Ordinanza n. 722 del 1988

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ORDINANZA N.722

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 7 bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure di prevenzione nei confronti delle persone pericolose per la sicurezza e per la pubblica moralità) introdotto dall'art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione interparlamentare sul fenomeno della mafia) promosso con ordinanza emessa il 14 marzo 1984 dal Tribunale di Agrigento nel procedimento per le misure di prevenzione relativo a Virone Giuseppe, iscritta al n. 791 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 259 dell'anno 1984;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che, con ordinanza emessa in data 14 marzo 1984, il Tribunale di Agrigento ha sollevato, in riferimento all'art. 3 Cost. ed in relazione all'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354, questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (introdotto dall'art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646);

che, nell'ordinanza di rimessione, premessa la disparità di trattamento, legislativamente sancita, tra condannati ed internati, ai quali possono essere concessi <permessi> anche per motivi familiari, e soggiornanti obbligati, che di tali permessi non possono godere, si chiede a questa Corte l'eliminazione dell'ora indicata disparità di trattamento;

che nel giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la dichiarazione di non fondatezza della proposta questione di legittimità costituzionale;

Considerato che, per le persone sottoposte all'obbligo di soggiorno in un determinato comune, la limitazione al solo caso in cui ricorrano gravi e comprovati motivi di salute dell'autorizzazione a recarsi fuori del comune predetto, ai sensi dell'art. 7 bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, costituisce una chiara scelta legislativa, tenuto conto che, anteriormente all'entrata in vigore dell'art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (che ha introdotto l'art. 7 bis della legge n. 1423 del 1956) non era legislativamente prevista alcuna ipotesi di concessione d'autorizzazione a recarsi fuori del Comune di soggiorno obbligato; sicché é sicuramente da indursi che il legislatore, nel disporre soltanto nel caso di gravi e comprovati motivi di salute la possibilità di concessione della citata autorizzazione, ha ritenuto, escludendo ogni altra ipotesi, che esclusivamente motivi attinenti alla salute del soggiornante obbligato (e non altri motivi) tenuto conto della Ordinanza n. 722 - Anno 1988  pericolosità del medesimo, debbano prevalere sulle esigenze tutelate attraverso la previsione del soggiorno obbligato;

che, pertanto, a questa Corte vengono richieste opzioni che competono al solo legislatore e, fra l'altro, nettamente contrastanti con la scelta già operata, in materia, dal legislatore del 1982; e che non va dimenticato che, ove si ritenesse ammissibile e fondata la proposta questione, questa Corte dovrebbe anche indicare e, pertanto, scegliere, ragioni, finalità, condizioni e limiti delle introducende nuove ipotesi d'autorizzazione a recarsi fuori del Comune di soggiorno obbligato;

che, infine, non viene indicato neppure un caso di <tertium comparationis> almeno idoneo a far dubitare della razionalità della scelta operata dal legislatore del 1982 (l'art. 30 della legge 26 luglio 1975, n. 354 s'inquadra nel particolare sistema introdotto dalla stessa legge, attinente allo specifico <status> dei soggetti condannati ed internati indicati nel citato articolo 30, nettamente diverso dallo <status> dei soggiornanti obbligati);

che la proposta questione va pertanto dichiarata manifestamente inammissibile;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 7 bis della legge 27 dicembre 1956, n. 1423, introdotto dall'art. 11 della legge 13 settembre 1982, n. 646, questione sollevata, con ordinanza emessa in data 14 marzo 1984 dal Tribunale di Agrigento, in riferimento all'art. 3 Cost.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Renato DELL'ANDRO

 

Depositata in cancelleria il 23/06/88.