Ordinanza n. 754 del 1988

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ORDINANZA N.754

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24 del d.l. 12 settembre 1983, n. 463, (<Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini>), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, promosso con ordinanza emessa l'11 ottobre 1984 dal Pretore di Firenze nel procedimento civile vertente tra Teglia Claudio e l'I.N.A.D.E.L. ed altri, iscritta al n. 158 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 28/1a s.s. dell'anno 1986;

Visti l'atto di costituzione della U.S.L. 10-H nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 27 gennaio 1988 il Giudice relatore Vincenzo Caianiello;

Ritenuto che il Pretore di Firenze, con ordinanza emessa l'11 ottobre 1984 nel corso del procedimento civile vertente tra Teglia Claudio e INADEL ed altri, ha sollevato - in riferimento agli artt. 24, 25, 101, secondo comma, 102, primo comma e 104, primo comma, della Costituzione -questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24 del D.L. 12 settembre 1983, n. 463 (<Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini>), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui (primo comma) prevede che <l'inclusione della indennità integrativa speciale di cui alla legge 27 maggio 1959, n. 324, nella retribuzione imponibile ai fini della contribuzione per l'assistenza sanitaria disposta dal terzo comma dell'art. 4 della legge 6 dicembre 1971, n. 1053 e da intendersi riferita a tutti i pubblici dipendenti cui venga corrisposta la indennità integrativa speciale suddetta>;

che, ad avviso del giudice a quo la disposizione impugnata, per il suo carattere di interpretazione autentica, assume efficacia retroattiva ponendosi così in contrasto con gli invocati parametri costituzionali e violando altresì il principio generale della divisione dei poteri;

che si é costituita nel giudizio davanti a questa Corte l'Unita sanitaria locale 10-H di Firenze, eccependo l'inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale e concludendo, comunque, per la loro infondatezza;

che il Presidente del Consiglio dei Ministri, intervenuto in giudizio per il tramite dell'Avvocatura Generale dello Stato, ha prospettato dubbi sull'ammissibilità delle questioni dedotte ed ha, comunque, chiesto che le questioni siano dichiarate non fondate.

Considerato che devono essere disattese le eccezioni di inammissibilità prospettate sotto il profilo della mancanza di motivazione in ordine alla non manifesta infondatezza delle questioni prospettate, motivazione che e invece desumibile dal contesto della ordinanza di rimessione;

che, quanto al merito delle questioni, l'interpretazione autentica offerta dalla disposizione impugnata non costituisce ne violazione del diritto di azione e di difesa in giudizio, ne lesione del diritto di non essere distolti dal giudice naturale, ne interferenza nella sfera del potere giudiziario, e ciò in relazione alla costante giurisprudenza di questa Corte (v. sentt. n. 118 del 1957, n. 175 del 1974, n. 68 del 1984, n. 36 del 1985, n. 167 del 1986 e n. 236 del 1986), la quale ha sempre affermato che il principio della irretroattività della legge non assurge in assoluto a precetto costituzionale, salva la materia penale, e che pertanto l'adozione di norme interpretative e rimessa alla prudente valutazione del legislatore.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

Dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 24, primo comma, del decreto legge 12 settembre 1983, n. 463 (<Misure urgenti in materia previdenziale e sanitaria e per il contenimento della spesa pubblica, disposizioni per vari settori della pubblica amministrazione e proroga di taluni termini>), convertito in legge 11 novembre 1983, n. 638, nella parte in cui dispone l'applicazione dell'art. 4, comma terzo, della legge 6 dicembre 1971, n. 1053 (<Diritto degli assistiti dall'ENPAS e dall'ENPDEP all'assistenza sanitaria diretta opzionale>) nei confronti di tutti i dipendenti pubblici, sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25, 101, secondo comma, 102, primo comma, e 104, primo comma, della Costituzione, con l'ordinanza in epigrafe indicata.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.

 

Francesco SAJA - Vincenzo CAIANIELLO

 

Depositata in cancelleria il 30/06/88.