Ordinanza n. 759 del 1988

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ORDINANZA N.759

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Sardegna notificato il 6 ottobre 1981, depositato in Cancelleria il 15 ottobre successivo ed iscritto al n. 40 del registro ricorsi 1981, per conflitto di attribuzione sorto a seguito del decreto del Ministro del tesoro 30 luglio 1981, pubblicato nella Gazzetta ufficiale n. 216 del 7 agosto 1981, recante: <Modificazione alla percentuale delle disponibilità degli Enti che le Aziende di credito possono detenere>.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella Camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti.

Ritenuto che la Regione Sardegna, con ricorso notificato il 6 ottobre 1981, ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del consiglio dei ministri, impugnando il decreto del ministro del tesoro 30 luglio 1981 (modificazioni alla percentuale delle disponibilità degli enti che le aziende di credito possono detenere, nonché delle modalità di riafflusso nella tesoreria statale delle eccedenze di disponibilità), in quanto invasivo della sfera di attribuzione della regione;

che il decreto impugnato, emesso in attuazione dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, non e, ad avviso della regione ricorrente, ad essa applicabile in quanto il suddetto art. 40-denunciato di incostituzionalità dalla Regione Sardegna con il ricorso n. 17 del 1981 - corrisponde nella sostanza all'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, dichiarato costituzionalmente illegittimo, con la sentenza n. 95 del 1981, per quanto concerne la Regione Sardegna, per contrasto con gli artt. 7, 8 e 56 dello Statuto in relazione agli artt. 32 e 36 del d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250;

che, nell'ipotesi che si ritenga applicabile alla Regione Sardegna l'art. 40 della citata legge n. 468 del 1978, e quindi il decreto ministeriale 30 luglio 1981, essa ricorrente ha interesse ad impugnare tale decreto perché invasivo della sua competenza;

che il decreto fa obbligo alle aziende di credito, anche non tesorieri, che detengano disponibilità degli enti soggetti al disposto dell'art. 40 legge n. 119 del 1981 - e cioè gli stessi soggetti indicati nell'art. 31 della legge n. 468 del 1978 -, di versare tutte le disponibilità eccedenti il 12%-disponibilita comprensive non solo di tutte le somme <a qualsiasi titolo depositate>, ma anche di <quelle con vincolo di destinazione, nonché le acquisizioni di titoli di Stato e non>- in un'unica soluzione nei conti di tesoreria intestati agli enti;

che le aziende di credito, in difetto di tempestiva comunicazione degli enti circa l'ammontare dell'importo massimo che presso di esse può essere detenuto, sono tenute a versare nei conti del Tesoro <l'intera disponibilità depositata>;

che tali disposizioni, ad avviso della regione, sono incompatibili con la disciplina delle entrate regionali e del servizio di tesoreria, secondo il quadro disegnato dagli artt. 7, 8 e 56 dello Statuto e dagli artt. 32, 36 e 41 delle norme di attuazione dettate con il d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250, che stabiliscono, tra l'altro, che la quota delle entrate tributarie di spettanza della regione debba essere ad essa versata direttamente dall'organo ricevitore;

che la regione ha una finanza propria, che va coordinata con quella statale nella forma stabilita dallo Statuto (artt.7 segg.) e che nessuna modificazione di tali norme può essere introdotta senza il rispetto della procedura prevista dall'art. 56;

che la Regione Sardegna ha potestà normativa primaria in materia di bilancio e di contabilità regionale ed e dotata di un proprio servizio di tesoreria, sicché il decreto; impugnato, disponendo indiscriminatamente sulla finanza regionale, invade le attribuzioni spettanti alla regione;

che si e costituito il Presidente del Consiglio dei ministri che, deducendo, tra l'altro, che le ragioni a base della disciplina trovano legittimazione, sul piano costituzionale, nel limite dell'interesse nazionale di cui all'art. 4 dello Statuto, ha concluso per il rigetto del ricorso.

Considerato che il conflitto, pur rivolgendosi contro il decreto 30 luglio 1981, non concerne la parte relativa alla variazione delle percentuali delle disponibilità che gli enti possono detenere presso le aziende di credito (art.1), ma censura: a) l'obbligo, imposto alle aziende di credito, anche non tesorieri e cassieri, che detengono disponibilità degli enti soggetti al disposto dell'art. 40 legge n. 119 del 1981 -disponibilità in cui vanno comprese non solo tutte le somme <a qualsiasi titolo depositate>, ma anche <quelle con vincolo di destinazione, nonché le acquisizioni di titoli di Stato e non, compresi i buoni del Tesoro ordinari>-di versare tutte le disponibilità eccedenti il 12% dei depositi, in un'unica soluzione, nei conti di tesoreria intestati agli enti stessi (artt. 1 e 2); b) l'obbligo, posto alle stesse aziende di credito, di versare <l'intera disponibilità depositata> qualora non ricevano, entro il 25 agosto 1981, alcuna comunicazione da parte degli enti circa <l'ammontare dell'importo massimo che può essere detenuto presso di se> (art.3);

che vanamente la ricorrente postula anzitutto la inapplicabilità ad essa Regione Sardegna del decreto impugnato in relazione alla intervenuta dichiarazione di illegittimità costituzionale, con la sentenza n. 95 del 1981, dell'art. 31 della legge 5 agosto 1978, n. 468, perché: a) l'art. 31 della legge n. 468 del 1978 viene richiamato dall'art. 40 della legge n. 119 del 1981 soltanto per l'individuazione degli enti; b) le due disposizioni hanno contenuto diverso; c) con la sentenza n. 162 del 1982 questa Corte ha ritenuto applicabile alla Regione Sardegna l'art. 40 della legge n. 119 del 1981, malgrado l'intervenuta pronuncia di illegittimità costituzionale dell'art. 31 della legge n. 468 del 1978 ma in difetto di una dichiarazione di estensione degli effetti alle disposizioni contenute nel suddetto art. 40 della legge n. 119 del 1981;

che il conflitto é consequenziale alla impugnazione in via principale, ad opera della medesima Regione Sardegna (reg. ric. n. 17 del 1981), dell'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, decisa con la menzionata sentenza n. 162 del 1982;

che tale sentenza ha dichiarato la illegittimità costituzionale dell'art. 40, comma ottavo, della legge n. 119 del 1981 solo nella parte in cui si attribuisce al Ministro del tesoro il potere di variare la misura delle disponibilità degli enti, come la regione, oltre la quale le aziende di credito esercenti il loro servizio di tesoreria dovevano versare le disponibilità stesse alla Tesoreria provinciale, e non anche nella parte concernente i residui poteri conferiti al Ministro per l'attuazione dello stesso art. 40, commi ottavo e settimo - potere di stabilire tutte le condizioni e le modalità di funzionamento dei conti aperti presso la tesoreria dello Stato ed i tassi d'interessi sulla base della norma di cui al d.l.l. 10 agosto 1945, n. 510; potere di modificare, in relazione a particolari esigenze delle aziende di credito, le modalità di riafflusso della disponibilità di cui al sesto comma dell'art. 40-poteri dell'esercizio dei quali la ricorrente, invece, ora si duole per motivi analoghi a quelli dedotti dalla stessa regione ricorrente con la impugnazione, in via principale, del detto art. 40;

che gli argomenti ora addotti contro il decreto 30 luglio 1981 sono stati tutti confutati con la sentenza n. 162 del 1982, la quale ha escluso la dedotta lesione - ad opera della normativa racchiusa nell'art. 40 della legge n. 119 del 1981-dell'autonomia finanziaria, costituzionalmente garantita, della Regione Sardegna, osservando come la ratio della normativa recata dal detto art. 40 <è di consentire il controllo del flusso delle disponibilità di cassa delle regioni, coordinandolo alle esigenze generali dell'economia nazionale>, senza incidere sul potere delle regioni di destinare le risorse finanziarie disponibili ai propri fini istituzionali, e sottolineando da un lato che l'art. 40, comma quarto, escludendo esplicitamente dal proprio ambito di applicazione i fondi destinati alle regioni a statuto speciale in base ai rispettivi statuti (per la Sardegna artt. 1, 3, 4, 6, 7 segg. dello Statuto, in relazione alle norme di attuazione dettate con gli artt. 32 segg. e 45 d.P.R. 19 maggio 1949, n. 250) riserva alle medesime un sistema di accreditamento più favorevole di quello previsto per le regioni a statuto ordinario, e dall'altro che il divieto posto alle regioni dall'art. 40, comma primo, di detenere presso le aziende di credito disponibilità superiori ad un dato limite, si esaurisce appunto in una misura diretta al controllo dei flussi delle disponibilità di cassa e quindi della liquidità complessiva del sistema;

che le limitazioni all'autonomia contabile della regione, ascrivibili al sistema introdotto con l'art. 40 ed, in via di attuazione, con il decreto impugnato, sono comunque anche esse giustificate dalla esigenza, individuata dalla sentenza n. 162 del 1982, di coordinare il controllo della liquidità, e quindi del flusso delle disponibilità di cassa, alle esigenze della economia nazionale;

che pertanto il ricorso deve ritenersi manifestamente privo di fondamento.

Visti gli artt. 26 della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 27 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, come modificato ed integrato dalla delibera di questa Corte del 1° ottobre 1987.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che manifestamente spetta allo Stato dando attuazione, con il decreto del Ministro del tesoro 30 luglio 1981, all'art. 40 della legge 30 marzo 1981, n. 119, dettare le modalità ivi determinate di riafflusso dalle aziende di credito alla tesoreria statale delle eccedenze di disponibilità degli enti di cui al detto art. 40.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.

 

Francesco SAJA - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 30/06/88.