Ordinanza n.579 del 1988

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ORDINANZA N.579

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

nei giudizi promossi con ricorsi della Regione Veneto (n. 3 ricorsi) notificati il 12 gennaio 1980, depositati in cancelleria il 30 gennaio 1980 ed iscritti ai nn. 4, 5 e 6 del registro ricorsi 1980 per conflitti di attribuzione sorti a seguito dei decreti del Ministro della Marina mercantile: a) decreto del 18 gennaio 1979 di approvazione della concessione stipulata tra la Società <Albarella> s.a.s. e il Compartimento marittimo di Chioggia relativa ad una zona demaniale marittima situata nel Comune di Rosolina, b) decreto del 30 giugno 1979 di approvazione della concessione stipulata tra la società <Stabilimento Lido di Padova> ed il compartimento marittimo di Chioggia relativa ad una zona demaniale della spiaggia di Sottomarina di Chioggia, c) decreto del 30 giugno 1979 di approvazione della concessione stipulata tra la Società <Nettuno> s.r.l. ed il Compartimento marittimo di Chioggia relativa ad alcune zone demaniali; marittime situate sulla spiaggia di Sottomarina di Chioggia.

Visti gli atti di costituzione del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nell'udienza pubblica del 22 marzo 1988 il Giudice relatore Aldo Corasaniti;

uditi l'avv. Guido Viola per la Regione Veneto e l'Avvocato dello Stato Giorgio Azzariti per il Presidente del Consiglio dei ministri.

Ritenuto che la Regione Veneto, con tre distinti ricorsi, notificati tutti il 12 gennaio 1980, ha promosso conflitto di attribuzione nei confronti dello Stato avverso tre provvedimenti del Ministro della marina mercantile, recanti:

a) il primo, datato 18 giugno 1979, l'approvazione della concessione alla Albarella S.a.s. di zona demaniale marittima situata nel Comune di Rosolina, per lo svolgimento di attività turistico -sportiva;

b) il secondo, datato 30 giugno 1979, l'approvazione di concessione di zona demaniale marittima in Chioggia, località Sottomarina, per la realizzazione di uno stabilimento balneare;

c) il terzo, datato anch'esso 30 giugno 1979, l'approvazione di concessione di zona demaniale nella predetta località, per la realizzazione di un complesso turistico-balneare;

che la ricorrente deduce la violazione dell'art. 59 del d.P.R. 24 luglio 1977, n. 616, che ha delegato alle regioni le funzioni amministrative sul litorale marittimo, sulle aree demaniali immediatamente prospicienti, sulle aree del demanio lacuale e fluviale, quando l'utilizzazione prevista abbia finalità turistiche e ricreative, come e nella specie;

che nei tre giudizi si é costituito il Presidente del Consiglio dei ministri, deducendo l'inoperatività della delega, per non essere ancora avvenuta l'identificazione delle aree escluse dal l'ambito oggettivo di esplicabilità delle funzioni delegate, riservata allo Stato dall'art. 59, comma secondo, del d.P.R. n. 616/1977.

Considerato che i tre giudizi, per evidenti motivi di connessione, vanno riuniti;

che, il conflitto di attribuzione é ammissibile anche in relazione a funzioni delegate alle regioni, quando, come nel caso concreto, la delega sia data per la necessita, ragionevolmente ritenuta alla stregua della disciplina complessiva delle funzioni amministrative e della realtà nella quale esse sono chiamate a operare, dell'adeguato esercizio di una funzione propria (<turismo e industria alberghiera>: artt. 117 Cost. e 56 d.P.R. n. 616/1977);

che, tuttavia, la delega di cui trattasi, ai sensi dell'art. 59, comma secondo, d.P.R. n. 616/1977, non si applica, oltre ai porti, <alle aree di preminente interesse nazionale in relazione agli interessi della sicurezza dello Stato e alle esigenze della navigazione marittima>, aree la cui identificazione é affidata allo Stato, che non ha ancora provveduto al riguardo;

che tale potere di identificazione non può ritenersi sottoposto a termini perentori (<entro il 31 dicembre 1978>), poichè esso é attribuito in via permanente allo Stato, che può in ogni tempo modificare l'elenco delle aree escluse dalla delega (art. 59, comma secondo, ultima parte);

che, non risultando circoscritto l'ambito territoriale delle funzioni delegate, la delega é da ritenere non ancora concreta mente operante (cfr., in tal senso, l'ordinanza di questa Corte n. 247 del 1988, relativa all'art. 46 del d.P.R. 19 giugno 1979, n. 348, recante norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione Sardegna, che reca eguale disciplina), sicchè l'attribuzione rivendicata non risulta assegnata, ad alcun titolo, alla Regione.

Visti gli artt. 26, comma primo, della legge 11 marzo 1953, n. 87 e 27 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità dei ricorsi proposti dalla Regione Veneto avverso il decreto del Ministro della marina mercantile del 18 giugno 1979 e i decreti dello stesso Ministro del 30 giugno 1979.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Aldo CORASANITI, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Maggio 1988.