Sentenza n. 771 del 1988

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SENTENZA N.771

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nei giudizi promossi con ricorsi delle Regioni Liguria e Lombardia notificati il 7 settembre 1979 e il 3 gennaio 1980, depositati in Cancelleria il 14 settembre 1979 e il 18 gennaio 1980 ed iscritti al n. 26 del registro ricorsi 1979 e al n. 3 del registro ricorsi 1980, per conflitti di attribuzione sorti a seguito delle Note del Commissario del Governo per le Regioni Liguria e Lombardia rispettivamente del 5 luglio e del 27 ottobre 1979, recanti: <Assoggettamento all'obbligo di rendicontazione e al giudizio di conto dei tesorieri regionali> e (per la Regione Lombardia) dell'ordinanza della Corte dei conti - Sezione II giurisdizionale - n. 015/79 del 7 febbraio 1979.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nell'udienza pubblica del 9 febbraio 1988 il Giudice relatore Antonio Baldassarre;

uditi l'Avvocato Sergio Panunzio per la Regione Liguria, l'Avvocato Umberto Pototschnig per la Regione Lombardia e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei Ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - Con i due ricorsi indicati in epigrafe la Regione Liguria e la Regione Lombardiasollevano conflitto di attribuzione in relazione alle note, di identico contenuto, del Commissario del Governo per le rispettive regioni-emessa, l'una, il 5 luglio 1979 e, l'altra, il 27 ottobre 1979 - con le quali si portava a conoscenza delle stesse che, nel corso di un giudizio sul conto relativo ad altra Regione (Campania), la Corte dei conti, Sez. 2o, aveva adottato l'ordinanza 7 febbraio 1979, contenente un'ingiunzione ai tesorieri regionali di presentare i conti giudiziali della gestione delle entrate e delle spese di contabilità regionale.

Con i medesimi ricorsi le stesse Regioni chiedono <per quanto possa occorrere> che i presenti giudizi siano estesi anche alla predetta ordinanza della Corte dei conti riportata nella nota commissariale direttamente impugnata.

In relazione a tali atti, le ricorrenti chiedono che sia dichiarato che non spetta allo Stato esigere, sulla base delle norme sulla contabilità statale, che i tesorieri regionali presentino alla Corte dei conti i bilanci consuntivi e, di conseguenza, che siano annullati gli atti impugnati con i ricorsi introduttivi dei presenti giudizi.

Poiché tanto il ricorso della Regione Liguria quanto quello della Regione Lombardia sono diretti ad ottenere un'identica pronunzia sulla competenza e ad annullare i medesimi atti, i relativi giudizi vanno riuniti per connessione al fine di essere decisi con un'unica sentenza.

2.-Va, innanzitutto, esaminata l'eccezione d'inammissibilità sollevata dall'Avvocatura dello Stato, per conto del Presidente del Consiglio dei Ministri, in relazione alla pretesa inidoneità degli atti impugnati ad esser ritenuti invasivi o lesivi della sfera di competenza propria delle regioni ricorrenti.

E’ ormai giurisprudenza costante di questa Corte considerare idoneo a innescare un conflitto di attribuzione qualsiasi atto o comportamento significante, imputabile allo Stato o alla regione, purché sia dotato di efficacia o di rilevanza esterna e sia diretto ad esprimere in modo chiaro e inequivoco la pretesa di esercitare una data competenza, il cui svolgimento possa determinare un'invasione attuale dell'altrui sfera di attribuzioni o, comunque, una menomazione altrettanto attuale delle possibilità di esercizio della medesima (cfr., ad esempio, sentt. nn. 11 e 12 del 1957, 17 del 1962, 164 del 1963, 153 del 1967, 120 del 1979, 123 del 1980, 39 e 187 del 1984, 217 e 286 del 1985, 123 e 152 del 1986).

Su questa base, anche se, come ricordano le ricorrenti, sono stati riconosciuti idonei a dar vita a un conflitto di attribuzione persino atti interni o circolari dotati di rilevanza esterna e contenenti una chiara manifestazione di volontà in ordine all'affermazione di una propria competenza (v., ad esempio, sentt. nn. 11 del 1957, 17 del 1962, 50 e 84 del 1968), nello stesso tempo sono stati dichiarati inammissibili conflitti originati da atti o da comportamenti interni all'amministrazione (statale o regionale) che erano sprovvisti di una qualche efficacia verso l'esterno (v., ad esempio, sent. n. 187 del 1984) o da atti o comportamenti comunque privi di un contenuto obiettivamente in grado di produrre un'incidenza certa e attuale in ordine alla competenza ritenuta lesa. Sotto quest'ultimo profilo, sono stati considerati inidonei a dar vita a un conflitto atti che non contenevano <una chiara, univoca determinazione di volontà> riguardo all'affermazione di una propria competenza (v., ad esempio, sentt. nn. 12 del 1957, 164 del 1963, 120 del 1979) ovvero che non andavano al di la di un <dichiarato intento orientativo e interpretativo> (v. sent. n. 187 del 1984) o, più semplicemente, che esprimevano <un invito piuttosto che un'imposizione> (v. sent. n. 155 del 1977) o che avevano scopi meramente conoscitivi o di informazione (v. sent. n. 217 del 1985).

In quest'ultima categoria di atti rientrano anche le note dei Commissari del Governo che le Regioni ricorrenti ritengono lesive delle proprie competenze.

Come si legge nel loro stesso testo, si tratta di note emesse dai Commissari del Governo, su istruzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che hanno il dichiarato intento di portare a conoscenza delle regioni un'ordinanza della Corte dei conti, adottata in occasione di un giudizio sul conto riguardante il tesoriere di una Regione (Campania) diversa da quelle coinvolte nei presenti conflitti, con la quale, secondo quanto dicono le note medesime, <viene ingiunto agli istituti di tesoreria delle Regioni di presentare i conti giudiziali della gestione delle entrate e delle spese di contabilità regionale>.

Per quanto le note utilizzino una formulazione ambigua, evidenziata da una presunta generalità dell'ingiunzione che quest'ultima non ha e non può avere (essendo in realtà diretta soltanto al tesoriere della Regione Campania), e per quanto la stessa ordinanza in più di un passaggio della motivazione sembri voler esprimere un indirizzo intenzionalmente volto a trascendere il caso giudicato, sta di fatto che le note commissariali impugnate, obiettivamente considerate, non possono interpretarsi altro che come una evidente pressione verso tutte le regioni a presentare alla Corte dei conti i bilanci consuntivi perché siano sottoposti al giudizio di conto. Ma una pressione, ancorché insistente e formale, non può indubbiamente essere equiparata a quell'esercizio certo e attuale di una competenza che si assume come propria e, quindi, a quella chiara e inequivoca affermazione di una propria attribuzione che la consolidata giurisprudenza di questa Corte considera presupposto indefettibile perché possa ipotizzarsi una menomazione concreta e attuale delle competenze regionali e perché, pertanto, possa dichiararsi ammissibile un conflitto di attribuzione.

3.-Per motivi in parte analoghi vanno dichiarati inammissibili, per difetto di interesse delle Regioni ricorrenti, anche i conflitti di attribuzione sollevati in relazione all'ordinanza della Corte dei conti, Sez. 2o, emessa il 7 febbraio 1979 nel giudizio di conto nei confronti dei tesorieri della Regione Campania. Poiché tale ordinanza é stata adottata in un pro cedimento giurisdizionale rispetto al quale le Regioni ricorrenti sono del tutto estranee e poiché, pertanto, manca ogni possibilità di considerare quell'atto come attualmente invasivo della sfera di competenze garantita tanto alla Regione Liguria quanto alla Regione Lombardia, non può non constatarsi l'assenza dei presupposti obiettivi perché possa instaurarsi un giudizio per conflitto di attribuzione tra lo Stato e le Regioni ricorrenti.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

nei riuniti giudizi per conflitto di attribuzione indicati in epigrafe,

dichiara inammissibili i ricorsi per conflitto di attribuzione sollevati dalla Regione Liguria e dalla regione Lombardia in relazione alle note dei Commissari del Governo per le rispettive regioni, adottate, l'una, il 5 luglio 1979 e, l'altra, il 27 ottobre 1979, nonché in relazione all'ordinanza della Corte dei conti, Sez. 2o, del 7 febbraio 1979, come indicati in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22/06/88.

 

Francesco SAJA - Antonio BALDASSARRE

 

Depositata in cancelleria il 07/07/88.