Sentenza n.574 del 1988

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SENTENZA N.574

ANNO 1988

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE COSTITUZIONALE

composta dai signori Giudici:

Prof. Francesco SAJA Presidente,

Prof. Giovanni CONSO

Prof. Ettore GALLO

Dott. Aldo CORASANITI

Prof. Giuseppe BORZELLINO

Dott. Francesco GRECO

Prof. Renato DELL'ANDRO

Prof. Gabriele PESCATORE

Avv. Ugo SPAGNOLI

Prof. Francesco Paolo CASAVOLA

Prof. Antonio BALDASSARRE

Prof. Vincenzo CAIANIELLO

Avv. Mauro FERRI

Prof. Luigi MENGONI

Prof. Enzo CHELI

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 20, comma quinto, d.l. 28 febbraio 1983 n. 55 (Socof - deducibilità ai fini delle imposte sui redditi) conv. in l. 26 aprile 1983 n. 131, promosso con ordinanza emessa il 22 aprile 1987 dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona sui ricorsi riuniti proposti da Groppali Mario Giorgio ed altri contro l'Intendenza di finanza di Cremona, iscritta al n. 816 del registro ordinanze 1987 e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica n. 54/prima serie speciale dell'anno 1987.

Visto l'atto di intervento del Presidente del Consiglio dei ministri;

udito nella camera di consiglio del 23 marzo 1988 il Giudice relatore Francesco Saja.

Considerato in diritto

1. - Il giudice a quo prospetta il contrasto tra l'art. 20, quinto comma, d.l. n. 55 del 1983 conv. in l. n. 131 del 1983-che stabilisce la non deducibilità della sovraimposta comunale sui fabbricati (So.co.f.) ai fini dell'I.r.pe.f. - ed i principi di ragionevolezza (art. 3 Cost.) e di capacità contributiva (art. 53 Cost.).

2. - La censura, in cui si riassumono sostanzialmente le due doglianze, non é fondata.

Secondo la costante giurisprudenza di questa Corte la detraibilità di oneri ai fini della determinazione delle imposte sui redditi va stabilita e commisurata dal legislatore ordinario secondo un criterio che concili, sulla base di valutazioni politico-economiche incensurabili in questa sede se non manifestamente irragionevoli, le esigenze finanziarie dello Stato con quelle del cittadino chiamato a contribuire ai bisogni della vita collettiva, non meno importanti delle esigenze della vita individuale (sentt. nn. 134 e 143 del 1982; ord. n. 556 del 1987).

Ciò posto, non può evidentemente considerarsi priva di razionale giustificazione la statuizione di non detraibilità di un tributo, quale la So.co.f., la cui istituzione perseguiva lo scopo di contenere l'onere gravante sul bilancio statale per la soddisfazione delle esigenze degli enti locali, in una situazione economica del Paese che, come si legge nei lavori parlamentari dell'epoca (cfr. Atti Senato, d.d.l. n. 2133 del 31 dicembre 1982), si presentava in termini di notevole gravita ed esigeva dai cittadini <sacrifici straordinari> per reperire ulteriori risorse da destinare ai comuni (v. anche Atti Senato, d.d.l. n. 2195 del 2 marzo 1983).

In relazione a ciò il tributo, peraltro di modesta portata, era limitato ad un solo anno, ed erano altresì previste numerose esenzioni e agevolazioni, sicchè esso presentava caratteristiche affatto peculiari. Quanto alle specifiche censure dell'ordinanza di rimessione, va osservato che, nel sistema tributario vigente, ai fini della determinazione del reddito imponibile la detraibilità di tributi corrisposti in precedenza può esprimere una linea di tendenza e non già una regola generale ed indefettibile. Ed invero nella legge 9 ottobre 1971 n. 825, contenente la delega al Governo per la riforma tributaria, ad esempio, si stabilisce (art. 4, n. 9) la deducibilità dell'I.lo.r. ai fini dell'I.r.pe.f., ma non anche dell'I.r.pe.g.; l'In.v.im. non é deducibile ne ai fini dell'I.r.pe.f. ne ai fini dell'I.r.pe.g. (l. cit. art. 6, n. 9); l'imposta sulle successioni non e deducibile ai fini delle imposte personali sul reddito (l. cit. art. 8, n. 9).

Nè é possibile, sul piano della pretesa detraibilità della So.co.f. dall'imposta sul reddito delle persone fisiche, una sua completa assimilazione all'imposta locale sui redditi, considerata la notevole differenza ontologica e temporale tra i due tributi; sicchè l'assenza di puntuali caratteristiche di omogeneità vale ad escludere la necessita di eguale trattamento (sent. n. 159 del 1985).

Cade perciò ogni possibilità di ravvisare nella norma impugnata qualsiasi violazione del principio di ragionevolezza.

3. - Relativamente alla censura concernente il principio di capacità contributiva (art. 53 Cost.), la quale trova sostanzialmente la sua confutazione nelle precedenti osservazioni, é sintomatico che nell'ordinanza di rimessione la questione sia posta nei termini estremamente generici di violazione dei <più elementari principi di scienza delle finanze>. Comunque é decisivo osservare come il modesto ammontare della sovrimposta, l'ampio ambito delle esenzioni e riduzioni previste nello stesso art. 20, la natura straordinaria della previsione limitata ad un solo anno, valgono ad escludere qualsiasi violazione del ricordato principio, non potendosi chiaramente negare il collegamento oggettivo del tributo, così come disciplinato, ad un concreto presupposto impositivo.

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 20, quinto comma, d.l. 28 febbraio 1983 n. 55, convertito in l. 26 aprile 1983 n. 131, sollevata in riferimento agli artt. 3 e 53 Cost. dalla Commissione tributaria di primo grado di Cremona con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 11/05/88.

Francesco SAJA, PRESIDENTE

Francesco SAJA, REDATTORE

Depositata in cancelleria il 19 Maggio 1988.