Sentenza n. 701 del 1988

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SENTENZA N.701

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

 

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 139, n. 1, della legge 16 febbraio 1913, n. 89 (Legge notarile), promosso con ordinanza emessa il 3 luglio 1987 dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma nel procedimento penale a carico di Bellelli Elvira ed altri, iscritta al n. 717 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 51 prima ss. dell'anno 1987;

Visti gli atti di costituzione di Bellelli Elvira ed altri nonché l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 10 maggio 1988 il Giudice relatore Ettore Gallo;

uditi l'avv. Marco Zanotti per Bellelli Elvira ed altri e l'Avvocato dello Stato Gaetano Zotta per il Presidente del Consiglio dei ministri.

 

Considerato in diritto

 

1.-La proposta questione é inammissibile per un duplice ordine di motivi.

Innanzitutto perché il giudice rimettente non dedica una sola parola della motivazione alla rilevanza della questione in ordine al giudizio a lui sottoposto. Ben é vero che egli ordina la sospensione del procedimento in corso limitatamente alla sollevata questione, così sottintendendo che il procedimento stesso, sul punto investito dalla questione, sarebbe poi dovuto continuare innanzi ad esso Giudice Istruttore sulla base di quanto questa Corte avrebbe deciso. Non dice e non spiega, però, l'ordinanza in qual modo potrebbe quel giudizio continuare e quali ulteriori provvedimenti potrebbe il giudice adottare in ordine al già assunto provvedimento di inabilitazione dei tre notai all'esercizio delle funzioni, ex art. 139 n. 1 l.16 febbraio 1913 n. 89.

In secondo luogo, perché, in realtà, é evidente che nessuna prosecuzione del giudizio concernente la disposta inabilitazione si sarebbe più potuta verificare innanzi al Giudice rimettente.

Questi, infatti, da una parte, si era già spogliato del giudizio emettendo il provvedimento di rigetto dell'istanza di revoca dell'inabilitazione (cui peraltro non era competente) e, dall'altra, é escluso che, quand'anche la questione fosse stata accolta, egli avrebbe poi potuto revocare l'abnorme ordinanza con cui ha disposto dato che, secondo la giurisprudenza della Corte di Cassazione, essa ha sostanziale valore di sentenza, essendo questo l'esatto provvedimento che si sarebbe dovuto adottare.

E' il Tribunale civile, ai sensi dell'art. 263 del Regolamento di esecuzione della legge impugnata approvato con r.d. 9 ottobre 1914 n. 1326, il solo competente a decidere sull'istanza di riammissione all'esercizio della professione notarile, previo parere del P.M. e del Consiglio dell'ordine.

2. -La difesa di parte privata, che nelle memorie non aveva mai preso in considerazione la questione di rilevanza, ha invocato all'udienza la giurisprudenza di questa Corte, secondo cui la Corte deve comunque pronunziarsi sulla questione dedotta anche se frattanto la vicenda processuale si é estinta o si é composta.

Senonchè la richiamata giurisprudenza si riferisce alle ipotesi in cui la questione dedotta, benché successivamente estintosi il procedimento nel quale incidentalmente era sorta, era nata però, viva e vitale in quanto sicuramente rilevante nel momento in cui veniva sollevata e gli atti venivano trasmessi a questa Corte: si trattava, in altri termini, d'irrilevanza sopravvenuta.

Nella specie, invece, la questione nasceva già morta, perché la sua irrilevanza era originaria, avendo il giudice già emanato, sul punto costituzionalmente sospetto, un provvedimento sul quale non sarebbe più potuto ritornare.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 139 n. 1 della l. 16 febbraio 1913 n. 89 (legge notarile), sollevata dal Giudice Istruttore presso il Tribunale di Roma con ordinanza 3 luglio 1987.

Così deciso in Roma, in Camera di Consiglio, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 09/06/88.

 

Francesco SAJA - Ettore GALLO

 

Depositata in cancelleria il 23/06/88.