Sentenza n. 734 del 1988

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SENTENZA N.734

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Dott. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale degli artt. 4, sesto comma, 5, quinto comma, 22, penultimo comma e 29, ultimo comma, della legge 12 agosto 1977, n. 675, contenente: <Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore>, promosso con ricorso della Provincia di Bolzano, notificato il 6 ottobre 1977, depositato in cancelleria il 14 ottobre successivo ed iscritto al n. 31 del registro ricorsi 1977.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Enzo Cheli;

uditi l'avv. Sergio Panunzio per la Provincia di Bolzano e l'avv. dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1. - La Provincia Autonoma di Bolzano, con il ricorso di cui e causa, impugna la legge 12 agosto 1977 n. 675, recante <Provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore>, con riferimento a quattro norme particolari e cioè:

a) all'art. 4, sesto comma, per violazione dell'art. 15 dello Statuto speciale, dal momento che il semplice <invito> del Presidente della Provincia di Bolzano alle riunioni del comitato consultivo previsto dalla norma impugnata sarebbe in contrasto con l'<intesa> tra Stato e Provincia prevista dalla norma statutaria ai fini dell'utilizzazione delle somme assegnate dallo Stato per l'incremento delle attività industriali;

b) all'art. 5, quinto comma, per violazione degli art. 8 n. 9 e 16 dello Statuto speciale, dal momento che la procedura prevista dalla norma impugnata per la concessione dei contributi sugli interessi per finanziamenti a medio termine sarebbe tale da violare la competenza, legislativa e amministrativa, della Provincia;

c) all'art. 22, penultimo comma, per violazione degli artt. 8 e 9 dello Statuto, dal momento che la norma in contestazione, facendo richiamo all'art. 16, terzo comma, dello stesso Statuto, verrebbe impropriamente a configurare come delegate materie spettanti in proprio alla competenza della Provincia;

d) all'art. 29, ultimo comma, per violazione dell'art. 15 dello Statuto, dal momento che la stessa norma, per il fatto di non aver attribuito alle Province - insieme con una quota del <Fondo per la ristrutturazione e riconversione industriale> - anche una quota dal <Fondo speciale per la ricerca applicata>, avrebbe indebitamente sottratto alla sfera provinciale la gestione di risorse incluse dallo Statuto tra gli <interventi finanziari per l'incremento della attività industriale> di competenza provinciale.

2. Il ricorso é infondato.

La legge 12 agosto 1977 n. 675 ha posto, in tema di coordinamento della politica industriale, norme e principi innovativi, caratterizzati da particolare rilevanza pratica: istituendo, in seno al CIPE, un Comitato interministeriale (CIPI) dotato di ampi poteri d'indirizzo dell'intero comparto della politica industriale (art. 1); prevedendo particolari procedure di programmazione del settore coordinate con i programmi dei settori economici affini (art. 2); costituendo, presso il Ministero dell'Industria, un <Fondo per la ristrutturazione e la riconversione industriale> (art. 3), affiancato ad altri Fondi (<per la ricerca applicata>; <centrale di garanzia per i finanziamenti a medio termine>; <per la mobilita della manodopera>) già esistenti o istituiti dalla stessa legge; stabilendo una serie di agevolazioni finanziarie per le imprese impegnate in progetti di ristrutturazione e di riconversione (artt. 3 e ssgg.); prevedendo, infine, una serie di misure destinate a favorire la mobilita della manodopera ed il contenimento della disoccupazione.

Considerata l'ampiezza ed il rilievo, economico e sociale, delle finalità perseguite attraverso la legge n. 675 del 1977, appare pienamente giustificato l'inquadramento della disciplina posta in tale legge, considerata nel suo complesso, nell'ambito di quelle <norme generali sulla programmazione economica> cui l'art. 15 dello Statuto speciale del Trentino-Alto Adige riferisce la possibilità di derogare rispetto alla procedura ordinaria di utilizzazione dei fondi stanziati in leggi statali <che prevedono interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali>. In questa ottica - ispirata al perseguimento di un indirizzo di politica nazionale orientato verso un processo di modernizzazione del comparto industriale- si può anche agevolmente spiegare come la deroga al procedimento ordinario (assegnazione di quote di stanziamenti iscritti nel bilancio statale e utilizzazione delle somme assegnate previa <intesa> tra Stato e Provincia) disposta dall'art. 4, sesto comma, della legge 675 del 1977 si colleghi all'esigenza di imputare al CIPI ed al Comitato tecnico presieduto dal Ministro per l'industria (e di cui e chiamato a far parte anche il Segretario generale della programmazione economica) la valutazione della corrispondenza dei progetti delle aziende agli <indirizzi generali> della politica industriale, nonché ai programmi finalizzati, alle direttive ed ai criteri di priorità preventivamente fissati dallo stesso CIPI (cfr. art. 4, quarto comma, della stessa legge).

Sulla scorta di tali considerazioni la norma formulata nell'art. 4, sesto comma, della legge n. 675 non merita, dunque, la censura prospettata dalla Provincia di Bolzano, tanto più ove si consideri che la norma in contestazione garantisce pur sempre la rappresentanza degli interessi provinciali attraverso la partecipazione necessaria alle riunioni del Comitato tecnico dei Presidenti delle Province di Trento e Bolzano <quando vengono trattati progetti che interessano i rispettivi enti>.

3. - Del pari infondata si presenta la censura riferita all'art. 5, quinto comma, della stessa legge. Anche in questo caso il carattere di <norme generali sulla programmazione economica> riferibile alle disposizioni di cui é causa é tale da giustificare, con riferimento ad un settore quale quello relativo al credito artigiano, l'intervento autorizzatorio di un organo statale come il Comitato tecnico di cui all'art. 4, sesto comma, della legge in esame, intervento cui, peraltro, é stato affiancato - secondo la corretta interpretazione della norma accennata alla pag. 3 del ricorso ed accolta dall'Avvocatura dello Stato - quello della stessa Provincia, investita della competenza primaria in materia di artigianato.

4. - Né maggior pregio può assumere il motivo di impugnativa riferito al penultimo comma dell'art. 22 della legge n. 675. E evidente, infatti, che il richiamo contenuto in tale norma all'art. 16, terzo comma, dello Statuto speciale (cioè alle competenze delegate dallo Stato) non e posto al fine di contraddire o di limitare le competenze proprie della Provincia elencate agli artt. 8, n. 23 e 9, nn. 4 e 5 dello Statuto speciale: al contrario, tale richiamo viene correttamente operato soltanto al fine di garantire alle Province di Trento e Bolzano l'esercizio organico delle competenze connesse al settore della <mobilita della manodopera>, dal momento che tali competenze non risultano interamente coincidenti con quelle elencate nelle norme statutarie appena ricordate.

5. - Infine, anche la censura riferita all'art. 29, ultimo comma, della legge in esame si presenta infondata.

Il <Fondo speciale per la ricerca applicata> fu istituito dall'art. 4 della legge 25 ottobre 1968 n. 1089 per sviluppare la ricerca applicata all'industria e per favorire la realizzazione di impianti sperimentali derivanti dalla ricerca: la sua finalità si presenta, pertanto, oggettivamente diversa, anche se strumentalmente collegata, da quella dell'<incremento delle attività industriali> che investe direttamente gli aspetti relativi al l'utilizzazione economica di tali attività.

La riserva degli stanziamenti inclusi in tale Fondo alla gestione statale non entra, di conseguenza, in conflitto con l'art. 15 dello Statuto speciale, che imputa alla Provincia la gestione degli <interventi finanziari per l'incremento delle attività industriali>.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale proposta dalla Provincia Autonoma di Bolzano nei confronti degli artt. 4, sesto comma; 5, quinto comma; 22, penultimo comma; 29, ultimo comma, della legge 11 agosto 1977, n. 675, con riferimento agli artt. 8 n. 23; 9 nn. 4 e 5; 15 e 16 dello Statuto speciale per il Trentino-Alto Adige (D.P.R. 31 agosto 1972 n. 670).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20/06/88.

 

Francesco SAJA - Enzo CHELI

 

Depositata in cancelleria il 30/06/88.