Sentenza n. 618 del 1988

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SENTENZA N.618

ANNO 1988

 

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA, Presidente 

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio promosso con ricorso della Regione Veneto notificato il 14 giugno 1980, depositato in cancelleria il 19 giugno successivo ed iscritto al n. 15 del registro ricorsi 1980, per conflitto di attribuzione sorto a seguito dell'ordinanza della Commissione di Controllo sull'Amministrazione regionale del Veneto 14 aprile 1980, conosciuta dalla Regione il 16 aprile 1980, con cui é stata annullata la deliberazione della Giunta regionale del Veneto 18 marzo 1980, n. 1430, concernente l'autorizzazione agli affittacamere del Comune di Sappada a fornire alloggi per periodi inferiori ai sette giorni.

Visto l'atto di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica dell'8 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi l'avv. Dario Ammassari per la Regione Veneto e l'Avvocato dello Stato Antonio Bruno per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Considerato in diritto

1.-La Regione Veneto ha promosso conflitto di attribuzioni nei confronti del Presidente del Consiglio dei ministri in ordine alla deliberazione della Commissione di controllo 14 aprile 1980, con la quale e stato annullato il provvedimento n. 1430 del 18 marzo 1980 della Giunta regionale, diretto a disporre deroga al divieto, posto agli affittacamere con l'art. 3, comma secondo, legge 16 giugno 1939, n. 1111, di fornire alloggio per un periodo inferiore a sette giorni.

Sostiene la regione che, contrariamente a quanto ritenuto dalla Commissione di controllo, la competenza a disporre deroghe al detto divieto spetta ad essa regione in quanto rientrante nelle funzioni in materia di turismo e industria alberghiera, ad essa trasferite, in attuazione dell'art. 117 Cost., dal d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6 e, ora, dal d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616.

La Commissione di controllo ha posto a base del proprio contrario avviso il tenore testuale dell'art. 3, comma secondo, della legge n. 1111 del 1939, secondo il quale deroghe giustificate al divieto posto dal comma primo del medesimo art. 3 possono essere disposte dal Prefetto, che <ne darà comunicazione all'Ente regionale per il turismo>.

Ora, finalità della limitazione della durata dell'alloggio e soltanto quella di evitare fenomeni di concorrenza tra affittacamere ed alberghi, pensioni o esercizi similari, nella prospettiva del coordinamento fra attività propriamente alberghiere ed attività complementari, quali quella dell'affittacamere per brevi periodi. Le funzioni amministrative di vigilanza sull'osservanza delle disposizioni contenute nella suddetta legge, di cui fa menzione l'art. 11 della medesima, attengono pertanto alla materia del turismo e dell'industria alberghiera.

Ma le funzioni suddette, già di competenza del Ministro del Turismo e spettacolo, sono state trasferite alle regioni, in attuazione dell'art. 117 Cost., con il d.P.R. 14 gennaio 1972, n. 6. Con norma di chiusura, dettata all'art. 1, comma terzo, lett. 1), viene attribuita alle Regioni <ogni altra funzione amministrativa esercitata dagli organi centrali e periferici dello Stato in materia>, fatte salve le esclusioni contenute nei successivi articoli. Il trasferimento e stato completato con l'art. 50 del d.P.R. n. 616 del 1977, che, all'art. 56, precisa il contenuto delle funzioni trasferite con formula assai ampia.

Non rileva, dunque, che l'osservanza delle disposizioni contenute nella citata legge n. 1111 del 1939 fosse affidata al Prefetto - che la esercitava avvalendosi indifferentemente dell'Autorità di pubblica sicurezza - dall'art. 11 della stessa legge e, successivamente, dall'art. 24 del d.P.R. 28 giugno 1955, n. 630. Nel quadro della legge n. 1111 del 1939 tale attribuzione si spiega con la qualità del Prefetto di organo cui competeva nell'ambito della provincia l'esercizio dei poteri ministeriali, e cioe, nel caso, del Ministro del turismo e spettacolo.

E, ferma restando la materia, si spiega con la disciplina del decentramento, nel quadro del d.P.R. 28 giugno l955, n. 630, anche esso anteriore peraltro al trasferimento delle funzioni statali in tema di turismo e industria alberghiera alle regioni come sopra operato. Ed é appena da aggiungere che, potendosi il prefetto servire indifferentemente dell'autorità di polizia, come era d'altronde normale in qualsiasi materia, e dei funzionari degli Enti provinciali per il turismo, solo l'impiego di questi ultimi era significante.

Né rileva che relativamente all'attività degli affittacamere siano pure previste funzioni di pubblica sicurezza. La previsione, infatti, non concerne l'osservanza delle disposizioni della legge n. 1111 del 1939, bensì l'acquisizione, ai sensi degli artt. 108 t.u.l.p.s., dettato con R.D. 18 giugno 1931, n. 773, e 192 del relativo regolamento di esecuzione, dettato con R.D. 6 maggio 1940, n. 635, degli elementi obbiettivi (numero delle camere e dei letti offerti e, nel caso degli affittacamere, il mutamento di tali condizioni e della sede dell'azienda) necessari ad esercitare i controlli sulla identità delle persone alloggiate e sui loro movimenti: controlli, questi si, rientranti in quella vigilanza che e il proprium della polizia di sicurezza.

E analogamente deve ritenersi per l'acquisizione delle comunicazioni che l'affittacamere ha l'obbligo di effettuare al l'autorità di pubblica sicurezza in occasione dei singoli soggiorni (art. 109 t.u.l.p.s.), obbligo esteso a chiunque ceda a terzi la proprietà o il godimento di un alloggio per un tempo superiore a un mese con l'art. 12 d.l. 21 marzo 1978, n. 59, convertito nella legge 18 maggio 1978, n. 19l. Disposizione, questa, che non innova affatto, contrariamente a quanto sostiene la Presidenza del Consiglio dei ministri, nel senso di attrarre la disciplina dell'attività degli affittacamere racchiusa nella legge n. 1111 del 1939 nell'orbita della materia della pubblica sicurezza (art. 4 d.P.R. n. 616 del 1977).

Che, poi, all'autorità di pubblica sicurezza sia utile venire a conoscenza delle deroghe al divieto eventualmente disposte per tenerne conto nell'organizzare la propria attività di vigilanza, altro non vuol dire che e sua cura sollecitare dalla regione notizie in proposito. E può semmai ritenersi non sia estraneo all'osservanza del principio di leale cooperazione, cui devono essere informati i rapporti fra Stato e regione, che questa fornisca all'autorità di p.s., per agevolare alla medesima lo svolgimento dei suoi compiti, utili informazioni sulle deroghe adottate.

Ma tutto ciò non toglie che restino ferme le rispettive competenze, come sopra individuate.

 

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

 

dichiara che non spetta allo Stato di disporre le deroghe, previste dall'art. 3, comma secondo, della legge 16 giugno 1939, n. 1111, al divieto, posto dal primo comma del medesimo articolo, per gli affittacamere di fornire alloggio per un periodo inferiore a sette giorni, e di conseguenza annulla la deliberazione della Commissione di controllo sull'amministrazione regionale del Veneto in data 14 aprile 1980.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 08/06/88.

 

Francesco SAJA - Aldo CORASANITI

 

Depositata in cancelleria il 10/06/88.