Ordinanza n. 721 del 1988

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ORDINANZA N.721

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 2 ter, terzo, quarto e sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575 (Disposizioni contro la mafia) come modificato e integrato dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646 (Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 febbraio 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 575. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia) promosso con ordinanza emessa il 29 dicembre 1983 dal Tribunale di Catanzaro nel procedimento di prevenzione instaurato nei confronti di Arena Antonio, iscritta al n. 248 del registro ordinanze 1984 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 231 dell'anno 1984;

Visto l'atto d'intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Renato Dell'Andro;

Ritenuto che il Tribunale di Catanzaro, con ordinanza emessa il 29 dicembre 1983, ha proposto questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost., dell'art. 2 ter, terzo, quarto e sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato ed integrato dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646, nella parte in cui non consente di disporre la confisca dei beni di provenienza illegittima nelle ipotesi di non applicazione della misura personale di prevenzione e di cessazione della stessa per morte del proposto;

che il giudice <a quo> ha motivato la sollevata questione attraverso la ricostruzione della natura giuridica e della funzione degli istituti del sequestro e della confisca, nei prece denti storici della legge 31 maggio 1965, n. 575 e nel sistema della medesima e la rilevazione dell'incoerenza consistente nell'impossibilità di disporre la confisca prevista dalla predetta legge (appunto per impedire che beni illecitamente acquisiti producano ulteriori illeciti o, comunque, rechino danno alla generale economia della collettività) anche nel caso di mancata applicazione della misura personale di prevenzione (per morte del proposto nel corso del procedimento) o nel caso in cui tale misura personale sia cessata per decorso del termine o per morte del sottoposto;

che in giudizio é intervenuto il Presidente del Consiglio dei Ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, concludendo per la dichiarazione d'inammissibilità della proposta questione di legittimità;

Considerato che, con l'ordinanza di rimessione, si chiede a questa Corte una pronunzia additiva che estenda la confisca, di cui al terzo comma dell'art. 2 ter della legge 31 maggio 1965, n. 575, ad ipotesi attualmente non previste;

che tale intervento di produzione normativa, in particolare in materia sanzionatoria o, quanto meno, limitativa di diritti, compete esclusivamente al legislatore e, pertanto, esorbita dai poteri di questa Corte;

che, pertanto, la questione di legittimità costituzionale va dichiarata manifestamente inammissibile;

che, infine, la dichiarazione d'inammissibilità per la motivazione innanzi espressa assorbe ogni indagine sulle ulteriori ragioni d'inammissibilità eccepite dall'Avvocatura dello Stato;

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 9, secondo comma, delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale sollevata, in riferimento agli artt. 41 e 42 Cost., con ordinanza del 29 dicembre 1983 del Tribunale di Catanzaro - dell'art. 2 ter, terzo, quarto e sesto comma, della legge 31 maggio 1965, n. 575, così come modificato ed integrato dall'art. 14 della legge 13 settembre 1982, n. 646.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Renato DELL'ANDRO

 

Depositata in cancelleria il 23/06/88.