Ordinanza n. 703 del 1988

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ORDINANZA N.703

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 9 del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) promosso con ordinanza emessa il 14 luglio 1986 dal Pretore dell'Aquila nel procedimento civile vertente tra Carducci Fausto e l'I.N.P.S., iscritta al n. 642 del registro ordinanze 1986 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/1a ss. dell'anno 1986;

visto l'atto di costituzione dell'I.N.P.S. nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei Ministri;

udito nella camera di consiglio del 13 gennaio 1988 il Giudice relatore Francesco Greco.

Ritenuto che con ordinanza in data 14 luglio 1986 il Pretore dell'Aquila ha sollevato la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, del r.d.l. 14 aprile 1939, n. 636, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, nella parte in cui, in asserita violazione dell'art. 3 Cost., fissa, con discriminazione fondata esclusivamente sul sesso, un limite di età pensionabile per gli uomini diverso e superiore rispetto a quello stabilito per le donne;

considerato che, ferma restando la parità uomo-donna in ordine alla età lavorativa già affermata da questa Corte (sent. n. 137 del 1986), la esistente disparità uomo-donna in relazione all'età pensionabile trova adeguata giustificazione nella necessita della donna di soddisfare esigenze a lei peculiari e proprie di essa, che non hanno riscontro nella condizione dell'uomo;

che non sussiste contrasto con il principio di parità il quale non esclude speciali profili, fondati sulla condizione della lavoratrice, che meritano una particolare regolamentazione e che eventualmente il legislatore nella sua discrezionalità può modificare (v. sent. 498 del 1988);

che alla stregua dei richiamati principi le censure proposte risultano essere manifestamente infondate.

Visti gli artt. 26, secondo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87, e 9, secondo comma, delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 r.d.l. 14 aprile 1939 n. 636 convertito nella legge 6 luglio 1939, n. 1272, come modificato dall'art. 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, (Riordinamento delle pensioni dell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti) sollevata, in riferimento all' art. 3 Cost., dal Pretore dell'Aquila, con l'ordinanza in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Francesco GRECO

 

Depositata in cancelleria il 23/06/88.