo soggetto e non anche al secondo sarebbe stato usato un trattamento privilegiato, la questione sarebbe palesemente irrilevante, dal momento che dalle ordinanze di rimessione risulta che, nelle fattispecie all'esame del giudice a quo, i reati sono stati commessi certamente in epoca anteriore al 1° ottobre 1983;

che con la questione sub b) il giudice a quo ritiene che le disposizioni impugnate - nella parte in cui ammettono la sanatoria amministrativa di abusi edilizi pregressi anche quando si tratti di violazione della normativa urbanistica di fonte comunale - ledano l'autonomia riconosciuta con legge generale ai Comuni in materia urbanistica;

che, tuttavia, non é stato offerto dal giudice a quo alcun elemento atto a motivare la rilevanza della questione stessa e, in particolare, il riferimento alla specie di disposizioni comunali impeditive o, comunque, limitative del condono previsto dalle disposizioni impugnate;

che, conseguentemente, la predetta questione va dichiarata manifestamente inammissibile per assenza di motivazione in ordine alla rilevanza della stessa;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale;

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

riuniti i giudizi;

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale degli artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 (Norme in materia di controllo dell'attività urbanistico - edilizia, sanzioni, recupero e sanatoria delle opere edilizie) sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 77 (recte: 79) Cost., dal Pretore di Pietrasanta con le ordinanze in epigrafe;

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli stessi artt. da 31 a 44 della legge 28 febbraio 1985, n. 47 sollevata, in riferimento agli artt. 3, primo comma e 128 Cost., dal Pretore di Pietrasanta con le medesime ordinanze.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 04/07/88.

 

Francesco SAJA - Renato DELL'ANDRO

 

Depositata in cancelleria il 14/07/88.